Sentenza — n. 15859/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IArio Ventura - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 22/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore avv. Saverio Ventura, il quale ha insisto nel ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 22/09/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Asti emessa in data 14/05/2024 di condanna di Alessio Tropea peri delitti di intestazione fittizia di beni (avente per oggetto due vetture) commessi in Asti trasettembre 2020 e febbraio 2021.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 15859/2026 — snpen · Corte di Cassazione: In relazione alla finalità elusiva sottesaalla fittizia intestazione dei veicoli, emerge chiaramente, dagli elementi probatori richiamatinella sentenza, il tipo di contributo fornito dall'imputato, che si occupava in prima personadella gestione delle pratiche connesse al passaggio di proprietà, raccogliendo anche idocumenti dei prestanome. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanzedell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva,scevra da vizi censurabili nella presente sede, la ricorrenza di un quadro probatorio a caricodi Tropea univoco e convergente.2.
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rio Ventura - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di appello di Torino emessa in data 22/09/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Fabiola Furnari, hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;udito il difensore avv. Saverio Ventura, il quale ha insisto nel ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 22/09/2025 la Corte di appello di Torino ha confermato lasentenza del Tribunale di Asti emessa in data 14/05/2024 di condanna di Alessio Tropea peri delitti di intestazione fittizia di beni (avente per oggetto due vetture) commessi in Asti trasettembre 2020 e febbraio 2021.2.
Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredell'imputato, affidandolo ad un unico articolato motivo, con il quale si deduce violazione dilegge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per “inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale anche da omessa considerazione dei motivi d’appello”; inparticolare, la difesa deduce la mancanza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrenteTropea (titolare dell’autosalone di vendita delle due autovetture oggetto di intestazione fittiziadi cui all’imputazione), richiamando: le dichiarazioni rese dallo stesso imputato circa lafinalità perseguita dai suoi clienti Bresciani e Cinieri (ossia di evitare il pagamento dellesanzioni amministrative in caso di violazioni al codice della strada); l'ignoranza deiprecedenti penali in capo a Bresciani e Cinieri e della loro condizione di soggetti sottoponibilia misure di prevenzione patrimoniale (con conseguente interesse all’intestazione fittizia dibeni), pur avendo il Tropea un rapporto di conoscenza con gli stessi.
Quanto, in particolare,alla vettura fittiziamente intestata a Camasso, per il tramite di Tropea, nell’interesse diBresciani, si deduce: l’errata interpretazione del contenuto della conversazione di cui allaintercettazione telefonica n. progr. 41 del 25/09/2020, tra Cinieri e Tropea in qui quest’ultimoracconta all’altro della richiesta del Bresciani di non intestarsi la vettura acquistata perevitare “verbali” e riferisce all’interlocutore di averla pertanto intestata “a coso” (ossia aCamasso); l’omessa considerazione della deposizione del teste Camasso (intestatario inipotesi fittizio della vettura), il quale ha riferito in sede di escussione dibattimentale cheBrescinai non poteva intestarsi la macchina a causa di un contenzioso con Equitalia.Quanto alla vettura fittiziamente intestata al Tropea nell’interesse di Cinieri, la difesalamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le deduzioni difensiverelative all’avvenuta vendita della vettura da parte di Tropea al carrozziera Domenico Pilato,presso il quale la stessa era stata sequestrata, e alle dichiarazioni del teste della p.g.Mauriello, circa il pagamento ad opera del Tropea del premio assicurativo della vettura.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto reiterativo delle doglianze proposte inappello, oltre che generico e aspecifico, non confrontandosi minimamente con lamotivazione della sentenza impugnata, e si risolve in una proposta rilettura alternativa delmerito, non consentita in sede di legittimità.1.1.
La difesa, pur evocando violazione di legge e, come parrebbe dalla lettura delmotivo di ricorso, anche vizio di motivazione – per omissione, illogicità e travisamento - ha difatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio di merito, in contrasto con ildiritto vivente, lamentando una valutazione asseritamente errata del materiale probatorio.Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione dellerisultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso unadiversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzionestorica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti diprova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;
Sez. 2, n. 9106 del12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.271702-01).Per di più, nella specie, il ricorrente è stato condannato in entrambi i giudizi di meritocon motivazione conforme. La doppia conformità della decisione di condanna dell'imputatoha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio ditravisamento della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale viziopuò essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di c.d. doppia conforme sianell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa nonverificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimotravisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza dellemotivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nelcontraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del22/10/2013, Buonfine).1.1.2. Ebbene, nel caso di specie, si deve evidenziare che la Corte territoriale si èespressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive, con motivazioneesaustiva, logica e giuridicamente corretta, indicando i plurimi e convergenti elementiindicativi della consapevolezza in capo al ricorrente della finalità illecita perseguita dagliautori materiali delle due false intestazioni (Bresciani e Cinieri) - soggetti già attinti da misuredi prevenzione personali e patrimoniali e gravati da precedenti penali per reati contro ilpatrimonio - dei quali Tropea era persona di stretta fiducia, interloquendo con lorostabilmente, come risulta dal contenuto delle conversazioni captate, dalle quali emergel’esistenza tra loro di uno scambio di confidenze su indagini in corso e sulle strategie daadottare per eludere gli accertamenti investigativi.
In relazione alla finalità elusiva sottesaalla fittizia intestazione dei veicoli, emerge chiaramente, dagli elementi probatori richiamatinella sentenza, il tipo di contributo fornito dall'imputato, che si occupava in prima personadella gestione delle pratiche connesse al passaggio di proprietà, raccogliendo anche idocumenti dei prestanome. La Corte di appello ha puntualmente analizzato le risultanzedell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva,scevra da vizi censurabili nella presente sede, la ricorrenza di un quadro probatorio a caricodi Tropea univoco e convergente.2.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alpagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della Cassa delleammende, della somma di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA COLELLA LUIGI AGOSTINACCHIO