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Ordinanza — n. 15641/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court corrects procedural error in court roll by adding missing civil party name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15641/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court ordered a correction to the procedural roll regarding a specific hearing date. The civil party, Antonio Vaudo, reported that his name was omitted due to generic submissions by other lawyers. The court ruled this was a mere material error not affecting the case's validity and mandated the insertion of the missing name.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; Material errors in the court roll that do not cause nullity or alter the case's essence may be corrected without modifying the essential structure of the proceedings.

Parole chiave

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procedural correction material error court roll civil party procedural roll omission of name correction of error condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod.
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Testo completo

e svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;preso atto che si procede con udienza in camera di consiglio nel procedimentoper correzione di errore materiale.RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO1. L'odierna procedura camerale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., è statainstaurata su segnalazione del 2 febbraio 2026 del difensore della parte civileAntonio Vaudo, il quale ha evidenziato l'errore materiale nel ruolo relativoall'udienza della 2 sezione del 29 gennaio 2026, RG 35728/25 nei confronti diKlinger Umberto.2. Ritenuto che, per mero errore materiale, nel ruolo è stata omessa l’indicazionedel nominativo della parte civile Antonio Vaudo tra i soggetti in relazione ai qualiè stata disposta la reiezione della richiesta di liquidazione delle spese processuali,in ragione della rilevata genericità delle rispettive memorie conclusive (depositatein data 13 gennaio 2026 dall’Avv.

Alfonso Donnarumma e in data 14 gennaio2026 dall’Avv. Fabiola Marchetti) in quanto prive di deduzioni dirette a paralizzareo ridurre la pretesa del ricorrente Klinger Umberto.Deve, pertanto, precisarsi che la mancata menzione della parte civile AntonioVaudo nel ruolo costituisce un mero errore materiale, dovendo la medesimaritenersi ricompresa tra le parti nei cui confronti la domanda di liquidazione dellespese è stata respinta per le medesime ragioni sopra indicate.3. In considerazione del fatto che il ruolo appare inficiato da errore che nondetermina una nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazioneessenziale dello stesso, può procedersi alla correzione dell’errore materiale, nelsenso che dopo le parole “Ferrari Angelo” devono aggiungersi le parole “e VaudoAntonio”.

P.Q.MDispone correggersi il ruolo relativo all'udienza della 2 sezione del 29 gennaio2026, RG 35728/25 nei confronti di Klinger Umberto, nel senso che dopo le parole"Ferrari Angelo" devono aggiungersi le parole "e Vaudo Antonio". Manda allaCancelleria per le annotazioni di rito.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE CERSOSIMO GIOVANNI ARIOLLI