Italian Court dismisses appeal against penalty settlement due to waived grounds and generic arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by two defendants inadmissible without formalities. The appellants challenged the appellate court's modification of the penalty based on a settlement agreement, citing lack of motivation and legal qualification issues. The court ruled that since the defendants had waived specific grounds during the appeal, they cannot now raise objections regarding the settlement's formation or the judge's discretionary assessment of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against penalty settlements in second instance are admissible only for specific grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent content, excluding waived arguments, office-raised issues, or shared legal qualifications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
, nato a Napoli il 27/07/2000avverso la sentenza del 03/03/2026 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;a seguito di procedura de planoRITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Napoli in data 6 maggio 2025, nei confronti – per quanto qui rileva– di Giuseppe Vecchione e di Giuseppe Vitale, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 628cod. pen., ha rideterminato la pena, in accoglimento del concordato intercorso tra le parti,confermando nel resto.2.
Ricorre per cassazione Giuseppe Vecchione, lamentando la carenza di motivazionein ordine ai presupposti per il concordato sulla pena e, in particolare, sulla correttezza dellaqualificazione giuridica e sulla congruità della pena.3. Ricorre per cassazione anche Giuseppe Vitale, eccependo la manifesta illogicitàdella motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità (per quanto attiene, inparticolare, all’elemento soggettivo) e alla qualificazione giuridica del fatto.3. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti, peraltro in termini oltremodo generici,con motivi non consentiti.In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativialla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consensodel Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01), alle questioni rilevabili d’ufficio (Sez. 5, n. 29243 del04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01) e alla qualif icazione giuridica del fatto,necessariamente condivisa dalle parti richiedenti il concordato, al pari di ogni altro elementoinfluente sul calcolo della pena (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, Furino, Rv.278114-01).
Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, unavolta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitataai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01).4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI MARCO MARIA ALMA