Cassation court dismisses conviction due to expiration of the ten-year prescription period for the alleged crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the criminal offenses were extinguished by the passage of the statutory limitation period. The appellant argued for reduced sentencing and challenged the evidence regarding the sale of food products, but the court focused on the temporal limits of prosecution. Consequently, the conviction was voided as the ten-year prescription term for the crime of receiving had expired for all charged items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 159 c.p.; Art. 160 c.p.: The criminal offense of receiving is subject to a ten-year prescription period; if this period has elapsed without interruption or suspension, the conviction must be annulled as the crime is extinguished.
Parole chiave
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d'appello di Bari.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini concludeva perl’annullamento con rinvio della sentenza impugnataL’Avv. Giangregorio De Pascalis chiedeva il rigetto o l’inammissibilità delricorso con condanna alla liquidazione delle speseL’Avv.
Renato Bucci concludeva, richiamandosi alla memoria depositataper la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Bari, decidendo con le fome del rito abbreviatoconfermava la responsabilità di Angelo Sgaramella per i reati di ricettazione diventicinque chilogrammi di “pasta nocciola”, di sessanta cartoni di gocce dicioccolato fondente “Crea”, di centossessantuno cartoni di pomodoro “RossoGargano” nonché di duemilatrecentoventiquattro confezioni di vino ella societàvitivinicola “Valere di Piemonti Marino co”.Angelo Sgaramella veniva condannato alla pena di anni due, mesi sei direclusione ed euro novecento di multa previo riconoscimento della continuazioneesterna con quanto già giudicato con sentenza del Tribunale di Trani del 5dicembre 2014.2.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore diAngelo Sgaramella che deduceva:2.1. violazione di legge (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio: nonsarebbe stata applicata la riduzione per il rito abbreviato;2.2.vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato il motivo d'appellocon il quale era stata dedotta l’illegittimità del rigetto del patteggiamentosubordinato alla sospensione condizionale della pena; si deduceva che la Corted'appello aveva riconosciuto la continuazione esterna che, dal primo giudice erastata ritenuta ostativa all’accoglimento della proposta di pena concordata: taleevenienza avrebbe dovuto indurre la Corte a rivalutare la legittimità delpatteggiamento; si allegava che, nonostante la pena inflitta - qualora fosse statocorrettamente applicata la diminuzione per il rito - fosse inferiore a quellaconcordata, sussisterebbe interesse all’accoglimento della doglianza dato che ilpatteggiamento era subordinato alla concessione della sospensione condizionale,elemento che rendeva il trattamento sanzionatorio oggetto di accordo di maggiorfavore rispetto a quello inflitto;2.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordinealla conferma della responsabilità: sarebbero state travisate alcune emergenzeprocessuali ed in particolare (a) la fattura n. 307 del 2015, relativa allacompravendita dei pomodori “rosso Gargano”, che attesterebbe la liceità delladetenzione, (b) l’intercettazione dalla quale sarebbe emerso che ladocumentazione fiscale giustificativa dell'acquisto del vino era ottenibile dalricorrente “a richiesta”, (c) il fatto che le modalità di conservazione della mercenon potevano essere ritenute indicative della ricettazione, (d) il fatto che icioccolatini erano stati acquistati quando erano prossimi alla scadenza e, quindi,erano stati smaltiti, (e) il fatto che le conversazioni telefoniche intercettatedimostrerebbero la sussistenza di normali rapporti commerciali.In sintesi, si deduceva che la motivazione sarebbe carente e basata sultravisamento di emergenze processuali indicative della regolarità dellacompravendita dei prodotti ritenuti ricettati;2.4. violazione di legge (artt. 20-bis, 133 cod. pen; artt. 58 e 59 l. 689 del1981) e vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione di penesostitutive la motivazione sul punto sarebbe carente è meramente assertiva.CONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso proposto da Angelo Sgaramella supera la soglia di ammissibilità(sono infatti fondate le doglianze proposte con il primo motivo): pertanto, deveritenersi che il rapporto processuale in sede di legittimità sia stato instaurato,sicché deve essere valutato se le condotte contestate siano estinte per decorsodel termine di prescrizione (Sez.
U., n. 21 del 11.11.1994 dep. 1995, Cresci, Rv.199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. Rv. 217266).Il termine decennale per il decorso della prescrizione del reato di ricettazione,tenuto conto che non sono state rilevate cause di sospensione, risulta decorso(a) per la pasta nocciola e le gocce di cioccolato rispettivamente il 14 ed il 16novembre 2025; (b) per le conserve di pomodoro “Rosso Gargano” il 12novembre 2025 (tenuto conto della data di consumazione del reato presuppostodi insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia); (c) per le bottiglie di vinoil 12 gennaio 2026 (tenuto conto della data di consumazione del reatopresupposto di insolvenza fraudolenta emergente dalla denuncia).La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché ireati contestati sono estinti per decorso del termine di prescrizione.
P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti perprescrizione.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Piero Messini D’Agostini