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Sentenza — n. 15372/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15372/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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e d'appello di Perugia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto, con requisitoriascritta, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaremissione di querela.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15372/2026 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Perugia confermava la condanna di Fabio MassimoCerini per il reato di truffa2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Fabio Massimo Cerini cheallegava la remissione di querela e la accettazione della stessa (atti compiutientrambi di fronte alla Polizia giudiziaria).3.Il Collegio, ribadito che il ricorso per cassazione può essere promossoanche solo per allegare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità- preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione - dichiara ilreato estinto e pone le spese a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma4 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria ritiro dell'effetto sospensivo rinvio del dibattimento abbandono del procedimento restituzione in pristino revoca dell'opposizione
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Testo completo

e d'appello di Perugia.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto, con requisitoriascritta, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaremissione di querela.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

La Corte di appello di Perugia confermava la condanna di Fabio MassimoCerini per il reato di truffa2. Contro tale sentenza ricorreva il difensore di Fabio Massimo Cerini cheallegava la remissione di querela e la accettazione della stessa (atti compiutientrambi di fronte alla Polizia giudiziaria).3.Il Collegio, ribadito che il ricorso per cassazione può essere promossoanche solo per allegare la sopravvenuta carenza della condizione di procedibilità- preso atto della rimessione di querela e della relativa accettazione - dichiara ilreato estinto e pone le spese a carico del querelato ai sensi dell’art. 340, comma4 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perremissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il giorno 8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra Recchione Piero Messini D’Agostini