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Ordinanza — n. 15367/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15367/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15367/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del TRIBUNALE DI TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;a seguito di trattazione con procedura de plano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Caterina Moncada, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 04/12/2025 del Tribunale di Trapani, pronunciata ai sendi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in tema dicorretta valutazione degli indizi.2. Ciò premesso,il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimitàche ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vi-zio di violazione di leggeper la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., attesoche l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice af-fermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15367/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Caterina Moncada, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 04/12/2025 del Tribunale di Trapani, pronunciata ai sendi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in tema dicorretta valutazione degli indizi.2. Ciò premesso,il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimitàche ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vi-zio di violazione di leggeper la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., attesoche l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice af-fermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio impugnabilità di decisioni incidentali impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc. pen
Caterina Moncada, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 04/12/2025 del Tribunale di Trapani, pronunciata ai sendi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art.
art. 192 cod. proc. pen
pen..Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in tema dicorretta valutazione degli indizi.2.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod.
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Testo completo

del TRIBUNALE DI TRAPANIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;a seguito di trattazione con procedura de plano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Caterina Moncada, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 04/12/2025 del Tribunale di Trapani, pronunciata ai sendi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con un unico motivo denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., in tema dicorretta valutazione degli indizi.2. Ciò premesso,il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimitàche ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vi-zio di violazione di leggeper la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., attesoche l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103,limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in essotassativamente indicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice af-fermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI