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Ordinanza — n. 15364/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15364/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15364/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;a seguito di trattazione con procedura de plano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Antony Saverio Pantò impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 22/10/2025 della Corte di appello di Catania.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmentedall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15364/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Antony Saverio Pantò impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 22/10/2025 della Corte di appello di Catania.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmentedall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione diritto di ottenere una decisione decisione incidentale impugnabile facoltà di astenersi dal testimoniare revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod.
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Testo completo

/2025 della CORTE DI APPELLO DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;a seguito di trattazione con procedura de plano;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Antony Saverio Pantò impugna con ricorso sottoscritto personalmente con firmaautenticata dal difensore, la sentenza in data 22/10/2025 della Corte di appello di Catania.2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmentedall’imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così comeriformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.Va, infatti, ribadito che «il ricorso per cassazione non può essere proposto dallaparte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dallalegge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensoriiscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la naturapersonale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, dellasottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandatodifensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolaritàdell'atto stesso», (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01).3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI