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Sentenza — n. 15116/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court quashes acquittal for attempted theft due to illogical timeline regarding SIM card insertion and phone recovery.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15116/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed the acquittal of the accused, arguing the trial court's reasoning was illogical and contradicted by evidence. The court found the defense's version of events implausible because the phone was turned on with a different SIM card eight days after the theft, making it unlikely the thief simply abandoned it in the parking lot. Consequently, the cassation court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial with proper reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An acquittal sentence is annulled if the trial court's reasoning is manifestly illogical or contradicted by the evidence, requiring a new trial with adequate motivation.

Parole chiave

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acquittal annulment illogical reasoning attempted theft evidence contradiction remand for retrial procurator appeal reasonable doubt imputazione di furto

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Si deve premettere che la sentenza impugnata non è appellabile dalpubblico ministero, a tenore del disposto di cui al comma 2 dell’art. 593 cod.proc.
Art. 2, comma 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024 n. 114
pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett.
Art. 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen.
114, che dispone che il pubblico ministero non può appellare contro lesentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod.proc.
Art. 648 cod. pen.
nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendoche il Tribunale aveva reso una motivazione illogica e lacunosa e aveva violatol’art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendoche il Tribunale aveva reso una motivazione illogica e lacunosa e aveva violatol’art. 648 cod. pen.
art. 593 cod.proc. pen
Si deve premettere che la sentenza impugnata non è appellabile dalpubblico ministero, a tenore del disposto di cui al comma 2 dell’art. 593 cod.proc. pen., come modificato dall’art.
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Testo completo

RIELE nato a PISA il 04/05/1992avverso la sentenza del 28/03/2025 del TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale LAURA CONDEMI, che ha chiesto ha trasmissione degliRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 28 marzo 2025 il Tribunale di Pistoiaassolveva l’imputato Bassoni Gabriele dal reato di ricettazione di un telefonocellulare perché il fatto non costituisce reato.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreGenerale presso la Corte d’appello di Firenze, chiedendone l’annullamento earticolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva inosservanza oerronea applicazione degli artt. 42, secondo comma, e 648 cod. pen. nonchémancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, assumendoche il Tribunale aveva reso una motivazione illogica e lacunosa e aveva violatol’art. 648 cod. pen. come interpretato in relazione alla sussistenza dell’elementosoggettivo del reato di ricettazione.Assumeva che l’imputato, in relazione alla giustificazione del possesso deltelefono cellulare di provenienza illecita, aveva reso una versione dei fattiinverosimile affermando di avere rinvenuto l’apparecchio, privo di SIM, nelparcheggio dello stesso supermercato dove era stato sottratto alla proprietaria.Rassegnava che era risultato accertato che dopo qualche giorno dallasottrazione era stata inserita nel telefono cellulare una SIM intestata ad altrosoggetto e subito dopo, nella stessa giornata, quella intestata al Bassoni, cheaveva utilizzato l’apparecchio ininterrottamente per circa cinque mesi.Deduceva che il fatto che prima dell’inserimento nell’apparecchio della SIMriconducibile al ricorrente fosse stata inserita solo per pochi secondi un’altraSIM intestata a un diverso soggetto induceva a ritenere che il telefono non erastato rinvenuto dal Bassoni nel parcheggio del supermercato, bensì,successivamente all’inserimento della prima SIM, era stato consegnato alricorrente dal soggetto titolare della SIM inserita per prima nell’apparecchio.3.

In data 27 gennaio 2026 la difesa del Bassoni ha depositato memoria direplica con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, assumendo che la versionedei fatti fornita dal ricorrente non eliminava il ragionevole dubbio in ordine allacolpevolezza dell’imputato, considerato che il lasso di tempo intercorso fra lasottrazione del telefono cellulare e l’inserimento nel medesimo della SIMintestata all’imputato poteva trovare ragionevole spiegazione nella volontàdell’autore del furto di utilizzarlo dopo una settimana, salvo un ripensamentolegato alla sua possibile identificazione e alla successiva volontà di disfarsene.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. Si deve premettere che la sentenza impugnata non è appellabile dalpubblico ministero, a tenore del disposto di cui al comma 2 dell’art. 593 cod.proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett.

p) della legge 9 agosto2024 n. 114, che dispone che il pubblico ministero non può appellare contro lesentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod.proc. pen., fra i quali per l’appunto è contemplato il reato di ricettazione.Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale abbia reso una motivazionemanifestamente illogica nel ritenere attendibile la versione dei fatti fornita dalricorrente, risultando del tutto inverosimile il ritrovamento del telefono cellularenella stessa area del supermercato dove lo stesso apparecchio, otto giorniprima, era stato sottratto alla proprietaria, e ciò a fronte del fatto che, perl’appunto otto giorni dopo l’avvenuta sottrazione, l’apparecchio era stato messoin funzione con una SIM intestata ad altro soggetto e subito dopo, nella stessagiornata, dal ricorrente mediante l’utilizzo della propria SIM.Ed invero, anche a voler accedere alla versione dei fatti offerta comeplausibile dalla difesa dell’imputato con la memoria depositata il 27 gennaio2026, non è dato comprendere come l’autore del furto si fosse disfattodell’apparecchio dopo una settimana, abbandonandolo proprio nel supermercatoove lo stesso era stato sottratto, né si comprende il senso dell’inserimento neltelefono cellulare della SIM dell’autore della sottrazione soltanto una settimanadopo l’avvenuto furto e soltanto per pochi secondi.Sussistono, pertanto, i vizi denunciati dal ricorrente.Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve, dunque, essereannullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pistoia, in diversapersona fisica, affinché renda adeguata motivazione sui punti indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diPistoia, in diversa persona fisica.Così deciso il 04/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Piero Messini D’Agostini