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Ordinanza — n. 15099/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a civil costs sentence for missing state reimbursement wording.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15099/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court revoked a lower section's order to correct a civil costs sentence due to a material error in the operative provisions. The original judgment failed to include the phrase specifying that the awarded civil party costs should be deducted for the state treasury. Consequently, the Court ordered the immediate correction of the sentence's device to insert this mandatory phrase.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: When a judgment contains a material error in the operative provisions regarding the allocation of state funds, the court must revoke the corrective order and mandate the direct correction of the original decision to ensure legal accuracy.

Parole chiave

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material error in judgment state treasury deduction civil costs allocation corrective order revocation Italian Supreme Court procedure modifica dei contributi di mantenimento condono delle spese procedurali correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

MACALINDONG nato il 12/09/1976avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Letti gli atti del procedimento penale n. 11294/23 definito con la sentenzadi questa Seconda Sezione del 17 febbraio 2023;2. Ritenuto che per mero errore materiale nel dispositivo della predettasentenza e nella liquidazione delle spese della parte civile non è stata inserital’espressione "con distrazione a favore dell'erario della somma liquidata alla partecivile ammessa al patrocinio a spese dello Stato";3.

Rilevato che in tal senso non ha neppure provveduto l’ordinanza dicorrezione dell’11 febbraio 2025 n. 8123 che va pertanto revocata P.Q.MPrevia revoca dell'ordinanza della Seconda Sezione Penale n. 8123dell'11.2.2025, dispone la correzione del dispositivo della sentenza della SecondaSezione di questa Suprema Corte n. 11294/23 del 17.2.2023 e, per l'effetto,ordina che dopo le parole "Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenutedalla parte civile Associazione art. 2, che liquida in complessivi euro 3.167,00,oltre accessori di legge", sia aggiunta l'espressione "con distrazione a favoredell'erario della somma liquidata alla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello Stato".Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE EST.Ignazio PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino