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Sentenza — n. 15094/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of decisive arguments and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15094/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the Procurator General's cassation appeal inadmissible for failing to provide decisive arguments against the lower court's findings. The appeal challenged the dismissal of a preliminary seizure regarding alleged fraud on EU grazing subsidies, arguing that a mandatory pasture code was required regardless of location. The Court rejected this, noting the lower court correctly found no obligation for a pasture code when the land was within the same municipality, and emphasized that new investigative evidence cannot be directly produced in a cassation proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 309, 310 cod. proc. pen.: In a cassation proceeding, new evidence acquired by the Public Prosecutor during preliminary investigations cannot be directly produced unless the contested facts are identical to the original request and the parties have been granted a defense period.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new evidence production rules preliminary investigation evidence grazing subsidy fraud pasture code requirement contributi per le attività di vigilanza sequestro cautelare controllo del fitto agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 309 cod. proc. pen.
Art. 310 cod. proc. pen.
242671-01).Quanto al giudizio ex art. 310 cod.
art. 640-bis cod. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ederronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen.
art. 310 cod. proc. pen
242671-01).Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen.
art. 603 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-03
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Testo completo

dell'omonima dittaindividuale nato a BRONTE il 01/07/1995avverso l'ordinanza del 30/01/2026 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratoregenerale Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio al tribunale delriesame di Catania;udito il difensore avv.to Antonino Caputo il quale chiede dichiararsi inammissibileil ricorso o rigettarsi lo stesso.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza del 30 gennaio 2026,annullava il decreto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso ilmedesimo ufficio dell’importo di € 22.236 in via diretta e per equivalente neiconfronti di Bellitto Sebastiano, indagato del reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.Riteneva il tribunale non potersi affermare la sussistenza del fumus del commessoreato in danno dell’AGEA quanto ai contributi comunitari ricevuti dal Bellitto atitolo di attività di pascolo per gli anni 2023/2024 contestate come mai effettuate.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ProcuratoreEuropeo di Palermo lamentando, con unico motivo qui riassunto, violazione ederronea interpretazione della disposizione di cui all’art. 640-bis cod. pen. postoche, secondo i decreti ministeriali di settore, per avere diritto ai contributiconseguenti l’attività di pascolo bisogna esercitarla per almeno 60 giorni annui e,a tal fine, è indispensabile munirsi di codice pascolo, indipendentemente dallacircostanza che la superficie destinata all’attività sia o meno ubicata nello stessocomune dell’azienda, poiché solo tale codice permette di identificare il luogo delpascolamento.

Si precisava, inoltre, che la normativa sui contributi risultastrettamente correlata a quella sanitaria e ciò comporta che il pascolo è attività didetenzione di animali ad alto rischio sanitario con la conseguente necessità difornire corrette informazioni circa le località di svolgimento del pascolo, necessitatadalle attività di controllo esercitabile dai servizi veterinari delle ASP.3. Con memoria del 2 aprile 2026 la difesa chiedeva dichiararsi inammissibileovvero rigettarsi il proposto ricorso deducendo la non decisività del codice pascoloai fini di ritenere fittizia l’attività per la quale era stato ottenuto il contributo.4.

Con memoria del 2 marzo 2026 il Procuratore Europeo depositava l’esito diindagini riassunte in una informativa di reato del 25 febbraio 2026 alle quali eranoallegate dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Deve preliminarmente essere evidenziata l’inammissibilità della memoriadepositata dal Procuratore Europeo il 2 marzo 2026 contenente una informativa dipolizia giudiziaria del 25 febbraio 2026 alla quale sono allegate una serie didichiarazioni assunte in sede di informazioni rese da soggetti sentiti sui fatti.

Alproposito va infatti va richiamato quel costante orientamento secondo cui nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del19/06/2019, Moretti, Rv. 277609-01; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013,Platamone, Rv. 254302-01).

Il principio della impossibilità di dedurre prove nuovenella fase di legittimità risulta affermato sulla base di un costante orientamentoche ha preso in considerazione anche il caso specifico dei ricorsi avversoprovvedimenti cautelari reali; in senso analogo si è difatti affermato che nelgiudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti chel'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio,sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività diapprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delleprove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016,Sanvitale, Rv. 266390-01); tale ultima decisione risulta stabilita in una fattispeciedi ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui laCorte ha ritenuto proprio inammissibile la produzione di una perizia redatta in datasuccessiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita neiprecedenti gradi cautelari.

In entrambe dette pronunce a sostegnodell’orientamento è innanzi tutto richiamato un argomento letterale insuperabile;invero gli articoli 585, comma 4, e 311, comma 4, cod. proc. pen. (quest'ultimorichiamato - in tema di misure cautelari reali - dall'art. 325, comma 3, cod. proc.pen.) consentono, rispettivamente in generale nel giudizio di impugnazione, ed inparticolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anchela produzione di "documenti nuovi". Invero, i documenti esibiti per la prima voltain sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non haprevisto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in talmodo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procedenon ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e dellalogicità della motivazione.1.1.

Detto orientamento va certamente ribadito nel caso del ricorso avversol’ordinanza del riesame di un provvedimento di sequestro preventivo che, per suanatura, ha proprio ad oggetto la valutazione di legittimità del titolo originario chela Corte di cassazione è chiamata a svolgere sulla base degli elementi valutati nelleprecedenti fasi cautelari, senza che alcun rilievo possano assumere le nuove esuccessive prove acquisite dopo l’emissione del provvedimento impugnato. In talicasi, quindi, è esclusa la possibilità di trasmettere nuovi elementi di provaconoscibili direttamente dal giudice della legittimità che, per definizione, nonvaluta detti elementi direttamente ma stabilisce se la loro valutazione compiutanelle fasi di merito è stata compiuta nel rispetto del quadro normativo e non siespone, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla conclusione sotto i diversi profilidella gravità indiziaria o della responsabilità, a censure di manifesta illogicità, ocontraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato.1.2.

Quanto al travisamento della prova pure disciplinato dall’art. 606 lett. e)cod. proc. pen. anche tale vizio, per definizione, è censurabile nel giudizio dilegittimità in quanto si assuma l’erroneità della valutazione di merito e noncertamente quando si proponga una lettura di elementi prodotti direttamenteall’analisi della Corte di cassazione; il travisamento, quindi, richiede che nel corsodel procedimento di valutazione degli elementi di prova acquisiti nelcontraddittorio delle parti ovvero degli atti delle indagini preliminari acquisiti dalpubblico ministero nella fase delle misure cautelari personali, il giudice di meritoabbia compiuto una valutazione erronea che sia oggetto di successivo motivo diricorso per cassazione e non può mai legittimare invece una diretta valutazionedinanzi il giudice di legittimità di elementi di prova nuovi e non acquisiti nelleprecedenti fasi.

Peraltro, va anche ricordato che tale vizio, riconducibile alparametro dell’art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., non è neppure deducibile con ilricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, proponibile solo perviolazione di legge.1.3. Nel caso di sopravvenienza di nuovi elementi da parte della PoliziaGiudiziaria nella fase delle indagini preliminari, pertanto, è onere del pubblicoministero procedere a nuove richieste al Giudice delle Indagini Preliminari ove neabbia interesse al fine di ottenere nuove e diverse misure rispetto a quelle già inincidentali eventualmente ancora pendenti. Invero quanto al giudizio di riesameva richiamato quel costante orientamento secondo cui in tema di riesame di misurecautelari personali, il tribunale può utilizzare, ai fini della decisione, documentiformati successivamente all'emissione dell'ordinanza applicativa, purché prodottidalle parti nel corso dell'udienza, quando è ancora possibile l'instaurazione delcontraddittorio sul loro contenuto (Sez. 1, n. 11091 del 18/10/2022, dep. 2023,Di Gesù, Rv. 284410-01;

Sez. 3, n. 3838 del 08/01/2009, Kiwan, Rv. 242671-01).Quanto al giudizio ex art. 310 cod. proc. pen. si è analogamente affermato che nelprocedimento di appello a seguito di impugnazione, da parte del pubblicoministero, del rigetto di richiesta di misura cautelare reale, la parte impugnanteha facoltà di produrre elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, inrelazione ad ogni profilo, anche se non oggetto di gravame, rilevante ai fini delladecisione, a condizione che riguardino lo stesso fatto contestato con l'originariarichiesta cautelare e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti, anchemediante la concessione di un congruo termine a difesa, non essendo necessarioche tali elementi siano indicati nell'atto di impugnazione, stante la non applicabilitàdell'art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022,Aprovitola, Rv. 282687-03).Esclusa, quindi, la possibilità di diretta produzione al giudice della legittimitàdei nuovi elementi di prova acquisiti direttamente o per delega alla P.G. dalpubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, gli stessi integrano ilfascicolo del p.m. e potranno essere acquisiti o nelle fasi incidentali disciplinatedagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. ovvero, ove le stesse non risultino pendenti,costituiranno oggetto di esame nel prosieguo del procedimento ai fini del rinvio agiudizio e delle eventuali successive richieste.2.

Ciò posto il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto esseredichiarato inammissibile. Ed invero, a fronte di un provvedimento che delinea gliargomenti sulla base dei quali affermare l’insussistenza del fumus del contestatoreato di truffa finalizzata al conseguimento di contributi comunitari,l’impugnazione contiene un’esposizione di normative di grado secondarioprospettandone la ipotetica violazione da parte dell’agente senza però riuscire achiarire il vizio dell’impugnato provvedimento.Rammentato che il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammessosolo per violazione di legge e che nel contesto di tale vizio non possono essereincluse anche doglianze che finiscono per denunciare vizi di motivazione delprovvedimento impugnato, il ricorso del pubblico ministero europeo non haesposto alcun argomento decisivo a confutare la conclusione cui è pervenuto ilgiudice del riesame; ed invero il tribunale del riesame, all’esito di una accuratalettura della normativa di settore, ha sottolineato come per il Bellitto nonsussistesse alcun obbligo di fornirsi di codice pascolo posto che nel caso in esamei terreni destinati all’attività erano siti nel medesimo comune ove ha sedel’azienda.

Inoltre, con argomentazione che avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica confutazione il provvedimento impugnato, a pagina 4, ha altresìsottolineato come la P.G. non risultava avere accertato l’assenza di bovini nellearee indicate dal ricorrente mentre risultava ancora affermata la presenza deglianimali in azienda nelle giornate destinate ai controlli veterinari. Così che la solaomessa richiesta del codice pascolo, anche a volere ritenere obbligatorio taleadempimento, non vale a provare il fumus della truffa perché avrebbe dovutoanche dimostrarsi o l’inesistenza dei bovini dichiarati ovvero la falsarappresentazione di altri elementi di fatto pure posti a fondamento della domandadi beneficio economico avanzata dall’azienda di settore.Viceversa, il ricorso propone una lettura cumulativa e poco chiara dellanormativa di settore senza nulla di specifico riferire circa le conclusioni cui èpervenuto il giudice del riesame in merito all’assenza degli elementi costitutividella truffa.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Roma, 9 aprile 2026IL CONSIGLIERE EST.Ignazio PardoIL PRESIDENTEAndrea Pellegrino