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Sentenza — n. 14987/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for violating mandatory collegial jurisdiction rules upon charge reclassification.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14987/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment and the first-instance sentence without remittal due to a violation of mandatory jurisdiction rules. The defendant argued that reclassifying the crime from attempted fraud to aggravated attempted robbery by a single judge violated procedural guarantees. The court held that such reclassification by the appellate judge triggers mandatory transfer to a collegial tribunal, rendering the original single-judge decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 33 octies, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: When an appellate court reclassifies a crime into one requiring collegial jurisdiction, it must transmit the case to the appropriate tribunal; failure to do so results in the annulment of the judgment without remittal.

Parole chiave

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collegial jurisdiction violation charge reclassification single judge incompetence mandatory transfer of case nullity without remittal procedural safeguards appellate court powers abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 33 octies, comma 1, cod. proc. pen.
Alla luce dell'art. 33 bis cod.
Art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la difesa, la riqualificazione del delitto ascritto, nei termini sopra enunciati, è stata operata in violazione dell'art. 597, comma 3, del codice di rito, dal momento che il giudizio di primo grado si era svolto dinnanzi a un giudice monocratico.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 33 bis cod. proc. pen
Alla luce dell'art. 33 bis cod. proc. pen., la competenza per il reato ascritto (tentata rapina aggravata) spettava al tribunale in composizione collegiale.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Cassazione, Rv. 286868 - 01
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Testo completo

ta a PALERMO il 10/11/1966 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; udito il Sostituto Procuratore generale, FABIOLA FURNARI, la quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della gravata sentenza, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Noia. udito l'Avv. ALFONSO ABATE del foro di CATANIA, in difesa dell'imputata, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. In riforma della sentenza di primo grado, pronunciata dal Tribunale monocratico di Nola in data 1 luglio 2024, con cui Fortunata Fiasché era condannata per il concorso nel delitto di tentata truffa, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 9 maggio 2025, ha riqualificato l'ascritto delitto in quello di tentata rapina impropria, aggravata dalla riunione di più persone, confermando la condanna dell'imputata per il predetto reato alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, la ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione agli artt. 521, comma 1, e 597, comma 3, del codice di rito. Secondo la difesa, la riqualificazione del delitto ascritto, nei termini sopra enunciati, è stata operata in violazione dell'art. 597, comma 3, del codice di rito, dal momento che il giudizio di primo grado si era svolto dinnanzi a un giudice monocratico. Alla luce dell'art. 33 bis cod. proc. pen., la competenza per il reato ascritto (tentata rapina aggravata) spettava al tribunale in composizione collegiale. Dal che conseguirebbe la nullità assoluta della sentenza di primo grado, pronunciata da un giudice funzionalmente incompetente per materia.

3. All'udienza si è svolta la trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari ha chiesto pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Noia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, ciò che impone l'annullamento della sentenza impugnata, oltre che di quella di primo grado, per le ragioni di seguito esposte.

2. Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dar seguito, nel caso in cui, in sede di appello, sia stata data al fatto - giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica - una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero (Sez. 5, n. 19900 del 05/04/2023, Scalinci, Rv. 284784 - 01; 1 (73v anche nello stesso senso, Sez. 6, n. 33854 del 30/04/2024, Tanania, Rv. 286868 - 01;

Sez. 6, n. 8141 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Stefano, Rv. 278356 - 01; Sez. 6, n. 22813 del 03/05/2016, Majer, Rv. 267133 - 01; in senso contrario, Sez. 6, n. 23315 del 28/04/2021, Santone, Rv. 281524 - 01, secondo cui «la diversa qualificazione giuridica del fatto data dal giudice di appello, per effetto della quale il reato doveva essere giudicato dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, non impone l'annullamento della sentenza di primo grado al fine di consentire la celebrazione del giudizio dinanzi all'organo nella corretta composizione, in quanto, dalla lettura coordinata degli artt. 24 e 597, comma 3, cod. proc. pen., si evince che è consentito al giudice del gravame procedere alla riqualificazione, purché non sia superata la competenza del giudice di primo grado, mentre a nulla rileva l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione degli affari al giudice collegiale anziché al giudice monocratico»).

I motivi per cui questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di legittimità - che ritiene applicabile la disposizione di cui all'art. 33 octies, comma 1, cod. proc. pen. non soltanto nel caso in cui la violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni del tribunale collegiale derivi dalla formulazione originaria dell'imputazione da parte del pubblico ministero, ma anche quando consegua alla riqualificazione dell'accusa operata dal giudice in sede di impugnazione - vanno individuati tanto nella miglior garanzia, così assicurata, al diritto di difesa dell'imputato, quanto nella maggior conformità di tale indirizzo ermeneutico al fondamento della disposizione citata, alla sua specifica funzione e alla ratio della sua introduzione nell'ordinamento.

Infatti, anche nell'ipotesi di riqualificazione dell'accusa operata dal giudice in sede di impugnazione, «l'imputato subisce il pregiudizio al proprio diritto di difesa costituito dalla mancata verifica dell'imputazione nel contraddittorio dell'udienza preliminare. La latitudine della formulazione dell'art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen., del resto, non autorizza l'esclusione di tale disposizione nei casi in cui la "perdita" di garanzie per l'imputato consegua non già alla formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero, ma alla riqualificazione della stessa da parte del giudice.

Non possono, del resto, essere tratti argomenti contrari a tale interpretazione dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice di appello di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado, in quanto tale disciplina riguarda la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari diversi. La devoluzione della questione al giudice collegiale, in sede di gravame, non può "sanare" il vulnus della originaria sua attribuzione, non rispettata, all'organo collegiale di primo grado, proprio in quanto l'art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen. assegna specifico rilievo nel giudizio di appello alla violazione delle regole 2sulla ripartizione delle attribuzioni tra il tribunale monocratico e quello collegiale, che fanno capo al medesimo ufficio giudiziario» (così, Sez. 6, Tanania, Rv. 286868 - 01, cit.in motivazione).

Applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi che la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha, sì, legittimamente operato la riqualificazione del delitto originariamente contestato (truffa) in quello di tentata rapina impropria, aggravata dalla riunione di più persone, ma ha disposto la conferma della sentenza di primo grado in violazione dell'art. 33 octies cod. proc. pen., in luogo di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado. Il difensore ha, peraltro, tempestivamente eccepito, nel primo atto dopo l'intervenuta riqualificazione (e, dunque, con il ricorso per cassazione), la violazione di legge processuale.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado emessa dal Tribunale di Noia in data 1 luglio 2024 e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso la Procura del Tribunale di Noia.

P.Q.M.

Annulla P.Q.M