Italian Court dismisses appeal as specific and fails to show contradiction between acquittal and fraud conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for being too general and lacking specific legal grounds. The defense argued that a recent acquittal on similar facts contradicted the current fraud conviction, but the court found the censure vague and the acquittal unrelated to the specific facts of this case. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 ter cod. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 630 cod. proc. pen.: An appeal must be specific to challenge the conviction, and no contradiction between judgments exists if the different outcomes stem from the distinct evaluation of evidence in separate proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to il 14/08/1997 avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FABIOLA FURNARI, che ha chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 maggio 2025, la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava Godspower Osaretin responsabile del concorso nel reato di frode informatica, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640 ter cod. pen. Il difensore segnala l'intervenuta assoluzione dell'imputato in relazione a fatti coevi rubricati ai sensi dell'art. 648 bis cod.pen. lamentando l'esistenza di pronunce antitetiche rispetto a condotte similari seppur diversamente qualificate. La difesa contesta, inoltre, l'idoneità del compendio probatorio - basato unicamente sulla titolarità, in capo all'imputato, del conto corrente su cui è confluita la somma sottratta alla vittima - a confortare la tesi accusatoria e la pronuncia di condanna.
3. È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, con cui si è chiesto dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico, restituendo la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, una prospettazione della fattispecie concreta, che, per il tramite di una motivazione logicamente argomentata, non ha lasciato margini di dubbio ai giudici di merito circa la consapevolezza, in capo all'imputato, della provenienza illecita del denaro e in merito alla ricorrenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto. Si è chiarito, infatti, come l'imputato fosse a conoscenza dei flussi di denaro sul proprio conto corrente, di cui egli era titolare esclusivo, avendolo utilizzato spesso per esigenze di spese ordinarie (cfr., ad es., Sez. 2, n. 8793 del 14/02/2024, Ejokpaezi, Rv. 286052 - 01, in motivazione, sub 2.1, circa la necessità, ai fini della sussistenza del reato in parola, che «il titolare del conto corrente abbia avuto conoscenza e consapevolezza dell'utilizzabilità di quel c/c per l'esecuzione di specifici episodi di truffa di cui aveva precisa conoscenza»).
Con razionale apprezzamento, i giudici di merito hanno quindi ritenuto che il ricorrente fosse ben consapevole della improvvisa provvista di denaro comparsa sul proprio conto. 1A partire da tale premessa, in motivazione si è poi evidenziato che gli accrediti (di circa 6000 euro nella stessa giornata), provenienti da soggetti truffati, del tutto estranei all'ambiente lavorativo del ricorrente, costituissero un'anomalia, che l'imputato si guardava bene dal denunciare. Inoltre, nei giorni immediatamente successivi all'anomalo accredito - di cui, in seguito, egli non avrebbe fornito giustificazioni persuasive - il ricorrente effettuava cinque prelievi, di importo corrispondente a 1000 euro ciascuno, di cui uno direttamente in filiale.
Tali elementi indiziari sono stati, dapprima, singolarmente valutati e poi ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071, in motivazione), che ha portato a concludere nel senso della consapevolezza, in capo al ricorrente, circa la provenienza illecita del denaro, fatto confluire, dapprima, sul suo conto corrente e prelevato, di poi, in un breve arco temporale. A fronte di tale nitida ricostruzione, il ricorrente non ha introdotto argomenti in grado di sovvertire la doppia pronuncia conforme di responsabilità, limitandosi, in questa sede, a reiterare doglianze adeguatamente disattese dai giudici di merito.
Del pari inammissibile è la doglianza relativa a un asserito potenziale contrasto tra giudicati: in disparte la carenza di specificità della censura, che deriva dalla mancata allegazione della sentenza di assoluzione (resa, secondo il ricorrente, dal Tribunale di Novara il 26 febbraio 2025) cui si fa riferimento nel motivo, si osserva che, già soltanto in base ai dati prospettati dalla difesa, è dato cogliere la totale eccentricità della doglianza, attesa la diversità del reato per cui è intervenuta assoluzione e della fattispecie concreta, così come descritta in ricorso, e, infine, la diversità del tempo della contestazione.
Questa Corte ritiene con orientamento consolidato che l'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili dev'essere intesa come oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui le decisioni si fondano e non in termini di mera divergenza tra le pronunce, sicché non è ravvisabile il contrasto fra giudicati, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., nel caso in cui il diverso epilogo giudiziale consegua alla valutazione, fisiologicamente differente, del compendio istruttorio afferente a ciascun procedimento (tra molte, Sez. 4, n. 39525 del 15/10/2025, S., Rv. 288946 - 02) 3.
Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteDaniela Bifulco Anna Maria De Santis DEPOSITATO IN CANDEkLARIA SECONDA SEZIONE MENALE IL 27 APRI 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO i\IL FUNZIONARIO /_IDI A 10 Claudia P 3