Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14925/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14925/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14925/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

25/05/2006Pirone Lucio nato a NAPOLI il 13/12/2005avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Ricorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO1. Cervelli Mario, Di Lorenzo Michelangelo e Pirone Lucio ricorrono, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, è stata rideterminata, ai sensidell’art. art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod.proc. pen; Ordinanza — n. 14925/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Cervelli Mario, Di Lorenzo Michelangelo e Pirone Lucio ricorrono, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, è stata rideterminata, ai sensidell’art. art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena alleggerimento della pena rinvio del dibattimento principio del ne bis in idem abbandono del procedimento penale decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

25/05/2006Pirone Lucio nato a NAPOLI il 13/12/2005avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;Ricorso trattato de planoRITENUTO IN FATTO1. Cervelli Mario, Di Lorenzo Michelangelo e Pirone Lucio ricorrono, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui, in parzialeriforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, è stata rideterminata, ai sensidell’art. art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reatirispettivamente ascritti.2.

Le difese affidano i ricorsi ai seguenti motivi:2.1. Cervelli Mario: vizio di motivazione;2.2. Di Lorenzo Michelangelo: vizio di motivazione;2.3. Pirone Lucio: omessa motivazione in ordine alle causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO3. I ricorsi sono inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avversola sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione dellapena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrantenei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01).

Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame.4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché –ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – dellasomma di € 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende, così equitativamentefissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI MARCO MARIA ALMA