Sentenza — n. 14696/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAc Dragan, nato in Serbia il 09/11/1968avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha annullato, limitatamenteai telefoni cellulari, il decreto del Pubblico Ministero in data 26 novembre 2025, di convalidadella perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti nei confronti di Dragan Adamovic inrelazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648-bis cod. pen, art. 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14696/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, siccome insuperabilmente aspecifico.2. Invero, in caso di sequestro probatorio, l’integrazione delle carenze dell’apparatoargomentativo del provvedimento di convalida, in particolare per quel che attieneall’indicazione delle esigenze investigative sottese al vincolo ablatorio, è inequivocabilmentedeterminazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, sino al contraddittorio camerale delriesame (Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
c Dragan, nato in Serbia il 09/11/1968avverso l’ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del riesame, ha annullato, limitatamenteai telefoni cellulari, il decreto del Pubblico Ministero in data 26 novembre 2025, di convalidadella perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti nei confronti di Dragan Adamovic inrelazione al reato di cui all’art. 648-bis cod. pen.2.
Ricorre per cassazione la locale Procura della Repubblica, deducendo un unicomotivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. pen.Il Tribunale ha affermato la nullità del provvedimento di convalida per difetto dimotivazione, trascurando, tuttavia, la puntuale integrazione argomentativa della partepubblica che aveva già emesso, prima dell’udienza di riesame, decreto di restituzione deicellulari all’indagato, previa estrazione di copia forense e con dettagliata indicazione delleesigenze probatorie e della fattispecie provvisoriamente contestata, con integrale discoverydegli atti di indagine (tali da lasciar fondatamente desumere la professionalità delle condottedelittuose).3.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, siccome insuperabilmente aspecifico.2. Invero, in caso di sequestro probatorio, l’integrazione delle carenze dell’apparatoargomentativo del provvedimento di convalida, in particolare per quel che attieneall’indicazione delle esigenze investigative sottese al vincolo ablatorio, è inequivocabilmentedeterminazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, sino al contraddittorio camerale delriesame (Sez.
U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226713-01; Sez. 6, n. 33849 del01/10/2025, F., Rv. 288716 - 01; Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, Vallese, Rv. 277989-01;Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, Gigante, Rv. 271579-01).3. Nel caso di specie, tuttavia, l’Ufficio ricorrente non ha allegato alcunché a riprova delsuperamento dell’inerzia originaria, mediante adeguate produzioni nello specifico ambito delprocedimento incidentale di riesame, del tutto autonomo e separato dal procedimentoprincipale (Sez. 1, n. 20395 del 14/03/2025, Tubello, Rv. 288217-01;
Sez. 3, n. 2199 del19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646-02; Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli,Rv. 264181-01).Le semplici comunicazioni alle parti non sono idonee, con ogni evidenza, a comprovarel’avvenuta trasmissione anche al Tribunale del riesame degli atti di indagine cheillustrerebbero gli obiettivi investigativi degli accertamenti digitali disposti dalla Procura dellaRepubblica.È certamente incontestabile che, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione,un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., questaCorte è giudice del fatto processuale e, per risolvere la relativa questione, può accedere – alcontrario che quando risulti denunciato un vizio della motivazione – all’esame diretto degli24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525-01;
Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017,Cattaneo, Rv. 270871-01). Tuttavia, resta imprescindibile, in primo luogo, che il ricorrente,nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, esponga dettagliatamente il fattoprocessuale fornendo tutti i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione (Sez. 5,n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019,Talamanca, Rv. 276432-01; Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261-01).L’onere di consultazione degli atti processuali per il giudice di legittimità non postula,infatti, un accesso aselettivo al fascicolo, ma consiste in una disamina necessariamenteguidata dall’atto di impugnazione, a pena della sua aspecificità.4.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condanna alpagamento delle spese processuali e dal versamento di somme in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUIGI AGOSTINACCHIO