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Sentenza — n. 14695/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls preliminary judge's order denying return of seized forensic copies due to lack of hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14695/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the preliminary judge's order denying the return of seized forensic copies without remitting the case. The applicant argued that the decision violated procedural guarantees by being adopted without a hearing under Art. 127 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such orders must follow the chamber trial format and are void if issued de plano, thus mandating a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 127, comma 1; Art. 127, comma 5 of the Code of Criminal Procedure: An order denying the return of seized items under Art. 263, para. 5 must be adopted following the chamber trial procedure; failure to hold a hearing renders the order void.

Parole chiave

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Code of Criminal Procedure chamber trial procedure nullity of de plano orders return of seized items procedural guarantees preliminary investigation judge forensic copies sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod.
Art. 127, comma 5 of the Code of Criminal Procedure
pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod.
Art. 263, comma 5 of the Code of Criminal Procedure
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza didissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod.
Art. 606 of the Code of Criminal Procedure
In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «pertutti i motivi previsti dall’art. 606 cod.
Art. 611, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.
art. 611 cod. proc. pen
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.
art. 127 cod. proc. pen
pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod.
art. 606 cod. proc. pen
In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «pertutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, aisensi dell’art.
art. 263 cod. proc. pen
238507-01).Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione,seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (nonnecessariamente partecipato) di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite, n. 32938 del 19/01/2023
Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008
Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025
127 codice di rito che, come noto, al settimocomma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibilericorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.).3.
Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025
pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo(Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.;
Sez. 5, n. 46273 del 2024
Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino,non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 35511 del 2024
46273 del 2024, Giustino,non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023
35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023,Schinzari, Rv.
Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003
284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv.
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Testo completo

el Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRomavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;lette la memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen., trasmessa il 30 gennaio 2026 ereiterata il 2 febbraio 2026 dal difensore del ricorrente, avv. Filippo Bacchetti, che haconcluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ordinarel’immediata restituzione e/o distruzione della “copia forense mezzo” e della “copia forensefine” nelle more della decisione, ovvero, in subordine, di annullare l'ordinanza impugnata conrinvio per un nuovo giudizio da celebrarsi nelle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.RITENUTO IN FATTO1.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l’istanza didissequestro e restituzione, presentata, ai sensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen. daDario Scascitelli, della «copia forense mezzo» contenente indistintamente tutti i datipersonali estratti dai dispositivi sequestrati all’indagato, nei cui confronti si procede per idelitti di cui agli artt. 110-628 e 110-609 cod. pen.2. Ricorre per cassazione Dario Scascitelli, a mezzo del proprio difensore, deducendoun unico, articolato motivo di impugnazione, che qui si riassume nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.In primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio, non essendo staterispettate le forme di cui all’art. 127 cod. proc. pen.Si censura, altresì, il mancato dissequestro della cosiddetta “copia mezzo” (aprescindere dalla già avvenuta restituzione dei dispositivi), nonostante il lungo tempodecorso, già di per sé rivelatore della natura esplorativa del vincolo probatorio, amplificatadal difetto di proporzionalità.La vicenda investigativa, infine, evidenzierebbe l’inottemperanza della Poliziagiudiziaria alle prescrizioni del Pubblico Ministero, con evidente pregiudizio al diritto alladisponibilità esclusiva del proprio patrimonio informativo, in particolare per quanto riguarda idati personali e riservati.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.2. In primo luogo, è infatti indubitabile l’ammissibilità del ricorso per cassazione, «pertutti i motivi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza con cui il giudice, aisensi dell’art. 263, comma 5, cod. proc. pen., rigetta l’opposizione contro il decreto delpubblico ministero che respinge la richiesta di restituzione dei beni sequestrati.

Per comeriaffermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32938 del 19/01/2023, L., Rv. 284993-01(in motivazione a pagg. 10 e ss.), si è al cospetto di un modello processuale in cuil’opposizione contro il decreto del pubblico ministero che respinge la richiesta di restituzionedelle cose sequestrate, sollecitando un controllo postumo sulla decisione, ha natura dimezzo di impugnazione (in termini, Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507-01).Per come, peraltro, è confermato dalla forma con cui il giudice decide sull’opposizione,seguendosi, a norma del comma 5 dell’art. 263 cod. proc. pen., il rito camerale (nonnecessariamente partecipato) di cui all’art. 127 codice di rito che, come noto, al settimocomma prevede che la decisione venga adottata con ordinanza avverso cui è proponibilericorso per cassazione» (così, Sez. 2, n. 7469 del 23/01/2025, Ambrosi, non mass.).3.

Proprio il citato paradigma processuale dell’udienza camerale ai sensi dell’art. 127cod. proc. pen., evidenzia la fondatezza del primo profilo di censura.Il provvedimento qui impugnato è stato adottato senza formalità di procedura, puravendo contenuto e forma di un rigetto per infondatezza delle ragioni addotte dalla parte asostegno della propria richiesta (e, dunque, non limitandosi a ravvisare e dichiarareun’inammissibilità, ex art. 127, comma 9, cod. proc. pen.).Secondo il consolidato orientamento di questa Corte regolatrice, il provvedimento delgiudice per le indagini preliminari che, ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decidesull’opposizione al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione dellecose in sequestro deve essere assunto in conformità al disposto dell’art. 127, comma 1, cod.proc. pen.; pertanto, ove adottato de plano, esso risulta affetto da nullità ai sensi dell’art.127, comma 5, cod. proc. pen., salvo che nel caso di inammissibilità dell’atto introduttivo(Sez. 2, n. 28499 del 10/07/2025, Tescione, non mass.;

Sez. 5, n. 46273 del 2024, Giustino,non mass.; Sez. 1, n. 35511 del 2024, Ferrante, non mass.; Sez. 3, n. 30968 del 24/03/2023,Schinzari, Rv. 284933-01; Sez. 6, n. 22552 del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972-01).4. Per le ragioni sopra esposte, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullatasenza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari delTribunale di Roma, perché proceda nuovamente sull’opposizione, nelle forme prescritte dallalegge.I residui motivi di impugnazione restano, in questa sede, assorbiti, in considerazionedelle ragioni dell’annullamento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di Roma per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUIGI AGOSTINACCHIO