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Sentenza — n. 14694/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and manifestly unfounded grounds regarding rescission request deadlines.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14694/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Bonanni's appeal inadmissible for being filed late and based on manifestly unfounded arguments. Bonanni argued that the appeal deadline should have started when he knew the conviction details, claiming he lacked a lawyer and only saw formal execution order summaries. The court rejected this, ruling that the thirty-day period for rescission requests runs from knowledge of the judgment's defining elements, not its full content, and that the burden of proving timely filing remains on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis cod. proc. pen.; Art. 148, 149, 150, 161 cod. proc. pen.: The thirty-day period for requesting rescission of a judgment commences when the convicted party acquires knowledge of the judgment's defining elements, not its full content, and the burden of proving timely filing rests on the appellant.

Parole chiave

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rescission request deadline acquiescence to judgment late filing inadmissibility burden of proof timing manifestly unfounded grounds revoca dell'esecutore testamentario revoca dell'aiuto d'emergenza diseredazione di un insolvente

Disposizioni normative citate

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Art. 629-bis cod. proc. pen.
La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’istanzaavanzata ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. da Giovanni Bonanni in relazione allacondanna emessa dal Tribunale di Terni il 14 ottobre 2024 per il reato di cui all’art.
Art. 148, 149, 150, 161 cod. proc. pen.
Art. 161, 178, lett. c), 179 e 349 cod. proc. pen.
Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’istanzaavanzata ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 646 cod.pen
da Giovanni Bonanni in relazione allacondanna emessa dal Tribunale di Terni il 14 ottobre 2024 per il reato di cui all’art. 646 cod.pen.2.
art. 173 disp. att. cod.proc. pen
Ricorre per cassazione Giovanni Bonanni, a mezzo del proprio difensore, articolandodue motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito Carbone
Sez. 4, n. 4327 del 27/01/2026, Bianchi
Sez. 6, n. 40719 del 04/11/2025, Marchetta
4327 del 27/01/2026, Bianchi, non mass.; Sez. 6, n. 40719 del 04/11/2025, Marchetta,non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 40441 del 28/11/2025, Sacchi
40719 del 04/11/2025, Marchetta,non mass.; Sez. 2, n. 40441 del 28/11/2025, Sacchi, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 38764 del 28/10/2025, Soufi
Sez. 2, n. 35191 del 01/10/2025, Radici
38764 del28/10/2025, Soufi, non mass.; Sez. 2, n. 35191 del 01/10/2025, Radici, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 31315 del 12/09/2025, Ullah
Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Rv. 286252-01
Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri
286252-01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv.
Sez. 3, n. 6132 del 13/01/2026, Cecconi
Sez. 2, n. 33689 del 16/09/2025, Nagler
3, n.6132 del 13/01/2026, Cecconi, non mass.; Sez. 2, n. 33689 del 16/09/2025, Nagler, nonmass.; Sez.
Sez. 2, n. 47025 del 03/12/2024, Scavone
33689 del 16/09/2025, Nagler, nonmass.; Sez. 2, n. 47025 del 03/12/2024, Scavone, non mass.; Sez.
Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

lla Corte di appello di Perugiavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’istanzaavanzata ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. da Giovanni Bonanni in relazione allacondanna emessa dal Tribunale di Terni il 14 ottobre 2024 per il reato di cui all’art. 646 cod.pen.2.

Ricorre per cassazione Giovanni Bonanni, a mezzo del proprio difensore, articolandodue motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 148, 149, 150, 161 e 629-bis cod. proc. pen., per l’erroneaindividuazione del dies a quo del termine per presentare l’istanza di rescissione.La Corte territoriale avrebbe meramente presunto la conoscenza della sentenza dicondanna in capo all’odierno ricorrente, laddove invece l’ordine di esecuzione contenevasoltanto indicazioni sintetiche e formali sul procedimento, la pena irrogata e l’autoritàgiudiziaria emittente (spettando in ogni caso alla «autorità procedente» l’onere probatorio sulpunto).Inoltre, Bonanni non era allora assistito da alcun difensore, in conseguenza dellacessazione dell’attività forense da parte del precedente legale (che non avrebbe maiinformato il cliente dell’esito del giudizio).2.2.

Violazione degli artt. 161, 178, lett. c), 179 e 349 cod. proc. pen.La difesa deduce la nullità assoluta del decreto di citazione diretta a giudizio nelsuddetto procedimento di merito.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati.2. Secondo la – rapidamente consolidatasi – esegesi di legittimità (con cui il ricorrentenon si confronta minimamente), anche successivamente alla novellazione operata dall’art.37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la sostituzione della locuzione «sentenza»a quella «procedimento» , il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta direscissione del giudicato continua a decorrere dal momento in cui il condannato ha avutocontezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda,ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che loha emesso e della condanna inflitta (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito Carbone, Rv.287945-01, esattamente in termini con il caso di specie, avendo giudicato immune dacensure la decisione che aveva fatto decorrere il termine per la proposizione della richiestadalla notifica dell’ordine di esecuzione del provvedimento di unificazione delle pene,comprendente anche la sentenza oggetto dell’istanza di rescissione.

Conformi anche Sez. 4,n. 4327 del 27/01/2026, Bianchi, non mass.; Sez. 6, n. 40719 del 04/11/2025, Marchetta,non mass.; Sez. 2, n. 40441 del 28/11/2025, Sacchi, non mass.; Sez. 2, n. 38764 del28/10/2025, Soufi, non mass.; Sez. 2, n. 35191 del 01/10/2025, Radici, non mass.; Sez. 2, n.31315 del 12/09/2025, Ullah, non mass.).In ogni caso, grava sempre sul ricorrente l’onere di comprovare la tempestività delricorso indicando la data di acquisita conoscenza della sentenza da rescindere (Sez. 5, n.17171 del 23/01/2024, Rv. 286252-01; Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468-01).3.

L’eccezione di nullità per violazione delle regole del contraddittorio resta preclusadalla tardività dell’impugnazione, causa di inammissibilità originaria, che impedisce lacostituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità (Sez. 3, n.6132 del 13/01/2026, Cecconi, non mass.; Sez. 2, n. 33689 del 16/09/2025, Nagler, nonmass.; Sez. 2, n. 47025 del 03/12/2024, Scavone, non mass.; Sez. 2, n. 53663 del20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616-01).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUIGI AGOSTINACCHIO