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Sentenza — n. 14692/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14692/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14692/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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rico di1. Demartini Giorgio, nato a Lorsica il 02/05/19522. De Carlo Enrico, nato a Chiavari il 22/01/19663. Gotelli Alessio, nato a Sestri Levante il 01/06/1972avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria integrativa del difensore del ricorrente, avv. Maurizio Mascia, che haconcluso chiedendo l’annullamento, per abnormità funzionale, dell’ordinanza di rigetto delreclamo e di tutti gli atti presupposti ovvero, in via subordinata, la trasmissione del fascicoload altra Sezione del Tribunale penale di Genova per la sua revoca;letta la memoria del difensore di Giorgio Demartini, avv.

Regesto Legislator

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art. 410-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 14692/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento nonimpugnabile.2. Il Collegio condivide e intende dare seguito all’orientamento di legittimità secondo cuil’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, perespressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n.40127 del 09/07/2018, Rv. 273875-01).A tale regola fanno eccezione i soli casi di manifesta abnormità del provvedimentoimpugnato, che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.Invero, l’ordinanza impugnata non presenta alcun profilo di abnormità.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali procedimento contraddittorio contumacia grave deficienza del procedimento all'estero documenti mancanti procedimento dilatorio

Disposizioni normative citate

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art. 410-bis cod. proc. pen
Il Collegio condivide e intende dare seguito all’orientamento di legittimità secondo cuil’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, perespressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod.
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Testo completo

rico di1. Demartini Giorgio, nato a Lorsica il 02/05/19522. De Carlo Enrico, nato a Chiavari il 22/01/19663. Gotelli Alessio, nato a Sestri Levante il 01/06/1972avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del Tribunale di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;letta la memoria integrativa del difensore del ricorrente, avv. Maurizio Mascia, che haconcluso chiedendo l’annullamento, per abnormità funzionale, dell’ordinanza di rigetto delreclamo e di tutti gli atti presupposti ovvero, in via subordinata, la trasmissione del fascicoload altra Sezione del Tribunale penale di Genova per la sua revoca;letta la memoria del difensore di Giorgio Demartini, avv.

Massimo Ceresa-Gastaldo, che haconcluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigettarlo;letta la memoria del difensore di Alessio Gotelli, avv. Agnese Cattaneo, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, con l’ordinanzaimpugnata, ha dichiarato infondato il reclamo proposto da Luciano Torre avverso ilprovvedimento di archiviazione in data 8 novembre 2023.2. Ricorre per cassazione il suddetto Torre, a mezzo del proprio difensore, deducendol’abnormità funzionale della suddetta ordinanza, asseritamente incisa da «un manifestoabbaglio ermeneutico-argomentativo», tale da ridondare in un travisamento per errorepercettivo da omissione o per invenzione, essendosi ritenuto ritualmente instaurato a suotempo il contraddittorio camerale sul presupposto della corretta notifica alla persona offesaTorre dell’avviso della richiesta di archiviazione.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento nonimpugnabile.2. Il Collegio condivide e intende dare seguito all’orientamento di legittimità secondo cuil’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo è, perespressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n.40127 del 09/07/2018, Rv. 273875-01).A tale regola fanno eccezione i soli casi di manifesta abnormità del provvedimentoimpugnato, che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie.Invero, l’ordinanza impugnata non presenta alcun profilo di abnormità.

L'atto abnormeè, infatti, quell’atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizioaltrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio in quanto del tuttoestraneo agli schemi legali, così da comportare una stasi del procedimento altrimenti nonemendabile (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione).Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare laricorribilità immediata per cassazione di atti meramente illegittimi, affetti, cioè, soltanto danullità, o, comunque, sgraditi e non condivisi, perché ciò si tradurrebbe nella non consentitaelusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilitodall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti, inmotivazione).Nel caso di specie, il provvedimento impugnato costituisce manifestazione di un potereespressamente riconosciuto al Tribunale dall’ordinamento processuale penale e i cuicontenuti sono perfettamente conformi a quelli tipici previsti dall’art. 410-bis cod. proc. pen.,senza alcuna deviazione dal modello procedimentale tipizzato dalla disposizione del codicedi rito.3. Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione delcontraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione, da presentareal medesimo giudice che l’ha pronunciata (Sez. 5, n. 6541 del 16/12/2025, dep. 2026, A.,non mass.;

Sez. 5, ord. n. 268 del 12/12/2025, dep. 2026, Garbuglia, non mass.; Sez. 2, n.154 del 11/12/2025, dep. 2026, Gravagno, non mass.; Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021,Cerroni, Rv. 281693-01; Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433-01).4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma infavore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpaemergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO LEOPIZZI LUIGI AGOSTINACCHIO