Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges only legal qualification, not factual findings of the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was declared inadmissible because it exclusively contested the legal qualification of facts already established by the lower court. The defendant argued that the conduct should be classified as arbitrary exercise of rights rather than attempted extortion based on a rental contract dispute. The court rejected this, noting the defendant had not yet breached the contract and the actions were clearly aimed at unjust enrichment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges only the legal qualification of facts already reconstructed by the court of first instance, without contesting the factual basis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
el Tribunale di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Caterina Brignone;preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l’annullamento senzarinvio del provvedimento impugnato.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 2 ottobre 2025, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bariapplicava nei confronti di Ciaccia Vincenzo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di residenza– successivamente sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – in relazione alreato di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen., aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,nonché al reato in materia di armi contestato al capo b) della rubrica cautelare.2.
Con ordinanza del 16 ottobre 2025, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, inparziale accoglimento dell’istanza proposta nell’interesse dell’indagato, escludeva l’aggravante del metodomafioso contestata con riferimento al capo a) e annullava la misura in relazione al capo b) limitatamente allaposizione del Ciaccia, confermando nel resto il provvedimento cautelare.3. Avverso tale ordinanza, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, che, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saràesposto nei limiti strettamente necessari alla motivazione.Deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agliartt. 629 e 393 cod. pen., sostenendo che la condotta contestata, qualificata come tentata estorsione,avrebbe dovuto essere ricondotta all’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone.A sostegno della censura, il ricorrente assume che l’azione degli indagati si collochi nell’ambito di unrapporto contrattuale di noleggio relativo a un furgone Mercedes Vito, stipulato tra la persona offesa PaganoSalvatore e la società Gemma s.r.l., proprietaria del veicolo, e che l’intervento dei soggetti coinvolti sarebbestato determinato dal convincimento che il Pagano intendesse appropriarsi del mezzo ovvero alienarlo aterzi, in violazione degli obblighi derivanti dal contratto.Secondo la prospettazione difensiva, il Pagano, pur avendo corrisposto il denaro necessario perottenere il veicolo, non avrebbe adempiuto all’obbligazione di restituzione del mezzo e si sarebbe anziaccordato con un terzo per la vendita dello stesso, sicché la condotta contestata si inscriverebbe neltentativo di recuperare il bene oggetto del contratto di noleggio, mediante l’attuazione di una pretesa aventebase giuridica nel rapporto contrattuale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.La censura non investe la ricostruzione fattuale accolta nell’ordinanza impugnata, ma ne contestaesclusivamente la qualificazione giuridica, sostenendo che la condotta debba essere ricondotta all’ipotesi diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, di cui all’art. 393 cod. pen.,anziché a quella di tentata estorsione di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen.Come chiarito dalle Sezioni Unite, il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza ominaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano in relazione all’elemento psicologico, dovendosiverificare se l’agente persegua la realizzazione di una pretesa che egli ritenga giuridicamente spettante, siapure esercitata arbitrariamente, ovvero il conseguimento di un profitto che sa di non potergli essere attribuito(Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).Il discrimine tra le due fattispecie impone, pertanto, di verificare se l’azione sia diretta a soddisfare unapretesa ritenuta giuridicamente spettante oppure a conseguire un vantaggio patrimoniale che l’agente sa dinon poter legittimamente ottenere.Nel caso di specie, la vicenda trae origine dal noleggio di un furgone Mercedes Vito stipulato tra lapersona offesa Pagano Salvatore e la società Gemma s.r.l., proprietaria del veicolo. Poco dopo la consegnadel mezzo, gli indagati – ritenendo che Pagano intendesse sottrarre definitivamente il veicolo alladisponibilità della società proprietaria – si ponevano al suo inseguimento con più autovetture, fino araggiungerlo e bloccarne la marcia.
Nel corso dell’azione, uno degli indagati saliva sul veicolo condotto dallapersona offesa e, mostrando una pistola, la costringeva a proseguire la marcia sotto minaccia, imponendoledi dirigersi verso la sede della ditta di noleggio. La persona offesa riusciva, tuttavia, a fermarsi in prossimitàdelle forze dell’ordine, così determinando l’interruzione dell’azione delittuosa.Non è condivisibile, in primo luogo, l’assunto difensivo secondo cui Pagano sarebbe stato giàinadempiente per non avere restituito il veicolo.Dalla ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza impugnata, oltre che dalla stessa prospettazionedifensiva, emerge, infatti, che il mezzo era stato appena consegnato alla persona offesa in esecuzione delcontratto di noleggio e che l’intervento degli indagati si collocava immediatamente dopo tale consegna,quando il rapporto contrattuale era ancora in corso di esecuzione.
Non può, dunque, configurarsi, in quelfrangente, alcun inadempimento dell’obbligazione restitutoria, che presuppone necessariamente il decorsodel termine previsto per la restituzione del bene.Risulta, per contro, dalla motivazione dell’ordinanza impugnata che l’azione era diretta a ottenerel’immediata riconsegna del veicolo senza restituire alla persona offesa il corrispettivo già versato per ilnoleggio, con la conseguenza che il Pagano avrebbe perso sia la disponibilità del mezzo sia la sommacorrisposta.Un simile risultato patrimoniale, favorevole agli agenti e pregiudizievole per la persona offesa,evidenzia come l’azione non fosse finalizzata alla tutela di un diritto esercitabile nelle forme di legge, bensì alconseguimento di un profitto ingiusto.Non muta tale conclusione l’argomento difensivo secondo cui la persona offesa si sarebbe accordatacon un terzo per la vendita del veicolo.Anche a voler ammettere tale circostanza – che, peraltro, non risulta dimostrata –, essa potrebbe alpiù spiegare il sospetto maturato negli indagati circa un possibile comportamento illecito del Pagano, ma nonvale a trasformare la pretesa concretamente fatta valere in una posizione giuridicamente tutelabile nelleforme previste dall’ordinamento.Né assume rilievo l’ulteriore deduzione difensiva secondo cui il giudice del riesame avrebbeconsiderato il solo momento genetico del contratto e non la sua fase esecutiva, posto che, anche sotto taleprofilo, le incertezze che ancora emergono dalla stessa ordinanza impugnata nella ricostruzione dei rapportiintercorsi tra le parti non valgono a ricondurre la vicenda nell’ambito dell’art. 393 cod. pen., difettando unapretesa chiaramente configurabile come giuridicamente azionabile nelle forme di legge.Ne consegue che il motivo è manifestamente infondato, avendo il giudice cautelare coerentementeritenuto che la condotta contestata integri atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione deldelitto di tentata estorsione, rimasto allo stadio del tentativo per il sopravvenuto intervento delle Forzedell’Ordine.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.2.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 20/03/2026La Cons. est. Il PresidenteCaterina Brignone Andrea Pellegrino