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Ordinanza — n. 14676/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to inadmissible complaints regarding sentencing and circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14676/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it contained complaints not permitted by law. The appellant challenged the lower court's sentencing and the application of mitigating circumstances, arguing a lack of motivation and disproportionality. The court ruled that only specific grounds such as legal qualification errors are admissible, rendering the appellant's arguments on sentencing and circumstances invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against first-instance judgments are strictly limited to specific grounds, excluding complaints regarding the motivation of the decision or the dosimetry of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing complaints mitigating circumstances procedural law Italy legal qualification error disdetta del contratto di locazione immobile locato diritto di riprendere il possesso della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616cod.
Corte costituzionale, n. 186/2000
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza resa in data 2 dicembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torino;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito “del plano”;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza resa in data 2 dicembre 2025 ex art. 444 cod. proc. pen. ilGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, concesse le circostanzeritenute prevalenti rispetto alla contestata recidiva, applicava all’imputato LahrecheZakaria la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 dimulta in relazione al reato di rapina ascrittogli.2.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando un unicomotivo di doglianza con il quale deduceva manifesta illogicità e carenza dellamotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze, alla mancata indicazionedegli elementi in forza dei quali aveva ritenuto che non ricorressero le condizioni perl’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e all’adeguamento della pena alla effettivagravità del reato e alla personalità del reo.3.

Il ricorso contiene rilievi non consentiti, nella parte in cui lamenta vizio dimotivazione in relazione all’applicazione delle circostanze e alla dosimetria della pena,rilievi che palesemente non rientrano fra i motivi consentiti, elencati all’art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen.Ed invero, a mente del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il pubblico ministero el’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti allavolontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura disicurezza.3.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizionidella sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato chenon vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che ilricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore dellacassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli