Sentenza — n. 14673/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAella CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. WALTER MARINO, per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. LUIGI PIPITONE, per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello di Palermo, inriforma della sentenza emessa il 19 settembre 2024 da Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Palermo, con la quale l’imputato Lodato Giuseppeera stato dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione ditipo mafioso, così diversamente qualificata l’originaria imputazione dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, escludeva la circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e riduceva la penainflitta.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 606 c.p, art. 416-bis cod. pen, art. 378 cod. pen; Sentenza — n. 14673/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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ella CORTE di APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. WALTER MARINO, per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. LUIGI PIPITONE, per il ricorrente, che ha chiestol’accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2025 la Corte d’Appello di Palermo, inriforma della sentenza emessa il 19 settembre 2024 da Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Palermo, con la quale l’imputato Lodato Giuseppeera stato dichiarato colpevole del reato di concorso esterno in associazione ditipo mafioso, così diversamente qualificata l’originaria imputazione dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, escludeva la circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis, comma 4, cod. pen. e riduceva la penainflitta.2.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite dei propri difensori, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 416-bis e 378 cod.pen. nonché vizio di motivazione.Rassegnava che la Corte territoriale, a pag. 33 della sentenza impugnata,aveva affermato il principio secondo il quale per la sussistenza del reato diconcorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta doveva rivestireuna concreta efficacia causale in relazione a una utilità apprezzabile collegata almantenimento del contesto associativo.Assumeva che la condotta del Lodato, consistita nell’avere accompagnato ilsuocero agli incontri indicati nella sentenza impugnata, senza parteciparvi, erastata erroneamente ritenuta funzionale al raggiungimento degli scopidell’associazione criminale.Deduceva che la motivazione del provvedimento impugnato eracontraddittoria laddove da un lato si evidenziava il ruolo marginale di sempliciincontri fra il suocero e i suoi amici e, dall’altro, si ipotizzava che la condotta delLodato fosse stata concretamente idonea a consentire il raggiungimento degliscopi del sodalizio.Assumeva che il Lodato, non avendo mai partecipato ai menzionati incontri,non ne conosceva il contenuto, così che la sua condotta risultava del tuttoirrilevante rispetto al raggiungimento dei fini dell’associazione.Deduceva, inoltre, che non era stata raggiunta la prova del fatto che icolloqui intervenuti, nel corso dei detti incontri (accertati solo come fattostorico), tra il suocero Alario Emilio e i suoi presunti sodali avessero uncontenuto illecito, così che la motivazione della sentenza risultava insufficientee illogica laddove si era ritenuto che nel corso di tali colloqui si fosse discusso diaffari riguardanti l’associazione criminale denominata “cosa nostra”.La difesa, ancora, sottoponeva a critica l’assunto della Corte territoriale,illustrato a pag. 92 della sentenza impugnata, secondo il quale la natura illecitadel contenuto dei colloqui doveva desumersi dallo spessore criminale degliinterlocutori, evidenziando che le conversazioni avvenute fra i soggetti coinvoltifuori dal luogo degli incontri, debitamente intercettate, avevano ad oggettoesclusivamente le vicende giudiziarie concernenti i medesimi.In relazione all’incontro fra il Lodato e l’imprenditore D’Alberti Giuseppe,valorizzato dalla Corte di merito per evidenziare il ruolo attivo dell’imputato inrelazione a vicende di interesse dell’associazione mafiosa, la difesa assumevache la Corte, contraddittoriamente, aveva omesso di considerare che lo stessoD’Alberti aveva dichiarato che nel corso di tale incontro si era discussoesclusivamente di una richiesta di posti di lavoro e mai di dazioni di denaro, eche al rifiuto dell’imprenditore, che non era in condizione di assumere alcuno,sia l’Alario che il Lodato non avevano replicato in alcun modo.Riguardo alla conversazione, debitamente intercettata, intervenuta tral’Alario e il Lodato avente ad oggetto difficoltà insorte in relazione all’abitazionedel detenuto Loretta Carlo e l’intercessione del Lodato, su richiesta del’Alario,presso il mafioso Burzotta Luca (“parlare con Luca … perché ci vogliono levarela casa”) per la soluzione del problema, la difesa assumeva che la Corteterritoriale, incorrendo in vizio di motivazione, aveva amplificato il contenutodel colloquio omettendo di valorizzare il contenuto della conversazione,sottoposta a captazione, intercorsa fra il ricorrente e la di lui moglie, nel corsodella quale il Lodato aveva manifestato il suo disappunto per dover continuare ariferire a terzi la volontà del suocero; evidenziava inoltre che l’incontro tra ilLodato e il mafioso Burzotta Luca non era mai avvenuto.In relazione alla vicenda relativa alla vendita all’asta fallimentare di uncomplesso immobiliare, pure evidenziata nel provvedimento impugnato, ladifesa rassegnava che ancora una volta la Corte d’Appello aveva fatto ricorso apresunzioni per ricostruire il ruolo del Lodato nella vicenda, rassegnando cheanche in tale occasione l’imputato aveva accompagnato il suocero e raccolto lesue confidenze in merito alla partecipazione all’asta di alcuni soggetti, ma nonera mai intervenuto, neppure indirettamente, nella vicenda, la quale, peraltro,non riguardava interessi dell’associazione mafiosa bensì liti personali fra gruppicontrapposti.Riguardo alla circostanza, evidenziata a pag. 105 della sentenza impugnata,che il Lodato, quale atto di deferenza nei confronti di un esponente delsodalizio, avrebbe consegnato un dono a Cuttone Antonino, associato facenteparte del mandamento mafioso di Mazara del Vallo, la difesa assumeva che laconsegna del dono aveva in realtà una valenza neutra e che la Corte territorialeaveva fatto ricorso a mere presunzioni per ipotizzare un atteggiamento dideferenza o sottomissione da parte del Lodato.Concludeva sul punto affermando che le condotte del Lodato trovavanonaturale giustificazione nei rapporti parentali, e quindi di cortesia, con l’Alario, enon nella sua volontà di contribuire al raggiungimento degli scopidell’associazione mafiosa.Assumeva che la motivazione della sentenza impugnata risultavainsufficiente e contraddittoria anche nella parte in cui la Corte di merito avevaritenuto, in maniera apodittica, che l’aiuto fosse stato prestato dal Lodato non alsingolo associato bensì al sodalizio nel suo complesso, così che aveva ritenutoche la condotta del ricorrente non fosse sussumibile nel reato difavoreggiamento aggravato, invocato dalla difesa.4.
Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 62-bis cod. pen. inrelazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,sottoponendo a critica la valutazione della Corte d’Appello che aveva ritenutoirrilevante l’ammissione dei fatti da parte dell’imputato in considerazione delfatto che la sua responsabilità emergeva da plurime risultanze investigative,nonché lo stato di incensuratezza del medesimo, avendo il Lodato manifestatonel processo una sicura volontà di resipiscenza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo è non deducibile poiché in massima parte reiterativo easpecifico, avuto riguardo all’assenza di correlazione fra le ragioni argomentatedalla sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, e comunquerisulta manifestamente infondato, dovendosi considerare che la Corte d’Appelloha reso una motivazione immune da vizi in relazione a tutti gli aspetti didoglianza sollevati dal ricorrente.Va evidenziato in premessa come le doglianze reiterino, più o menopedissequamente, censure già dedotte in appello; le stesse, inoltre, in più diuna parte, palesano elementi di genericità (spesso in difetto del compiutoriferimento alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e/o arisultanze probatorie in ipotesi non valutate o mal valutate) rivelando la loromanifesta infondatezza, in considerazione dei rilievi con i quali la Corteterritoriale - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti,logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede- ha motivato le contestate statuizioni.
D'altro canto, questa Suprema Corte,con orientamento (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv.243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che, in presenza diuna c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno(nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio ditravisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nelcaso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomentoprobatorio asseritamente travisato e sia stato per la prima volta introdottocome oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondogrado (“Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novelladell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è orasindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nellamotivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, oquando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fattovalere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primogrado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del"devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudiced'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamatoal contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stessocompendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere presodi sussistenza della responsabilità dell’imputato che, in concreto, nellasostanziale reiterazione delle censure, finisce per riproporre – in chiaveinnocentista – la sua diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite,fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi dirito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.Dunque, come detto, il ricorso è inammissibile perché manca in esso ognicorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione.
I motivi di ricorso sono sostanzialmentecoincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare leargomentazioni del giudice di appello che ha – con dettagliata motivazione –rigettato tali motivi.In particolare, riguardo alla concreta efficacia causale delle condotte poste inessere dal ricorrente in relazione al raggiungimento degli scopi dell’associazionemafiosa, la Corte territoriale ha innanzitutto descritto la figura del suocero delricorrente, Alario Emilio, già condannato definitivamente per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., soggetto che fino al decesso aveva avuto in ruolo dispicco all’interno della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, come dimostrato,oltre che dalla citata condanna definitiva, da una numerosa serie di emergenzeinvestigative che la Corte territoriale ha puntualmente richiamato, descritto evalutato (v. le pagine da 38 a 88 della sentenza impugnata), ritenendoconclusivamente che l’Alario aveva “continuato a condividere il programmaassociativo controllando direttamente e indirettamente le attività economiche,esercitando pienamente l’intimidazione mafiosa al fine di controllare il territorio,mantenendo il collegamento congli altri sodali, così garantendo la solidità dellegame associativo, nonostante le pesanti condanne delle quali è stato giàdestinatario” (v. pag. 88 del provvedimento impugnato).Ha quindi considerato le condotte del Lodato, che si era reso disponibile aeseguire tutte le direttive impartitegli dal suocero, in particolare curando lecomunicazioni con gli altri associati mafiosi e gli spostamenti dell’Alario perpartecipare a incontri e riunioni, nella piena consapevolezza di partecipareconcretamente alle attività del sodalizio mafioso mazarese, traendo in manieralogica tale conclusione da una serie numerosa di condotte tenute dal Lodato, frale quali il comportamento adottato da quest’ultimo in occasione dell’incontro,avvenuto in data 23 settembre 2017 e monitorato dalle forze dell’ordine,fra ilsuocero Alario e i mafiosi Messina Dario e Burzotta Pino: la Corte di merito, conriferimento ai rilievi difensivi con i quali si assumeva il ruolo marginale einconsapevole del ricorrente in relazione agli incontri del suocero con gli altrimafiosi della zona, ha congruamente osservato che il Lodato non si era limitatoad accompagnare il suocero, ma aveva organizzato l’incontro contattando ilgiorno prima la cognata di Messina Dario e, durante l’incontro, restando a bordodella propria vettura in posizione di vedetta, e ancora alla fine dell’incontroprelevando separatamente prima il Messina e poi l’Alario, “condotta che denotacome fosse ben consapevole che dovesse rimanere assolutamente riservatol’incontro fra i due … si tratta di una condotta senza ombra di dubbioconcretamente idonea a garantire che gli associati mafiosi potessero in tuttatranquillità e riservatezza incontrarsi e discutere quanto era di interesse delsodalizio” (v. pagg. 90, 91 e 92 della sentenza impugnata).Nel medesimo contesto la Corte d’Appello ha fatto menzione anche degliincontri fra l’Alario e Tamburello Matteo, figlio del capomafia Salvatore, incontriin relazione ai quali l’Alario era sempre accompagnato dal Lodato.Quanto alla rilevanza per l’associazione mafiosa di tali incontri la Corteterritoriale ha evodenziato, oltre che lo spessore mafioso e il ruolo apicale nellaconsorteria rivestito dai partecipanti, anche il tenore di una conversazione – conla quale il ricorso omette di confrontarsi - intercettata in occasione dell’incontroavvenuto il 27 maggio 2018, nel corso della quale l’Alario e il Tamburellocommentavano l’arresto di Messina Dario facendo esplicito riferimento alcontenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, da loro evidentementeconosciuta, e il Tamburello manifestava preoccupazione per la possibilità diessere anch’egli tratto in arresto e metteva in guardia anche l’Alario (v. pagg.92, 93 e 94 del provvedimento impugnato, che riporta ampi stralci dellaconversazione intercettata).In relazione all’incontro fra il Lodato e l’imprenditore D’Alberti Giuseppe,pure menzionato in ricorso, la Corte d’Appello ha evidenziato, dando risposta airilievi della difesa, che le conversazioni intercettate avevano dimostrato che lavicenda D’Alberti aveva ingenerato delle tensioni fra l’Alario e il capomafia,nonché uomo di fiducia del latitante Messina Denaro Matteo, Luppino Franco, inrelazione alla riscossione di somme di denaro da parte dell’Alario senzal’autorizzazione dei vertici di cosa nostra; la Corte territoriale ha congruamenteevidenziato che in tale occasione l’Alario, oltre ad avere accompagnato ilsuocero, aveva interloquito personalmente con il D’Alberti riferendo poiall’Alario dell’esito del colloquio, e ha anche evidenziato che lo stesso d’Albertiaveva dichiarato di aver ricevuto pressanti richieste dall’Alario e di avercompreso che si trattava di richieste aventi ad oggetto somme di denaro (v.pagg. 95 e 96 della sentenza impugnata).La Corte d’Appello ha anche considerato la vicenda relativa al detenutoLoretta, anch’essa menzionata in ricorso, evidenziando che il Lodato era statoreso partecipe dal suocero della visita della moglie del Loretta, che avevaricevuto un’ingiunzione di sfratto e chiedeva all’Alario di essere aiutata, e cheLodato, per risolvere la situazione, si era offerto spontaneamente di parlare conil mafioso Burzotta Luca e, ben consapevole della natura dell’intervento, avevamanifestato alla propria moglie il timore di essere tratto in arresto.In relazione al rilievo difensivo con il quale si ipotizzava la qualificazionedelle condotte dell’imputato nel delitto di favoreggiamento aggravato, peressere risultato l’aiuto fornito dal Lodato in favore di un singolo associato e nondell’associazione mafiosa nel suo complesso, la Corte d’Appello hacongruamente ritenuto che le condotte dell’Alario non potessero esseresussunte nel reato di cui all’art. 378 cod. pen. poiché “il Lodato non hacoadiuvato solo il suocero, ma si è interfacciato anche con altri esponenti divertice del mandamento di Mazara del Vallo, come Messina Dario(dall’appellante accompagnato all’esito di una riunione), e Tamburello Matteo,figlio de capo mafia Salvatore, con il quale il Lodato ha interloquitopersonalmente … avendo fornito un concreto, specifico, consapevole evolontario contributo, il quale h rivelato una effettiva incidenza causale sullaconservazione, sull’agevolazione o sul rafforzamento delle capacità operativedell’associazione nella sua articolazione territoriale” (v. pqg. 108 delprovvedimento impugnato).Come si vede la Corte di merito, nel valutare la condotta del ricorrente, hatratto conclusioni improntate a logica da una serie di dati fattuali puntualmentee dettagliatamente illustrati, e per il vero neppure contestati nella lorooggettività dal ricorrente; anche in questo caso il ricorso non si confronta con leargomentazioni rese dal giudice di appello in relazione al contributo diagevolazione fornito dall’imputato non al singolo associato bensì all’associazionenel suo complesso, nonché alla concreta efficienza causale, rispetto agli scopidel sodalizio criminale, delle condotte poste in essere dal Lodato.2.
Il secondo motivo è del pari reiterativo e aspecifico, poiché non siconfronta con le argomentazioni rese dal giudice di secondo grado in relazionealla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.Al riguardo la Corte territoriale ha del tutto congruamente osservato che “ilLodato si è limitato ad ammettere quanto emergente in maniera inconfutabiledalle prove acquisite nel contempo, tuttavia, cercando di ricondurre le suecondotte al suo rapporto di affinità con l’Alario, ridimensionandone del tutto lavalenza, con ciò dimostrando di non avere maturato alcun sintomo diresipiscenza per le gravi e reiterate condotte ascrittegli” (v. pag. 112 delprovvedimento impugnato).La Corte d’Appello, dunque, ha dato conto con motivazione immune da vizisia delle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevanti, ai fini della concessionedell’invocato beneficio, le dichiarazioni confessorie del ricorrente, che di quelleper le quali haritenuto l’assenza di sintomi di resipiscenza da parte delmedesimo.In tema è opportuno richiamare il principio espresso da questa Corte e alquale il Collegio intende dare continuità secondo il quale è legittimo il diniegodelle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazionenegativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intentiutilitaristici e non da effettiva resipiscenza (v.
Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017,Lucaioli, Rv. 271454, che tratta di una fattispecie in cui la Corte ha ritenutocorretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cuiconfessione era stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copioseemergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a 23 scagionare taluniconcorrenti).Quanto all’aspetto relativo all’incensuratezza, pure messo in evidenza dalricorrente, deve osservarsi cheil mancato riconoscimento delle circostanzeelementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modificadell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito conmodifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezzadell'imputato (v., in tal senso, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.270986;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).Resta, pertanto, esclusa la violazione di legge denunciata.3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli