Sentenza — n. 14665/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZO FABIO nato a CASERTA il 19/10/1972nel procedimento a carico di:DE LUCA GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/04/1977SECONDULFO SALVATORE nato a POLLENA TROCCHIA il 14/08/1982avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. FRANCESCO DE CICCO, per le parti civili ricorrenti Di Nuzzo Danielee Di Nuzzo Fabio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod.pen, art. 616 cod. proc.pen; Sentenza — n. 14665/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 640 cod.pen., assumendo che nella specie non si era in presenza di un meroinadempimento contrattuale bensì di una truffa contrattuale, essendo stata, lacondotta, fin dall’inizio caratterizzata da una preordinata attività fraudolentavolta a indurre in errore il fornitore di carburante, essendo stato consegnato agaranzia un assegno inesigibile nella piena consapevolezza della sua inesigibilitàed essendo state rese dichiarazioni mendaci in ordine all’imminente interventodi un finanziamento in favore del gestore dell’impianto.5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ZO FABIO nato a CASERTA il 19/10/1972nel procedimento a carico di:DE LUCA GIOVANNI nato a NAPOLI il 14/04/1977SECONDULFO SALVATORE nato a POLLENA TROCCHIA il 14/08/1982avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’Avv. FRANCESCO DE CICCO, per le parti civili ricorrenti Di Nuzzo Danielee Di Nuzzo Fabio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;udito l’Avv.
FELICE IOVINO, per gli imputati De Luca Giovanni e SecondulfoSalvatore, che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilitàdel ricorso e in subordine il rigetto del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 8 maggio 2025 la Corte d’Appello di Napoli, inriforma della sentenza di condanna emessa il 22 settembre 2023 da Tribunaledi Nola, assolveva gli imputati De Luca Giovanni e Secondulfo Salvatore dalreato di truffa loro in concorso ascritto perché il fatto non sussiste e revocava lestatuizioni civili disposte in favore della parte civile costituita società FADDIMs.r.l.Agli imputati, in particolare, era stato contestato di avere, in concorso traloro, il De Luca in qualità di proprietario del fondo ove era ubicato un impiantodi distribuzione di carburante, il Secondulfo in qualità di gestore di fattodell’impianto, con artifici e raggiri consistiti nel consegnare a Di Nuzzo Daniele,legale rappresentante della FADDIM s.r.l., un assegno bancario di euro15.000,00 risultato insoluto per mancanza di autorizzazione, a garanzia di unrapporto di fornitura di carburante, nonché nel prospettare alla parte offesal’imminente conclusione di un contratto di finanziamento con la societàl’ingiusto profitto patrimoniale pari all’importo portato dal titolo, concorrispondente danno economico per la parte offesa.2.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione, con unicos.r.l., in persona dell’amministratore pro tempore Di Nuzzo Fabio, per il tramitedel loro difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi didoglianza.3. Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti deduceva mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, travisamento dellaprova e omessa valutazione di elementi decisivi.Assumeva che, pur essendo il giudice di secondo grado tenuto, nel caso dispecie, a rendere una motivazione rafforzata, avendo riformato in melius unasentenza di condanna, la Corte d’Appello si era limitata a fornire una propria,alternativa e parziale lettura del compendio probatorio, omettendo di confutarespecificamente e puntualmente gli argomenti spesi dal giudice di primo grado edi dimostrarne l’insostenibilità logica.Deduceva che il ruolo assunto nella vicenda dall’imputato De Luca era statotravisato dalla Corte territoriale, che aveva affermato che il De Luca eraintervenuto nella mera qualità di legale del Secondulfo, risultando taleaffermazione manifestamente illogica e in contrasto con le risultanze istruttorie,correttamente valorizzate dal Tribunale e costituite in particolare delletestimonianze assunte e dal tenore delle conversazioni via Whatsapp prodottein giudizio, che mostravano come il De Luca fosse stato il vero gestore egarante dell’operazione.Rassegnava in particolare che le dette conversazioni, che mostravano comeil De Luca discutesse dei prezzi della fornitura di carburante, confermasse gliordini, gestisse i pagamenti e le problematiche relative agli assegni emessi,prospettasse l’intervento di un finanziamento in favore del gestoredell’impianto, erano state interpretate illogicamente dalla Corte territoriale, cheaveva affermato che lo scambio di messaggi con l’Avv.
De Garluccio,dipendente della FADDIM s.r.l., fosse dimostrativo del fatto che il De Lucasarebbe intervenuto solo nella qualità di legale, in tal modo ignorando lamaggior parte delle conversazioni che avevano contenuto commerciale egestionale.Assumeva, inoltre, che la Corte di merito aveva travisato la prova dellasussistenza degli artifici e raggiri, avendo ritenuto in maniera manifestamenteillogica che la consegna dell’assegno rimasto insoluto fosse il frutto di un meroerrore del Secondulfo, che avrebbe confuso due libretti di assegni relativi a duediversi conti correnti dei quali era titolare, dovendosi considerare che lo stessoDe Luca aveva affermato che il conto del Secondulfo era bloccato, così cherisultava insostenibile la tesi di un errore.Deduceva ancora che nel caso di specie l’assegno era stato consegnato agaranzia dell’adempimento di un debito e che la consegna di un assegno ingaranzia nella consapevolezza della sua inesigibilità costituiva l’essenzadell’artificio truffaldino.Assumeva, per altro verso, che la motivazione resa dal giudice di secondogrado era meramente apparente in ragione della omessa valutazione dielementi decisivi,quali l’interesse diretto del De Luca al buon andamento dellagestione dell’impianto di distribuzione del carburante, la credibilità soggettivadel De Luca, avvocato e candidato sindaco, utilizzata come strumento di raggiroin quanto determinante nell’ingenerare fiducia nella persona offesa, e ancora larappresentazione di un imminente finanziamento a cura della Findomestic, ciòche avrebbe consentito il pagamento delle forniture ancora insolute.4.
Con il secondo motivo deduceva erronea applicazione dell’art. 640 cod.pen., assumendo che nella specie non si era in presenza di un meroinadempimento contrattuale bensì di una truffa contrattuale, essendo stata, lacondotta, fin dall’inizio caratterizzata da una preordinata attività fraudolentavolta a indurre in errore il fornitore di carburante, essendo stato consegnato agaranzia un assegno inesigibile nella piena consapevolezza della sua inesigibilitàed essendo state rese dichiarazioni mendaci in ordine all’imminente interventodi un finanziamento in favore del gestore dell’impianto.5.
In data 21 gennaio 2026 la parte civile Di Nuzzo Daniele depositavamemoria di replica con la quale insisteva per l’accoglimento del ricorsoribadendo le argomentazioni già sviluppate.CONSIDERATO IN DIRITTOI ricorsi sono basati su motivi in parte non consentiti, in parte infondati evanno rigettati.1. Il primo motivo è non consentito in quanto teso a sollecitare unarilettura nel merito delle prove assunte.Al riguardo, va premesso come non sia compito della Suprema Cortescegliere la ricostruzione dei fatti maggiormente plausibile. L'equilibrio delsistema si caratterizza, infatti, nel senso che, se al giudice di legittimità èaffidato il privilegio di dire l'ultima e definitiva parola sulla controversia, èaltrettanto vero che tale privilegio trova, nell'ordinamento, il propriocontrappeso nel rispetto dell'accertamento di fatto, il quale è riservato algiudice del merito; onde la soluzione legale e giusta della controversia deveessere il risultato finale della somma dei compiti propri dei due tipi di giudicanti.Per questo, le censure di merito agli apprezzamenti singoli e complessivi sulmateriale probatorio costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606,comma 3, cod. proc. pen.).
E debbono essere considerate censure di merito,come tali inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a'vizi' diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua 'manifesta illogicità', dallasua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quandoesistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo. Inammissibili sono pertanto tutte le doglianzeche 'attaccano' la 'persuasività', l’"inadeguatezza', la mancanza di 'rigore' o di'puntualità', la stessa 'illogicità' quando non 'manifesta', così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento: tutto ciò è 'fatto', riservato al giudicedel merito.
Invero, allorquando il giudice del merito ha espresso il proprioapprezzamento, la ricostruzione del fatto è definita, e le sole censure possibilinel giudizio di legittimità sono quelle dei soli tre tassativi vizi indicati dall'art.606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., ciascuno dotato di peculiare oggetto estruttura (sicché è altro costante insegnamento di questa Suprema Corte che ladeduzione alternativa di vizi, invece assolutamente differenti, è per sé indice digenericità del motivo di ricorso e, in definitiva, 'segno' della natura di meritodella doglianza che ad essi solo strumentalmente tenta di agganciarsi).La motivazione della Corte d'appello con la sentenza impugnata non puòessere definita contraddittoria o manifestamente illogica, perché dà contopuntuale degli elementi di fatto considerati all’esito di una valutazione delleprove non palesemente incongrua e assistita da specifiche argomentazioni, e datali elementi trae conseguenze improntate a logica.In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta contestata agliimputati non fosse stata commessa artatamente al fine di realizzare un ingiustoprofitto bensì fosse inquadrabile in una vicenda di inadempimento contrattuale,considerando, in maniera del tutto congrua e non certo contraddittoria omanifestamente illogica, che sullo sfondo era in essere fra le parti un rapportocontinuativo di somministrazione di carburante, rapporto che era proseguito neltempo nonostante i pagamenti da parte del gestore dell’impianto, l’imputatoSecondulfo, non fossero regolari, e che al momento della presentazioneall’incasso dell’assegno dato in garanzia il Secondulfo aveva nei confronti delfornitore un debito di soli euro 11.429,98 circa, a fronte di una fornituracomplessiva per euro 42.051,06, circostanze dai quali la Corte territoriale hatratto conseguenze non illogiche nel ritenere l’insussistenza di un precostituitoproposito fraudolento, necessario per l’integrazione del reato di truffacontrattuale.Per altro verso, in tema di motivazione di una sentenza che riformi in sensofavorevole all’imputato la sentenza di primo grado deve essere richiamatol’orientamento del Giudice di legittimità, espresso nella composizione piùprestigiosa e condiviso da questo Collegio, secondo il quale il giudice d'appelloche riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non hal'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggettiche hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazionepuntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativadecisiva (Sez.
U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 –01; v., più di recente, Sez. 5 - , Sentenza n. 7815 del 08/01/2025, N.,Rv. 287634 – 01, secondo cui il giudice d'appello, in caso di riforma in sensoassolutorio della sentenza di condanna di primo grado, non è tenuto, come nelcaso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, a strutturarela motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, ma deve svolgereuna critica argomentata che abbia una rigorosa forza persuasiva, la cuimancanza si traduce in vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità).Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di riforma in senso assolutorio dellasentenza di primo grado, non sussiste, come preteso dalla difesa, un obbligo dimotivazione rafforzata da parte del giudice di secondo grado.2.
Il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di merito, comeevidenziato in sede di trattazione del primo motivo di ricorso, dato conto inmaniera adeguata delle ragioni per le quali ha ritenuto l’assenza di unacondotta fin dall’inizio caratterizzata da una preordinata attività fraudolentavolta a indurre in errore il fornitore di carburante.Resta, pertanto, esclusa la denunciata violazione di legge.3. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere rigettati; iricorrenti devono, pertanto, essere condannati ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Lucia Aielli