Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement agreement due to waiver of specific defense grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant waived specific grounds for acquittal and nullity during the second-instance settlement proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly applied procedural articles regarding acquittal causes and proof validity, but the court held that the settlement agreement precludes reviewing these waived issues. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The waiver of specific grounds for acquittal or nullity in a settlement agreement under Art. 599-bis c.p.p. renders subsequent appeals regarding those matters inadmissible, as the settlement has preclusive effects on the entire procedural course including the cassation trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a CATANIA il 13/02/1960 avverso la sentenza del 14/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'imputata Emilia Di Fazio ricorre, per il tramite del difensore Avv. Belida Zisa, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per il reato di furto in abitazione. L'unico motivo proposto — che deduce erronea applicazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01); invero, in tema di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen.
èinammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M