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Ordinanza — n. 14603/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence citing inadmissibility of non-meritorious legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14603/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the appellant's claim regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the trial court failed to verify non-punishability causes, but the court noted that such arguments are inadmissible in cassation appeals against plea bargain sentences. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the application of the agreed sentence are inadmissible if they rely on non-punishability causes not explicitly listed in the relevant statutory provision.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility cassation non-punishability causes procedural costs Article 129 code Article 448 comma 2-bis Article 610 comma 5-bis recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Zakaria Rabi ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01
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Testo completo

UI 06JOR4C), nato il 05/06/2004 avverso la sentenza del 11/11/2025 del TRIBUNALE di LECCO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCORITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che Zakaria Rabi ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui il Tribunale di Lecco, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di ricettazione, applicando la pena indicata dalla parti di mesi sei di reclusione ed euro di 400 di multa;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce erronea applicazione di legge, in relazione all'art. 129 del codice di rito, e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato gli elementi necessari alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento, è manifestamente infondato: invero, il ricorrente, oltre a non avere neppure specificato in relazione a quale delle cause di non punibilità previste dalla citata disposizione egli invoca l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., sorvola sul pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01);

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIL FUIVZ NARIO GI IL FUNZIONARIO G1 Claudia Pian