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Sentenza — n. 14602/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming ne bis in idem violation between theft and receipt charges. The court rejects the claim because the two proceedings involved different crimes. The conviction for receipt does not violate the double jeopardy principle. The court clarifies that an acquittal or dismissal does not bar subsequent prosecution. The appeal is rejected due to the distinct nature of the offenses. The defendant must pay court costs. The decision upholds the conviction for receiving stolen goods.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14602/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Pier Borghi against his conviction for receiving stolen goods. Borghi argued that a prior investigation into the same clock resulted in an archiving decision, which violated the principle of ne bis in idem. The court rejected this claim because an archiving decision does not constitute a final judgment that precludes new proceedings, and the charges of theft and receipt are legally distinct offenses. Consequently, the conviction stands and the appellant is ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 649 cod. proc. pen.; Art. 614 cod. proc. pen.: A prior archiving decision does not bar subsequent prosecution for the same factual circumstances, and distinct crimes like theft and receipt do not constitute a violation of the double jeopardy principle.

Parole chiave

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ne bis in idem archiviazione penale furto e ricettazione divieto di duplice giudizio sentenza di condanna identità del fatto codice di rito prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 649 cod. proc. pen.
Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all'art. 649 cod.
Art. 614 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Nel caso di specie, non si verteva nell'ambito di un'archiviazione ex art. 131- bis cod.
Art. 414 cod. proc. pen.
Il nuovo codice di rito assegna un'efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione, come dimostrato dalla disciplina ex art. 414 cod. proc. pen., sicché trova applicazione la disciplina del ne bis in idem.
Art. 669 cod. proc. pen.
pen.; infatti, l'art. 669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati» (Sez.
art. 131- bis cod. pen
Nel caso di specie, non si verteva nell'ambito di un'archiviazione ex art. 131- bis cod. pen.
art. 414 cod. proc. pen
Il nuovo codice di rito assegna un'efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione, come dimostrato dalla disciplina ex art. 414 cod. proc. pen., sicché trova applicazione la disciplina del ne bis in idem.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro
pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv.
Sez. 1, n. 15617 del 23/03/2022, Trapani
669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati» (Sez. 1, n. 15617 del 23/03/2022, Trapani).
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati
Corte cost., sent. n. 200 del 2016
Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi» (Corte cost., sent. n. 200 del 2016).
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Testo completo

a BOLOGNA il 25/05/1976 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO CAPUTO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 17/06/2025, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 02/11/2022 con la quale il Tribunale di Bologna aveva dichiarato Pier Borghi responsabile del reato di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., per aver acquistato o, comunque, ricevuto un orologio di marca rolex di provenienza furtiva e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore Avv. Matteo Murgo, denunciando, nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 649 e 614 cod. proc. pen. evizi di motivazione, avendo i giudici di merito violato il divieto di bis in idem, posto che, per il medesimo fatto (furto di un orologio poi riqualificato in ricettazione), la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova aveva proceduto, archiviando il procedimento.

Nel dibattimento di cui al presente processo, il teste di P.G. Elia ha riferito di aver proceduto a perquisizione personale e locale per un'ipotesi di furto del predetto orologio che corrispondeva nella descrizione e nel numero di matricola a quello indicato nella denuncia. Nel caso di specie, non si verteva nell'ambito di un'archiviazione ex art. 131- bis cod. pen. del P.M., che presuppone l'accertamento di un fatto-reato e si distingue dall'archiviazione tout court, che ricorre nel caso di specie, in cui l'attività di indagine ha escluso la responsabilità dell'indagato.

Il nuovo codice di rito assegna un'efficacia limitatamente preclusiva al provvedimento di archiviazione, come dimostrato dalla disciplina ex art. 414 cod. proc. pen., sicché trova applicazione la disciplina del ne bis in idem.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, per plurime, convergenti ragioni. In limine, mette conto evidenziare che dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso risulta che la richiesta di archiviazione e il relativo decreto sono intervenuti con riguardo all'ipotesi di reato di furto ex artt. 624, 625 cod. pen.

2. Ciò premesso, va osservato, in primo luogo, che del tutto congruamente la sentenza impugnata ha richiamato il consolidato principio in forza del quale in tema di divieto di bis in idem, l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità (Sez. 1, n. 39498 del 07/06/2023, Mauro, Rv. 285053 - 01). Invero, la preclusione si determina solo ove, per il medesimo fatto, sia stata esercitata l'azione penale in diversi procedimenti, laddove nel caso dell'archiviazione «si verifica l'esatto contrario, dato che il pubblico ministero non esercita l'azione e chiede al giudice delle indagini preliminari un decreto che legittima l'inazione.

La differenza, peraltro, è dirimente, posto che solo ove per il medesimo fatto si eserciti l'azione penale in due distinti procedimenti si pone un problema di duplicazione del giudizio foriera di possibili contrasti di giudicati e, soprattutto, prodromica alla violazione del principio del ne bis in idem. Evidentemente, ove uno dei due procedimenti sia definito con l'archiviazione, viene meno in radice la possibile violazione del divieto di cui all'art. 649 cod. 2proc. pen.; infatti, l'art. 669 del codice di rito non ricomprende il decreto di archiviazione tra i provvedimenti che possono determinare il conflitto tra giudicati» (Sez. 1, n. 15617 del 23/03/2022, Trapani).

3. D'altra parte, deve escludersi che i due procedimenti abbiano avuto ad oggetto un idem factum. Ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01). Nella stessa prospettiva, il Giudice delle leggi ha sottolineato che «il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario.

Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi» (Corte cost., sent. n. 200 del 2016). Ora, alla luce delle definizioni richiamate, è di tutta evidenza che furto e ricettazione non sono espressione di un idem factum: già sul solo piano della condotta, il primo si caratterizza per una modalità esecutiva basata sulla sottrazione e sull'impossessamento, laddove il secondo presuppone la previa realizzazione di un fatto-reato, quale, ad esempio, un furto.

La diversità degli elementi strutturale dei due reati esclude l'identità del fatto e, con essa, la denunciata violazione del ne bis in idem.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Ri P.Q.M