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Sentenza — n. 14597/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming trial court ignored defendant's role as Ponzi scheme team leader.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14597/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed the acquittal of Davide Amarù, arguing the trial court illogically found him unaware of the Ponzi scheme despite his role as a team leader. The Court of Cassation rejected this claim, ruling that the lower court's reasoning was logically sound and consistent with established case law. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the Supreme Court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own judgment for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; In criminal appeals, the Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, limiting its review to verifying the logical compatibility of the lower court's motivation with plausible appreciation limits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition Ponzi scheme liability team leader negligence logical consistency of motivation acquittal reasoning Supreme Court limits accusa di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp.
Art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha assolto Davide Amarù, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., dal delitto di cui all'art.
Art. 640 cod. pen.
pen., dal delitto di cui all'art. 640 cod. pen., con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
art. 640 cod. pen
pen., dal delitto di cui all'art. 640 cod. pen., con la formula "perché il fatto non costituisce reato".
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una siffatta rilettura è preclusa alla Corte di cassazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv.
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto
253099- 01; più recentemente, v., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.
Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino
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Testo completo

osto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nel procedimento a carico di: AMARU' DAVIDE nato a MONCALIERI il 25/03/1976 avverso la sentenza del 08/07/2025 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; letta la requisitoria della Sostituta Procuratrice generale, MARIA LUISA MIRANDA, con cui si è chiesto pronunciare l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria nell'interesse di Davide Amarù.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Torino ha assolto Davide Amarù, ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., dal delitto di cui all'art. 640 cod. pen., con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con unico motivo, il ricorrente si duole di vizio di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che l'Amarù stesso fosse vittima inconsapevole della truffa ordita ai danni della persona offesa, pur dopo aver precisato come l'imputato stesso fosse team leader della rete di venditori della zona di Torino. Risulta illogico e contraddittorio che un soggetto con tale qualifica potesse ignorare il reale meccanismo del sistema e dello schema truffaldino (cd. schema Ponzi).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.

2. Il motivo unico di ricorso è inammissibile, in quanto teso a prospettare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della gravata decisione, con un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, pur a fronte di una motivazione logica, qual è quella resa dal Tribunale nella sentenza avversata in tal sede. Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, una siffatta rilettura è preclusa alla Corte di cassazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099- 01; più recentemente, v., ad es., Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01, dove si è precisato che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione).

Tanto premesso, il Collegio non condivide la censura del ricorrente, relativa ad asserite fratture logiche che inficerebbero la tenuta della motivazione, avendo il Tribunale adeguatamente illustrato i motivi per cui, pur a fronte della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto (stante la genericità del prodotto venduto, oltre che la mancata restituzione delle somme vendute), l'elemento 1soggettivo non è risultato altrettanto comprovato. Più in particolare, si osserva che, in motivazione, è stato razionalmente valorizzato il dato delle perdite economiche subìte dallo stesso Amarù.

Inoltre, la massima d'esperienza valorizzata dal ricorrente (secondo cui il cd. schema Ponzi implicherebbe inevitabili perdite economiche per i reclutatori e per i team leader stessi), sebbene non illogicamente argomentata, non può porsi, tuttavia, quale base probatoria decisiva ai fini dell'ascrizione di responsabilità, attesa la logicità della ricostruzione fornita dal Tribunale. Si ritiene, pertanto, che le critiche del ricorrente collidano col principio - di cui la sentenza impugnata ha operato, invece, buon governo - secondo cui il fondamentale canone valutativo che deve guidare il giudice nell'apprezzamento dei risultati probatori impone a quest'ultimo di esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071-01).

3. Da qui l'inammissibilità del ricorso. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dal pagamento delle spese processuali. P. P.Q.M