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Sentenza — n. 14512/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14512/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del 13/10/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza, hadichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di FrancescoIacovone per il delitto di furto di cui al capo c), confermando nel resto la condannaper i reati di rapina e lesioni.2.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 159 cod. proc. pen, art. 512 cod. proc.pen, art. 512-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 14512/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Al contrario, le stesse risultanze procedimentalievidenziate in motivazione attestavano il ritorno in patria della persona offesa.2.2. Violazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 6 CEDUe correlati vizi di motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità,desunta soltanto da elementi di prova direttamente riconducibili alla medesimapersona offesa (così privando l’imputato del diritto al contraddittorio), laddove altrisoggetti avrebbero potuto essere utilmente sentiti sul punto.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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indagine internazionale per truffa indagine per furto prova del rischio persecuzione accertamento insufficiente dei fatti inchiesta per falsità atti indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre per cassazione Francesco Iacovone, a mezzo del proprio difensore,articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
art. 159 cod. proc. pen
In particolare, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento dellericerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che siano effettuaterigorose e accurate verifiche, se del caso anche in campo internazionale (Sez.
art. 512 cod. proc.pen
art. 512-bis cod. proc. pen
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Testo completo

del 13/10/2025 della Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha conclusochiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riformadella pronuncia emessa in data 15 febbraio 2024 dal Tribunale di Monza, hadichiarato non doversi procedere, per difetto di querela, nei confronti di FrancescoIacovone per il delitto di furto di cui al capo c), confermando nel resto la condannaper i reati di rapina e lesioni.2.

Ricorre per cassazione Francesco Iacovone, a mezzo del proprio difensore,articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 159, 512 e 526 cod. proc. pen. e 6 CEDU e correlativizi di motivazione, in relazione all’acquisizione delle dichiarazioni della personaoffesa e della sua individuazione fotografica.La Corte di appello ha ritenuto esaustive le ricerche, escludendo la rilevanzadi estensione delle stesse nel paese di origine, in quanto attività di caratteremeramente esplorativo.

Al contrario, le stesse risultanze procedimentalievidenziate in motivazione attestavano il ritorno in patria della persona offesa.2.2. Violazione degli artt. 512 e 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 6 CEDUe correlati vizi di motivazione, in relazione all’affermazione di responsabilità,desunta soltanto da elementi di prova direttamente riconducibili alla medesimapersona offesa (così privando l’imputato del diritto al contraddittorio), laddove altrisoggetti avrebbero potuto essere utilmente sentiti sul punto.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.2. Ai fini della lettura e dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase diindagini da un soggetto divenuto successivamente irreperibile, è necessario che ilgiudice abbia svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell’irreperibilità e cherisulti esclusa la riconducibilità dell’omessa presentazione del testimone aldibattimento a una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S.,Rv. 269397-01). In particolare, non è sufficiente l’infruttuoso espletamento dellericerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., ma è necessario che siano effettuaterigorose e accurate verifiche, se del caso anche in campo internazionale (Sez. 1,n. 14243 del 26/11/2015, dep. 2016, N., Rv. 266601-01).

Tuttavia, occorre pursempre escludere dai requisiti di esaustività degli accertamenti, anche tenutoconto del principio di ragionevole durata del processo, tutte quelle verifiche cheabbiano un contenuto puramente aleatorio. Ha affermato, condivisibilmente, Sez.3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129-01, che l’obbligo di effettuarericerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisielementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli attio allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattereesplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, inun’attivazione meramente formale e di difficile realizzazione, e pertanto nonesigibile secondo canoni di ragionevolezza (conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 9894del 14/02/2025, S., non mass.;

Sez. 2, n. 769 del 22/11/2024, dep. 2025, Zhou,non mass.; Sez. 7, ord. n. 45179 del 13/11/2024, Rizzi, non mass.).3. Nel caso di specie, le attività disposte sino al primo grado di giudizio nonrisultano adeguate secondo i principi di diritto sopra richiamati, né coerenti con lapeculiare situazione personale del soggetto da rintracciare, quale risultante dagliLa Corte di appello (in difetto di considerazioni sul punto da parte delTribunale, che si era limitato a dare atto dell’acquisizione ex art. 512 cod. proc.pen. delle dichiarazioni predibattimentali), dopo avere accennato all’impossibilitàdi ricondurre all’intenzione di sottrarsi al contraddittorio l’irreperibilità dellapersona offesa (titolare di permesso soggiorno e carta di identità, gestore di unesercizio commerciale), ricostruisce tutte le attività di rintraccio poste in esseresul territorio nazionale, concludendo infine per la loro esaustività e per la totaleinutilità di ricerche in Albania.Questa conclusione risulta insanabilmente contraddittoria con le risultanzeprocedimentali, essendosi poco prima ricordato che il custode del condominio doveCeliku aveva risieduto riferì agli operanti che il soggetto ricercato aveva fattoritorno in patria nell’estate del 2019.Essendo note tutte le generalità e gli altri dati identificativi del soggetto,erano, dunque, evidentemente possibili ulteriori ed efficaci ricerche, accedendoagli ordinari strumenti di cooperazione internazionale con la Repubblica di Albania(potendo poi, eventualmente, procedere anche con il distinto strumentoprocessuale disciplinato dall’art. 512-bis cod. proc. pen.).4.

Per completezza, può osservarsi come, avuto riguardo alla concretapiattaforma istruttoria per come descritta in entrambe le sentenze di merito, ledichiarazioni predibattimentali in questione costituiscano la base se non esclusivaquantomeno determinante dell’accertamento di responsabilità.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso.Le restanti censure restano assorbite.Il Giudice del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte di appello diMilano, terrà conto dei rilievi sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Milano.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Piero Messini D’Agostini