Cassation court dismisses appeals against confiscation orders in criminal association cases due to lack of admissible grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two defendants against a first-instance confiscation order inadmissible. The defendants argued that the court failed to assess specific conditions for acquittal and improperly applied confiscation rules regarding profit sharing among associates. The court rejected these claims, ruling that the appeals did not meet the strict admissibility requirements under the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against first-instance judgments are inadmissible if they do not pertain to the expression of the defendant's will or lack a correlation with the requested acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
rino il 04/12/1954avverso la sentenza del 29/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;lette le conclusioni del difensore della parte civile Banca Progetto Spa in A.S., avv.Maurizio Bellacosa, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e lacondanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa.RITENUTO IN FATTO1.
Con la sentenza impugnata, Il Tribunale di Torino, per quanto qui rileva,ha applicato a Fabrizio Passera e Claudio Prunotto la pena concordemente richiestadalle parti in relazione ai reati loro ascritti ai capi 1 (art. 416 cod. pen., entrambi),3-4-5-6-7-8-11-13-14-23-24-27-29-33-34-38 (artt. 110 e 640-bis cod. pen.,Passera) e 9-17-18-19-20-21-22-30-31-32-42 (artt. 110 e 640-bis cod. pen.,Prunotto), disponendo la confisca, anche per equivalente, del profitto del reato.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi isuddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti,nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.
Il primo motivo del ricorso di Fabrizio Passera è diretto a contestarel’omessa valutazione da parte del Giudice dell’udienza preliminare delle condizioniper pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.,in relazione ai reati di cui ai capi 33 e 34.In ordine a tali delitti, non c’è stata confessione in sede di interrogatorio (etali ammissioni sarebbero state il criterio esclusivo alla cui stregua esercitarel’azione penale), né emergerebbero solidi elementi da cui desumere unconsapevole contributo concorsuale del ricorrente.2.2.
Con il secondo motivo del ricorso di Fabrizio Passera e con l’unico motivodel ricorso di Claudio Prunotto, articolati in termini di palmare sovrapponibilità, cisi duole della confisca ex artt. 640-quater e 322-ter cod. pen.La natura sanzionatoria della misura di sicurezza patrimoniale confliggerebbecon la decisione di ritenere non accertato lo specifico profitto tratto da ciascunodei concorrenti e di ripartire tra tutti costoro, in parti uguali, gli importi daassoggettare a vincolo ablatorio. Le dichiarazioni dei concorrenti sarebberoconcordi nel quantificare nel 3% la quota di spettanza dei cosiddetti broker e nonsarebbero condivisibili le ulteriori chiavi di lettura espresse nella sentenzaimpugnata.3.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso di Passera, le censure nonsono consentite.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporrericorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressionedella volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza,all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misuradi sicurezza».Anche prima che l’intervento normativo (art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017,n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, che ha introdotto il suddetto comma 2-bis)cristallizzasse l’esegesi giurisprudenziale, era principio consolidato che la sentenzadel giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo chericorrano le ipotesi proscioglimento previste dall’art. 129 cod. proc. pen., puòessere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione,soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza diuna causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 10372 del27/09/1995, Serafino, Rv. 202270-01; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain,Rv. 277102-01). Nel caso di specie, il Giudice ha incensurabilmente richiamato ilcontenuto degli atti del fascicolo processuale, escludendo l’«evidenza di prove diinnocenza» (p. 31).3. Le doglianze in tema di confisca, comuni ai due ricorrenti, sonoinsuperabilmente generiche e meramente rivalutative.Con ampio apparato argomentativo, la sentenza impugnata, muovendodall’insegnamento di questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica(Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01, secondocui la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrentelimitatamente a quanto dal medesimo conseguito e, solo in caso di mancataindividuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima laripartizione in parti uguali), ha disatteso le deduzioni difensive sul punto,riproposte anche in questa sede, sottolineando la mancata corrispondenza tra iguadagni personali riconosciuti dai singoli partecipi e la complessivaquantificazione operata dal capo dell’associazione, la fluttuazione delle provvigionie casi accertati di scollamento tra le varie prospettazioni, concludendo perl’impossibilità di «ricostruire in modo sufficientemente preciso la percentuale dipartecipazione ai proventi del reato di ciascun concorrente» (34-35, 40-43).Con questa approfondita argomentazione, priva di illogicità e coerente con lerisultanze investigative in atti, i ricorrenti non si confrontano minimamente,limitandosi a richiamare, del tutto impropriamente, la pretesa natura sanzionatoriadella misura patrimoniale.4.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati alpagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una sommain favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati iprofili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186),nella misura indicata in dispositivo.5. I ricorrenti non devono, però, essere condannati al pagamento delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile Banca Progetto Spa in A.S.Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato vienerigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha dirittodi ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamenteesplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversapretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utilecontributo alla decisione (cfr.
Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv.288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020,Tamborrino, Rv. 278834-01).Nel caso di specie, le conclusioni della suddetta parte civile si limitano acontestare la fondatezza del primo motivo del ricorso di Passera, senza prenderepoi alcuna concreta posizione in riferimento alle ulteriori censure di entrambi gliimputati, liquidate con un cursorio passaggio tautologico, che neppure ne registrail contenuto («La sentenza di primo grado, in ogni caso, con motivazione congrua,razionale e completa, ha compiutamente argomentato in ordine al puntointeressato dalla non condivisibile censura del ricorrente»).
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile Banca ProgettoS.P.A.Così deciso l’8 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro Leopizzi Piero Messini D’Agostini