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Sentenza — n. 14507/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing reduction for recidivism as generic and unfounded.

Numero d'incarto Sentenza — n. 14507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a sentencing reduction inadmissible, ruling the grounds were generic and unfounded. The appellant argued the appellate court failed to justify reducing the sentence by one-third under recidivism provisions, but the court noted the reduction was actually greater than claimed. The decision relied on established precedent that detailed reasoning is not required when a sentence is reduced near the statutory maximum.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: An appeal claiming lack of motivation for a sentence reduction near the statutory maximum is inadmissible if the factual basis for the mitigating circumstance is clearly established.

Parole chiave

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recidivism sentencing lack of motivation inadmissible appeal statutory maximum procedural penalty aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
pen., con riferimento all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Maria ClaudiaConidi Ridola, difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi, con cui deduce,rispettivamente, difetto di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli
Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, Lange
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata
258100 – 01;Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv.
Sez. 2, n. 1490 del 22/11/1995, Di Matteo
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Testo completo

della Corte di appello di Reggio Calabria ;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata il 19 marzo 2026 dal difensore, avv. Enrico Tucci, che haconcluso insistendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025, la Corte di appello di Reggio Calabria, aditanell’interesse di Maurizio Cortese, in parziale riforma della sentenza, emessa dal Giudice perl’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 17/10/2024 in esito a giudizioabbreviato, previo riconoscimento della attenuante prevista dall’art 416-bis.1, terzo comma,cod. pen., rideterminava l’aumento di pena, in continuazione con il reato di cui alla sentenzan. 345/2021 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in mesicinque di reclusione.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso l’avv. Maria ClaudiaConidi Ridola, difensore di fiducia dell’imputato, articolando due motivi, con cui deduce,rispettivamente, difetto di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett.

b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.I due motivi, che per ragioni di ordine logico possono essere affrontati congiuntamente,sono, l’uno, generico e, l’altro, manifestamente infondato.In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia operato unariduzione di pena nella misura di un terzo, anziché nella misura maggiore consentita ex art.416-bis.1, terzo comma, cod. pen., in difetto di motivazione sul punto. Il ricorrente non si confronta, tuttavia, in modo critico e puntuale con le statuizioni dellasentenza impugnata.Invero, seppure risulti, nel passaggio descrittivo del calcolo, il riferimento alla riduzionedi un terzo, la Corte di appello ha rideterminato la pena finale, quale aumento per lacontinuazione, riducendola da mesi otto (quantum già espressamente ritenuto ‘congruo’ dalprimo giudice) a mesi cinque di reclusione, operando, dunque, una riduzione ben maggioredi un terzo e prossima alla massima consentita (vds. pag. 2 della sentenza impugnata).Al riguardo, si rileva ulteriormente come sia stato chiarito dalla giurisprudenza di questaCorte che, quando, concessa un'attenuante, la pena viene diminuita in misura prossima almassimo consentito dalla legge, non sussiste l'obbligo di esporre le ragioni per le quali non èstata ridotta nella misura massima, a tal fine potendo essere sufficiente il ricorso a formulesintetiche (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 – 01;

Sez. 4, n. 48541del 28/11/2013, Lange, Rv. 258100 – 01;Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583– 01) o la motivazione implicitamente contenuta nella ritenuta gravità del fatto (Sez. 2, n.1490 del 22/11/1995, dep. 1996, Di Matteo, Rv. 203731 – 01).Orbene, nella sentenza impugnata risultano illustrati gli elementi sulla base dei quali èstata riconosciuta la attenuante in parola e la rilevanza della collaborazione prestata, che hafondato il riconoscimento della attenuante (vds. pag. 2 della sentenza cit.), a fronte di unreato per il quale le aggravanti riconosciute continuano comunque a costituire elementi diqualificazione della gravità.Non si rinvengono, dunque, i denunciati vizi nella motivazione della sentenza, rispettoalla quale, peraltro, il ricorrente omette, per le suespote considerazioni, di argomentare unaspecifica critica.2.

Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equodeterminare, avuto riguardo alla natura dei motivi che hanno dato causa alla inammissibilità,in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente