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Ordinanza — n. 14174/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for plea bargain sentencing due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14174/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant attempted to challenge a plea bargain sentencing decision under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued the lower court failed to verify the absence of acquittal grounds, but the court held that such challenges are barred in plea contexts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: In plea bargain proceedings, cassation appeals against sentencing decisions are inadmissible when based on alleged failure to verify acquittal grounds, as the law strictly limits review to specific statutory violations.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation inadmissibility acquittal grounds verification plea bargain limitations procedural violation review motivi di cassazione condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod.
art. 444 cod. proc. pen
XXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Lecce in data19/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01
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Testo completo

.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. XXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Lecce in data19/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen.2. Il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegatoche «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3.

Da qui l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI ANDREA PELLEGRINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.