Cassation court dismisses appeal against seizure order due to lack of specific legal grounds and improper motivation criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the first ground lacked legal merit and the second failed to meet specific procedural requirements. The defense argued violations of proportionality and exploratory seizure bans but did not specify the duration of the seizure or request data return. The court rejected these claims because the appeal did not properly confront the lower tribunal's reasoning and improperly mixed general dissatisfaction with specific legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen.: An appeal against a seizure order is inadmissible if it fails to specifically demonstrate a violation of law or if it improperly combines general dissatisfaction with the decision's persuasiveness as a ground for legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/12/2025 del Tribunale di Catania,letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Perrotti;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA, che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 6 dicembre 2025 (motiv. dep. in pari data), il Tribunale diCatania, in funzione di riesame dei provvedimenti cautelari reali e dei sequestri, rigettava larichiesta di riesame proposta nell’interesse dell’indagata Maria Concetta Scuderi avverso ildecreto di sequestro emesso, ex art. 253 cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in data 5novembre 2025, eseguito dalla polizia giudiziaria il successivo 11 novembre, avente adoggetto, tra le altre cose, gli strumenti ed archivi informatici in possesso ed in uso agliindagati, materiale idoneo a comprovare la prospettata ipotesi di riciclaggio in concorso divaluta provento del reato associativo di stampo mafioso.1.1.
Il Tribunale per il riesame rigettava la richiesta, ritenendo sussistenti tutti ipresupposti, sostanziali e formali, per ritenere legittimo e rituale il decreto emesso dalPubblico ministero ed eseguito dalla polizia giudiziaria, non potendo altresì ritenersi violato ilprincipio di proporzione che deve legare lo strumento ablatorio (indicato come provvisiorionello stesso decreto) al fine dimostrativo dei fatti contestati.2. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore e procuratore speciale della personasottoposta alle indagini, che aveva subìto l’attività di perquisizione e conseguente sequestro,affidando l’impugnazione ai due motivi di seguito sinteticamente riportati.2.1.
Nulla deduceva la difesa in tema di fumus commissi delicti, avendo limitato ilperimetro della impugnazione alla inosservanza della legge processuale (artt. 247, 348, 354,355 cod. proc. pen.), in particolare del divieto di sequestro esploratrivo e del rispetto delprincipio di proporzionalità che deve legare (nella misura e nei tempi strettamente necessari,evitando eccessi modali, cronologici o sacrifici patrimoniali non indispensabili) lo strumentoprocessuale al fine perseguito (artt. 252 e ss. cod. proc. pen.).2.2. Con il secondo motivo, la difesa denunziava, in maniera peraltro promiscua, tutti itre vizi della motivazione indicati nel testo dell’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.3.
All’udienza camerale del 27 marzo 2027, tenutasi senza la parteciazione delle parti(trattazione cartolare), la Corte, sulle conclusioni rassegnate in forma scritta dal soloProcuratore generale, riservava la decisione in camera di consiglio. All’esito depositava incancelleria il dispositivo di inammissibilità della impugnazione retto dagli argomenti di dirittoin appresso rappresentati.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza in diritto del primo motivo, chemostra peraltro di non confrontarsi con la diffusa argomentazione spesa dal Tribunale dellacautela, e la non deducibilità (secondo quanto dispone l’art. 325 cod. proc. pen.) delsecondo.1.
Sul tema della legittima attività di ricerca della prova e della acquisizione rituale deidati contenuti nei dispositivi digitali in uso alla ricorrente, il Tribunale ha diffusamenteargomentato la propria decisione alle pagine 8 e seguenti del provvedimento impugnato,dove è stata espressamente valorizzata la necessità di acquisizione dei dati informatici atti adimostrare il fatto per cui sono in corso indagini preliminari, sulla base del decreto diperquisizione e sequestro emesso in data 5 novembre 2025 e non, dunque, su iniziativaautonoma della Polizia giudiziaria, rilevando in modo esplicito il rispetto della disciplinaevocata, proprio per l’intervento della autorità giudiziaria, che ha adottato un decretoprecipuamente argomentato, nel rispetto delle coordinate ermeneutiche tracciate dallagiurispruidenza di questa Corte (tra le più recenti oggetto di massimazione, Sez. 6, n. 17677del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139-01).
Sul punto si è chiarito che, in tema di sequestroprobatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del Pubblicoministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misurasia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessariodisporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazionioggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo,con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in terminisensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entrocui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copiainformatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677/2025, cit.), specificando tuttavia che ove ilvincolo abbia ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, la necessità digarantirne la proporzionalità non impone che sia indicato, già nel decreto dispositivo, iltermine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, itempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici,non essendo il Pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica, sussistendo ilrischio di penalizzare, in modo eccessivo, l'accertamento dei reati e potendo il titolare deibeni contestare, anche successivamente, l'eccessiva durata del termine fissato medianteistanza di restituzione ex art. 262 cod. proc. pen., oltre che impugnare il decreto di rigettodavanti all'autorità giudiziaria (Sez. 6, n. 549 del 03/12/2025, Di Domenico, Rv. 289205-01;Sez. 2, n. 8850 del 27/02/2026, Zappia, n.m.).
Tali coordinate ermeneutiche risultanoampiamente rispettate dalla motivazione del Tribunale per il riesame, con la quale ilricorrente non si confronta effettivamente.1.1. Il motivo difetta, altresì, della necessaria specificità, in quanto non deducespecificamente la durata (ritenuta eccessiva) del tempo trascorso dalla esecuzione delprovvedimento di sequestro, sicché non consente alla Corte di apprezzare concretamente ilcontenuto della doglianza; né rappresenta di aver proposto istanza di restituzione delle cosein sequestro, lamentando la durata eccessiva dei tempi di estrapolazione e analisi dei datidigitali.2.
Il secondo motivo di ricorso reca in rubrica e sviluppa nel contenuto solo la censura dicui alla lettera e) del comma 1, dell’art. 606 cod. proc. pen.: vizi di motivazione declinati,peraltro, in maniera inammissibilmente promiscua (Sez. u, n. 29541 del 16/07/2019, dep.23/10/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione), laddove il ricorso per cassazione inmateria di sequestri è ammissibile solo per censurare la violazione di legge.2.1. Nella nozione di "violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorsoper cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanzaassoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quantocorrelate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà ol'illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltantotramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett.
e) dell'art. 606 stesso codice(Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; seguite da Sez. 6, n. 7472, del21/1/2009, Rv. 242916; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 1, n. 6821 del31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore; Sez. 2, n. 5807, del18/1/2017, Rv. 269119; più recentemente, Sez. 6, n. 4857/19, del 14/11/2018; piùrecentemente, Sez. 2, n. 210 del ‘4/12/2025, dep. 2026, Corrias). Non può pertanto essereproposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, la scarsa persuasività degliargomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di inammissibilità o di rigetto, qualeforma di manifestazione (neppure manifestamente illogica) del vizio di motivazione.3.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.3.1. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile ilricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento dellespese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma dieuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMO PERROTTI LUIGI AGOSTINACCHIO