Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13744/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13744/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

rignola il 30/11/1978avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale diLivorno del 13/12/2025udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 13/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il G.i.p. del Tribunale di Livorno, su concorde richiesta delle parti, haapplicato ad Alessandro Montemarano e Matteo Cappellari la pena concordata inordine ai reati loro rispettivamente ascritti.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori.La difesa del Montemarano deduce difetto di motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla possibileapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.Il difensore del Cappellari denuncia la mancata verifica da parte del giudicein ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.3.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 13744/2026 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione qualificazione del rapporto di lavoro protezione dalla disdetta motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc.pen
Con sentenza del 13/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il G.i.p.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori.La difesa del Montemarano deduce difetto di motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla possibileapplicazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. sent. n. 186/2000
pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

rignola il 30/11/1978avverso la sentenza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale diLivorno del 13/12/2025udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con sentenza del 13/12/2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., il G.i.p. del Tribunale di Livorno, su concorde richiesta delle parti, haapplicato ad Alessandro Montemarano e Matteo Cappellari la pena concordata inordine ai reati loro rispettivamente ascritti.2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gliimputati, tramite i rispettivi difensori.La difesa del Montemarano deduce difetto di motivazione in ordine allamancata concessione delle attenuanti generiche nonché in ordine alla possibileapplicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.Il difensore del Cappellari denuncia la mancata verifica da parte del giudicein ordine alla corretta qualificazione giuridica del fatto.3.

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura de plano aisensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quantol'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è stata proposta permotivi diversi da quelli consentiti. Ed infatti, l'art. 444, comma 2bis cod. proc.pen., stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso lasentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontàdelle parti, per difetti di correlazione tra richiesta e sentenza, per erroneaqualificazione del fatto, nonché per applicazione di pena o misura di sicurezzaillegale.

I motivi dei ricorsi attengono invece e presunti difetti di motivazionedella sentenza in ordine alle questioni indicate dai ricorrenti e dunque esulanodalle ipotesi tassativamente indicate per le quali l'impugnazione è consentita eammissibile. Va peraltro rilevato che il ricorso della difesa del Cappellari, aventead oggetto la qualificazione giuridica, è del tutto generico, in quanto si limita adedurre la mancanza di motivazione della sentenza sul punto, senza indicarealcuna violazione di legge e senza neppure prospettare quale sarebbe stata, asuo dire, la corretta qualificazione del fatto.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente