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Ordinanza — n. 13666/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to challenge the voluntary nature of the plea bargain agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13666/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the appellate court's imposition of a sentence following a plea bargain, arguing a violation of procedural law regarding non-punishability grounds. The court ruled that such appeals are strictly limited to defects in the parties' consent or the agreement's content, excluding substantive legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a plea bargain sentence is admissible only for defects in the parties' consent or the agreement's content, not for substantive legal errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation procedural defect voluntary consent appellate sentencing mancata attuazione degli accordi illeciti revoca della sospensione condizionale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 17 settembre 2025, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti di Buonocore Gennaro, in relazione ai reati oggetto di imputazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 17 settembre 2025, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti di Buonocore Gennaro, in relazione ai reati oggetto di imputazione.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ostative all'applicazione della pena concordata.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
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Testo completo

posto da: Buonocore Gennaro nato a Napoli il 10/08/2002 avverso la sentenza del 17/09/2025 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Caterina Brignone; a seguito di trattazione con procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 17 settembre 2025, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni due di reclusione ed euro 580,00 di multa nei confronti di Buonocore Gennaro, in relazione ai reati oggetto di imputazione.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale proceduto alla verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità ostative all'applicazione della pena concordata.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente quando siano dedotti vizi attinenti alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero ovvero alla difformità tra il contenuto della decisione e quanto concordato. Nel cd. patteggiamento della pena in appello, infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente 1modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715-01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuno dei motivi tassativamente consentiti, limitandosi a censurare profili estranei all'ambito di sindacato consentito in sede di legittimità a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, equitativamente determinata. P. P.Q.M