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Ordinanza — n. 13582/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargains and settlement agreements as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals against a plea bargain and a settlement agreement inadmissible because they relied on grounds already waived by the parties. The appellant argued for specific review points, but the court noted that legislative changes limited review to the formation of consent and the prosecutor's approval, excluding substantive errors in the settlement's content. Consequently, the appeals were rejected without formal procedure, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis; Art. 606, comma 3 c.p.p.: Appeals against plea bargains and settlement agreements are inadmissible if based on waived grounds, with review limited strictly to the formation of consent and procedural compliance.

Parole chiave

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inadmissible appeals plea bargain review waived grounds settlement agreement court costs procedural waiver Cassazione decision concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis c.p.p.
Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606, comma 3, c.p.p.),con conseguente condanna ex art.
Art. 616 c.p.p.
606, comma 3, c.p.p.),con conseguente condanna ex art. 616 cod.
Art. 599 bis c.p.p.
Va sottolineata, però, l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod.
Art. 602 c.p.p.
art. 610 cod. proc. pen
Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiarasenza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.
art. 599 bis cod. proc. pen
Va sottolineata, però, l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt.
art. 616 cod. proc. pen
606, comma 3, c.p.p.),con conseguente condanna ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707
in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsiai motivi non rinunciati (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).3.
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Testo completo

l 09/07/1989avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI.Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Florit;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili poiché dedotti per motivi non consentiti, inquanto attinenti a motivi d’appello già rinunciati.2. Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiarasenza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la cortedichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599bis".

Va sottolineata, però, l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motiviproponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché ilricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod.proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento;difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previstoper il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazionestabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano.

In viainterpretativa, si è stabilito che le uniche doglianze proponibili siano quelle relativealla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, alconsenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello mentre nessuno spazio è ammesso per doglianzeavanzata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputatoabbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsiai motivi non rinunciati (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).3.

Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606, comma 3, c.p.p.),con conseguente condanna ex art. 616 cod. proc. pen. dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, sidetermina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente