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Ordinanza — n. 13581/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement agreement due to lack of admissible grounds for complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13581/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a settlement agreement inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued violations regarding the punitive treatment under specific penal code articles, but the court held that only specific grounds concerning the formation of consent, the prosecutor's approval, and the appellate judgment's content are permissible. Consequently, the appeal was rejected because the cited grounds did not fall within the established legal framework for challenging a concordato.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 and 62 bis cod. pen.: Appeals against a concordato are strictly limited to complaints regarding the formation of the party's will to accept the agreement, the prosecutor's consent, and the content of the appellate judgment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Settlement Agreement Appeal Admissibility Requirements Concordato Penale Costs of Appeal attenuazione della pena condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) del ricorrente allespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissa in € 3.000,00.
Art. 133 cod. pen.
L’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza‘concordata’, in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 133 e 62 bis cod.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 616 c.p
L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) del ricorrente allespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissa in € 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Or. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01
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Testo completo

025 della CORTE APPELLO di NAPOLIUdita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza‘concordata’, in relazione al trattamento sanzionatorio (art. 133 e 62 bis cod. pen.).2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per motivi non consentiti dato che, pergiurisprudenza consolidata, le uniche doglianze proponibili sono quelle relative allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso delProcuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudicedi appello (Sez. 2, Or. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01)3.

L’impugnazione è inammissibile con condanna (art. 616 c.p.p.) del ricorrente allespese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, in ragione della colpa nel proporre il ricorso, si fissa in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 06/02/2026Il Consigliere relatore Il Presidente