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Sentenza — n. 13580/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13580/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13580/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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GARGINI GIANNI nato a PESCIA il 09/09/1987avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE DI RIMINIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che haconcluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 131-bis c.p; Sentenza — n. 13580/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Ma queste sono valutazioniche implicano l’immersione nel fatto, e la considerazione delle specifiche circostanze delcaso, operazioni notoriamente precluse a questa Corte che, di conseguenza, può solodisporre il rinvio al Tribunale di Rimini, che si atterrà alle indicazioni fornite, perprocedere all’ulteriore corso.Annullata con rinvio la sentenza impugnata, con riferimento alla questione dedotta,per le ragioni sopra esposte, va altresì ribadita la irrevocabilità della dichiarazione diresponsabilità, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..

Parole chiave

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risarcimento per errore giudiziario abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale risarcimento alle vittime di reati ripristino dello stato precedente riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il ricorso è fondato.Il giudice, nel procedere alla verifica delle condizioni necessarie per l’applicazionedell’art. 131-bis cod.
art. 131-bis c.p
Il ricorso è fondato.Il giudice, nel procedere alla verifica delle condizioni necessarie per l’applicazionedell’art. 131-bis cod.
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Testo completo

GARGINI GIANNI nato a PESCIA il 09/09/1987avverso la sentenza del 22/05/2025 del TRIBUNALE DI RIMINIVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;letta la memoria del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che haconcluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Rimini ha assolto Gianni Garginidal reato di truffa per essere il fatto non punibile per particolare tenuità.2. Presentando ricorso per Cassazione, il Procuratore generale di Bologna ha chiestol’annullamento con rinvio della sentenza essendo errata la valutazione espressa dalgiudice in ordine alla particolare tenuità del fatto, che non può considerarsi tale né insé, cioè in ragione della modestia del danno, né in relazione alla abitualitàdelinquenziale, alla luce della intervenuta condanna dell’imputato per una pluralità direati della stessa indole di quello odiernamente perseguito.3.

Il ricorso è fondato.Il giudice, nel procedere alla verifica delle condizioni necessarie per l’applicazionedell’art. 131-bis cod. pen., ha preliminarmente considerato che l’imputato non è statodichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ha quindi escluso laricorrenza di modalità o finalità particolarmente abiette o gravi nella perpetrazione delreato ed, infine, si è concentrato sulle modalità della condotta e sull’esiguità del dannoo del pericolo, articolatamente motivando nel senso dell’insussistenza di ragioni diostatività al riconoscimento del beneficio.Così facendo, tuttavia, il giudice ha eseguito una valutazione monca poiché haobliterato dalla semantica della disposizione l’equivalenza (che si rinviene al quartocomma) tra dichiarazione di abitualità a delinquere (correttamente esclusa) e lacommissione di più reati della stessa indole (quindi, nel caso, contro il patrimonio) lacui eventuale sussistenza è potenzialmente ostativa al riconoscimento della causa diesclusione della punibilità.La presenza di precedenti specifici, nei termini sopra indicati, segnalata peraltro nelricorso, andrà pertanto fatta oggetto di specifica valutazione, dovendosi in particolareconsiderare che pluralità di reati non significa necessariamente abitualità, nonsussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità (Sez. 3, n. 35630 del13/07/2021, PG c/Nenci, Rv. 282034 – 01), e che, d’altronde la pluralità di reati unificatinel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa diesclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può esserericonosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta(Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 – 01). Ma queste sono valutazioniche implicano l’immersione nel fatto, e la considerazione delle specifiche circostanze delcaso, operazioni notoriamente precluse a questa Corte che, di conseguenza, può solodisporre il rinvio al Tribunale di Rimini, che si atterrà alle indicazioni fornite, perprocedere all’ulteriore corso.Annullata con rinvio la sentenza impugnata, con riferimento alla questione dedotta,per le ragioni sopra esposte, va altresì ribadita la irrevocabilità della dichiarazione diresponsabilità, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cuiall’art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Rimini indiversa persona fisica.Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.Così deciso, il 6 febbraio 2026Il Consigliere relatore Il Presidente