Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 13559/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals regarding lack of knowledge of proceedings and sentence under Art. 629-bis c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13559/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected appeals filed by two defendants against appellate orders denying their requests for time extension under Articles 629-bis and 175 of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued they lacked knowledge of the final judgment, claiming the effective lawyer-client relationship was not established, though they admitted receiving the initial indictment. The court dismissed these claims because the defendants acknowledged receipt of the procedural decree and the final judgment was deposited within the statutory motivation period, rendering notification unnecessary for the start of appeal deadlines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 629-bis c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: The court holds that knowledge of the proceedings is established by the notification of the indictment and participation in hearings, while knowledge of the final judgment is presumed upon its deposit within the motivation period, negating the need for formal notification to start appeal deadlines.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of knowledge proceedings time extension appeal lawyer client relationship notification judgment Code Criminal Procedure notificazione della decisione notificazione valida violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis c.p.p.
Ciò premesso, deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenutodi fare applicazione della norma di cui all’art. 629-bis cod.
Art. 175 c.p.p.
e, in subordine, dell’art. 175 cod.
Art. 89 d.lgs. 150/2022
Invero, a norma dell’art. 89 d.lgs. 150/2022, è disposto che «1.
Art. 606 c.p.p.
Avverso le ordinanze della Corte di appello di Messina, propone distinti ricorsi l’avv.Tindaro Celi, difensore di fiducia di D’Angelo Riccardo e D’Angelo Rosario, articolando ununico motivo sovrapponibile per entrambi, con cui deduce “violazione di legge ex art. 606lett.
art. 175 cod. proc. pen
e, in subordine, dell’art. 175 cod. proc. pen.2.
artt. 546 c.p
in relazione agli artt. 546 c.p.p., art.
art. 606 cod. proc. pen
261551 - 01).Invero, la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non èprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 629-bis cod. proc. pen
Ciò premesso, deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenutodi fare applicazione della norma di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 89 d.lgs. 150/2022
Invero, a norma dell’art. 89 d.lgs. 150/2022, è disposto che «1.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019
Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014
279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020
Sez. 2, n. 5735 del 30/01/2025
Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023
Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv.284704-01).Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni difensive.2.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a il 29/01/1951;avverso le ordinanze dell’11/07/2025 della Corte di appello di Messina;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generaleGiuseppina Casella, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;RITENUTO IN FATTO1. Con distinte ordinanze dell’11/07/2025, la Corte di appello di Messina rigettava leistanze avanzate nell’interesse di D’Angelo Riccardo e D’Angelo Rosario, ai sensi dell’art.629-bis cod. proc. pen. e, in subordine, dell’art. 175 cod. proc. pen.2.

Avverso le ordinanze della Corte di appello di Messina, propone distinti ricorsi l’avv.Tindaro Celi, difensore di fiducia di D’Angelo Riccardo e D’Angelo Rosario, articolando ununico motivo sovrapponibile per entrambi, con cui deduce “violazione di legge ex art. 606lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 c.p.p., art. 2, 3, 25, 111 Cost., 6 CEDU, 629-bis c.p.p., 175 comma II c.p.p.”.In particolare, i ricorrenti lamentano la violazione delle norme a tutela dell’ ’equoprocesso’. Precisano, quindi, come oggetto delle doglianze non sia la mancata conoscenzadell’esistenza del procedimento, atteso che essa è invece risultante dalla rituale notifica deldecreto che disponeva il giudizio, bensì la mancata conoscenza della sentenza (che sarebbeavvenuta solo nel momento in cui veniva notificato l’ordine di esecuzione).Richiamando giurisprudenza di legittimità, i ricorrenti rilevano come avrebbero dovutotrovare applicazione le norme di cui agli artt. 629-bis e 175 cod. proc. pen. come modificatedalla cd.

Riforma Cartabia e come sarebbe stato onere della adita Corte territoriale accertareche si fosse instaurato un effettivo rapporto professionale tra il difensore e gli assistiti.CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi devono essere rigettati siccome infondati.1.1. In premessa, va precisato che non è consentito il motivo di ricorso che deduca laviolazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU (Sez. 2, n. 12623 del13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059 -01; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, DiVincenzo, Rv. 261551 - 01).Invero, la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU non èprevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamentodi una questione di legittimità costituzionale (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027 – 05), nel caso di specie non proposta.1.2. Ciò premesso, deve rilevarsi come correttamente la Corte di appello abbia ritenutodi fare applicazione della norma di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. nella formulazioneantecedente alle modifiche introdotte con d.lgs. 150/2022.1.2.1. Invero, a norma dell’art. 89 d.lgs. 150/2022, è disposto che «1. Salvo quantoprevisto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore delpresente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento,ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano adapplicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, dicoordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenzaanteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e allarescissione del giudicato».1.2.2.

Nella specie, la dichiarazione di procedere in assenza è stata effettuata, perentrambi i ricorrenti, alla udienza del 19 novembre 2021, sul rilievo che la notifica del decretodi rinvio a giudizio è stata in un caso (D’Angelo Riccardo) effettuata sia a mani della coniugeconvivente presso l’indirizzo di residenza che presso il difensore domiciliatario, e, nell’altro(D’Angelo Rosario) a mani dello stesso imputato.1.2.3. Per quanto sopra esposto, al caso di specie trova applicazione la precedenteformulazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., che prevedeva che la rescissione potesseessere richiesta dal condannato che «provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevolemancata conoscenza della celebrazione del processo».Secondo giurisprudenza di questa Corte, poi, in tema di rescissione del giudicato,grava a tal fine sull'imputato un "onere di allegazione" che, pur non coincidendo con l'oneredella prova, implica l’offerta di un "principio" di prova idoneo a illustrare circostanze di fatto,suscettibili di verifica processuale, utili a rendere credibile la mancata conoscenzaincolpevole del processo (Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024, dep. 2025, Frej, Rv. 287645 – 01;Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 – 01).1.2.4.

Orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha correttamente ritenuto la provadella conoscenza della pendenza del processo per entrambi i ricorrenti, fondandola sullaconsegna del decreto di rinvio a giudizio a mani dell’imputato, in un caso, ed a mani dellaconiuge convivente, nell’altro, nonché sulla nomina e partecipazione del difensore di fiduciaa tutte le udienze, compresa quella di discussione (pag. 2 delle rispettive ordinanzeimpugnate dai ricorrenti).A fronte di ciò, i ricorrenti non solo non allegano circostanze di fatto che consentano diritenere che non abbiano avuto conoscenza della celebrazione del processo, ma neppurecontestano una tale conoscenza, invocando, invece, la necessità che risulti la conoscenzadella sentenza di condanna, mediante la prova della effettività del rapporto professionale conil difensore di fiducia (vds. ultima e penultima pagina dei rispettivi ricorsi).Invero, nei ricorsi si precisa che oggetto delle doglianze non è la mancata conoscenzain ordine alla esistenza del procedimento (circostanza che anzi si assume ‘certificata’ dallaavvenuta rituale notifica del decreto che dispone il giudizio), quanto la conoscenza dellaintervenuta sentenza di condanna, tanto che, nonostante il formale richiamo alla violazionedell’art. 629-bis cod. proc pen. nella intestazione del motivo, le argomentazioni sono svolte asostegno della istanza di restituzione nel termine.1.2.5.

A tale ultimo riguardo, correttamente la Corte di appello ha rilevato come lasentenza fosse stata depositata nei termini originariamente assegnati per la motivazione enon necessitasse, dunque, di alcuna notifica ai fini della conoscenza e decorrenza deitermini di impugnazione. Come detto, poi, i ricorrenti hanno avanzato richiesta di restituzione nel termine perproporre impugnazione, ai sensi dell'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (comma inseritodall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, del d.lgs. n. 150 del 2022), avverso la sentenza delTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 768 del 10/6/2021.La disciplina transitoria dettata dall’art. 89 d.lgs. in materia di assenza, ha anchestabilito, al secondo periodo del comma 3, per quel che qui rileva, che le disposizioni dell'art.175 cod. proc. pen., come modificato dallo stesso decreto (e, quindi, anche la "nuova"disposizione del comma 2.1 dello stesso art. 175), si applicano «negli stessi casi» di cui alprecedente primo periodo del medesimo comma 3, il quale fa riferimento alle «soleimpugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entratain vigore del presente decreto» (ovvero successive alla data del 30/12/2022).Poiché la sentenza rispetto a cui è avanzata l’istanza è stata emessa in data(10/6/2021) antecedente all’entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150/2022, non può trovareapplicazione la invocata norma di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n.5735 del 30/01/2025, Ehim, Rv. 287578 – 01;

Sez. 2, n. 20899 del 24/02/2023, Delfino, Rv.284704-01).Le superiori considerazioni risultano assorbenti delle ulteriori argomentazioni difensive.2. Alla pronuncia consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente