Ordinanza — n. 13430/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA06/10/2025 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Presidente Ignazio Pardo;Ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTOCon sentenza in data 6 ottobre 2025, con termine di deposito di giorni 30, la Corte diappello di Venezia confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona che avevacondannato El Harti Mehdi alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto ditentata rapina allo stesso contestato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputatocon atto depositato il 22 dicembre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perchè proposto tardivamente e tale va dichiarato conprocedura de plano ai sensi dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen..Ed invero il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza emessa in data 6 ottobre2025 (e depositata il 15-10-25) scadeva il successivo 5 novembre 2025 dal quale ai sensidell 'art. 585 cod. proc. pen. decorreva il termine di giorni 45 per il depositodell'impugnazione; ne consegue che termine finale per la proposizione del ricorso percassazione era quello del 20 dicembre 2025 mentre nel caso in esame l'impugnazionerisulta depositata solo il successivo giorno 22 dicembre 2025.Nè rileva in alcun modo che il giorno 20 dicembre cadesse di sabato; ed invero alproposito è stato affermato che in materia di termini processuali, è prorogato per leggeunicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelliindicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 591 comma 2 cod. proc. pen, art. 585 cod. proc. pen, art. 172 cod.proc. pen, art. 155 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 13430/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Verona che avevacondannato El Harti Mehdi alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto ditentata rapina allo stesso contestato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputatocon atto depositato il 22 dicembre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perchè proposto tardivamente e tale va dichiarato conprocedura de plano ai sensi dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen..Ed invero il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza emessa in data 6 ottobre2025 (e depositata il 15-10-25) scadeva il successivo 5 novembre 2025 dal quale ai sensidell 'art. 585 cod. proc. pen. decorreva il termine di giorni 45 per il depositodell'impugnazione; ne consegue che termine finale per la proposizione del ricorso percassazione era quello del 20 dicembre 2025 mentre nel caso in esame l'impugnazionerisulta depositata solo il successivo giorno 22 dicembre 2025.Nè rileva in alcun modo che il giorno 20 dicembre cadesse di sabato; ed invero alproposito è stato affermato che in materia di termini processuali, è prorogato per leggeunicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelliindicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato;
Parole chiave
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06/10/2025 della Corte d'appello di Veneziaudita la relazione svolta dal Presidente Ignazio Pardo;Ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTOCon sentenza in data 6 ottobre 2025, con termine di deposito di giorni 30, la Corte diappello di Venezia confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona che avevacondannato El Harti Mehdi alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto ditentata rapina allo stesso contestato.Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputatocon atto depositato il 22 dicembre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibile perchè proposto tardivamente e tale va dichiarato conprocedura de plano ai sensi dell'art. 591 comma 2 cod. proc. pen..Ed invero il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza emessa in data 6 ottobre2025 (e depositata il 15-10-25) scadeva il successivo 5 novembre 2025 dal quale ai sensidell 'art. 585 cod. proc. pen. decorreva il termine di giorni 45 per il depositodell'impugnazione; ne consegue che termine finale per la proposizione del ricorso percassazione era quello del 20 dicembre 2025 mentre nel caso in esame l'impugnazionerisulta depositata solo il successivo giorno 22 dicembre 2025.Nè rileva in alcun modo che il giorno 20 dicembre cadesse di sabato; ed invero alproposito è stato affermato che in materia di termini processuali, è prorogato per leggeunicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelliindicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato;
è,dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod.proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base allaquale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo- essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessitàdi una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degliinteressi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2,n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469 - 01).Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di unasomma che, valutati i profili di colpa, si determina in euro 3.000 in favore della cassa delleammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il PresidenteIGNAZIO PARDO