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Ordinanza — n. 13429/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for non-appealable sentencing judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentencing judgment derived from a plea bargain, which is not appealable under the new procedural code. The defendant argued for acquittal and general mitigating circumstances, but the law restricts appeals to specific grounds like legal qualification or penalty illegality. Consequently, the court rejected the arguments regarding responsibility and generic mitigation as outside the permissible scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments based on plea agreements are inadmissible except for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing judgment general mitigation procedural code attenuazione della pena recidiva nell'infrazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve esseredichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve esseredichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

el GIP TRIBUNALE di Foggiaudita la relazione svolta dal Presidente Ignazio Pardo;Ricorso trattato de plano.RITENUTO IN FATTOIl Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia con sentenza ex art.444 cod. proc. pen. in data 20 settembre 2024 applicava a Castriotta Giuseppe la penaconcordata tra le parti in ordine al reato di tentato riciclaggio allo stesso ascritto.Avverso la sentenza di patteggiamento proponeva appllo il difensore dell'imputatolamentando mancata assoluzione ed omessa concessione delle attenuanti generiche.La Corte di appello di Bari, rilevato trattarsi di sentenza non appellabile, trasmetteva gliCONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena che deve esseredichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sullaresponsabilità e sulle attenuanti generiche sono inammissibili.Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputatopossono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena soloper motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra larichiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casiper i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno2018, n.38235). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/04/2026Il PresidenteIGNAZIO PARDO