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Sentenza — n. 13402/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for bribery, rejecting procedural violation claims.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13402/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for bribery under Article 318 of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules and failed to properly motivate its findings regarding the bribery charge. The court rejected these claims, affirming that the appellate court correctly assessed the intercepted conversations and internal acquittals to establish the corrupt agreement.

Regesto Legislator

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The Court of Cassation may declare an appeal inadmissible if the appellate court's reasoning sufficiently addresses the alleged procedural violations and evidentiary gaps without requiring a new trial.

Parole chiave

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bribery conviction procedural violation inadmissible appeal intercepted conversations corrupt agreement motivation vices Cassation review corruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 318 cod. pen.
ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilitàper il residuo capo S) di imputazione, riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod.
art. 318 cod. pen
ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilitàper il residuo capo S) di imputazione, riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza del 03/12/2024 della Corte di Cassazione
Sentenza del 08/04/2021 del Tribunale di Caltanissetta
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Testo completo

di appello di Caltanissettavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, aisensi dell’art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo,che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;udito l’avv. Enrico Trantino, difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento delricorso.RITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta – giudicando aseguito di annullamento con rinvio della precedente pronuncia emessa in data 17/01/2024disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 03/12/2024 e in parziale riforma dellasentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta emessa in data08/04/2021 – confermava il giudizio di responsabilità di responsabilità per il reato di cuiall’art. 318 cod. pen. nei confronti di Lipari Liborio, così riqualificato il capo S) di imputazioneda parte del giudice di primo grado e, tenuto conto della già dichiarata estinzione perprescrizione del delitto di istigazione alla corruzione di cui al capo R), rideterminava la penainflitta in anni tre di reclusione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lipari Liborio, tramite ildifensore di fiducia, articolando ununico motivo con il quale si deducono la violazione dell’art.627, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilitàper il residuo capo S) di imputazione, riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 318 cod. pen.La Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, si sarebbe limitata a considerare lemedesime conversazioni intercettate già ritenute non idonee dai giudici di legittimità afondare il giudizio di responsabilità.La sentenza impugnata ripropone gli identici argomenti della precedente pronunciaannullata, integrandoli con altri due elementi: uno estraneo alla supposta dinamica corruttivae l’altro per il quale sussiste un giudicato interno assolutorio.La corte territoriale ha in primo luogo attribuito rilievo alle dichiarazioni di GiovanniBaglio che, tuttavia, già il Tribunale del riesame ha ritenuto non idoneo ai fini dellasussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui al capo S) per il quale, con ordinanzadel 26 luglio 2018 (allegata al presente ricorso), ha pertanto disposto la revoca della misuracautelare applicata all’odierno ricorrente.Da tale portato dichiarativo emerge semplicemente che Davide Iannello avevaconsigliato a Lipari di avvalersi della consulenza di Dario Ticali il quale, a sua volta, avevasuggerito all’odierno ricorrente di consorziarsi in ATI con la società Multiecoplast per poterepartecipare alla gara di appalto relativa alla raccolta di rifiuti solidi urbani del comune di SanCataldo.Baglio non ha mai alluso a patti corruttivi e non ha mai parlato di accordi economici traLipari e Davide Iannello.La Corte di appello ha ritenuto che l’adesione di Lipari al consiglio suggerito da Iannellorappresentasse un primo elemento a supporto del contestato accordo illecito, consistentenella promessa da parte di Lipari di assumere presso la propria azienda (Ecolgest s.r.l.)familiari e persone gradite a Iannello Paolo (padre di Davide), dirigente dell’U.T.C. delcomune di San Cataldo.Secondo la difesa ricorrente, tuttavia, l’operato di Davide Iannello, per come riferito daBaglio, non ha alcun rilievo in quanto non ha dato origine ad un accordo economico, è deltutto avulso dallo schema corruttivo contestato in imputazione e non può pertanto sorreggerel’ipotesi accusatoria.Del resto, il consiglio fornito da Davide Iannello, grazie al quale la società di Lipari siconsorziò con la Multiecoplast, è precedente al termine ultimo fissato per la presentazionedelle offerte fissato per il giorno 12 febbraio 2016 e la conversazione intercettata prog. 1342dell’ 8 aprile 2017 contiene espresso riferimento ad iniziative “gratuite”, sicchè almeno sinoall’aprile 2017 non vi è stata alcuna intesa volta a consegne -o promesse- di utilità, connesseall’operato di Davide Iannello.La Corte di appello ha poi ha valorizzato il colloquio intercorso tra Iannello padre eIannello figlio del 26 febbraio 2017 nel quale i due parlano della assunzione del figlio diMedico Cataldo presso la società Lipari, indicandolo come prova dell’adesione di Lipariall’accordo corruttivo, dimenticando, tuttavia, che la prima sentenza di appello annullata conrinvio in sede di legittimità aveva assolto Medico Cataldo proprio dal reato di cui al capo S)qui in esame; tale epilogo assolutorio, ormai coperto da giudicato, rende quindi totalmentepriva di rilevanza la conversazione intercettata.Quanto alle ulteriori captazioni a partire dal marzo 2017 richiamate nella sentenzaimpugnata (pagg. 16 ss) e cioè quelle considerate dalla prima sentenza di appello annullatacon rinvio dai giudici di legittimità per vizio di motivazione, già con l’atto di gravame si eraprospettato che tali dialoghi, intervenuti in un contesto puramente domestico, contengonoriferimenti ad una possibile assunzione della nuora di Iannello Paolo e alla ipotesi di unrapporto di consulenza in favore di Iannello Davide ma nulla dicono in ordine al fatto che laproposta di tali utilità fosse stata effettivamente formulata a Lipari e da lui accettata; nonemerge dai colloqui alcuna adesione dell’imputato alle aspettative degli Iannello qualecorrispettivo per pilotare la gara di appalto in suo favore, essi dunque registrano mereaspirazioni ed aspettative; non vi è una sola conversazione che coinvolga direttamente Liparie le evidenze disponibili restituiscono il dato oggettivo ed incontestabile che nessuno deifamiliari di Iannello è mai stato assunto alle dipendenze di Lipari.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo di ricorso affetto da genericità.2. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, quando siritenga inadempiuto l'obbligo della motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare ilproprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nellasentenza di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste diintegrazione sul piano motivazionale e non potendo fondare la nuova decisione sugli stessiargomenti ritenuti illogici o carenti; resta, tuttavia libero di pervenire - sulla scorta diargomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando ecompletando quelle già svolte- allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata,poiché conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di meritorelativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capodella sentenza colpito da annullamento (ex multis:

Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini,Rv. 277999; Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066; Sez. 6, n. 19206 del10/01/2013, Di Benedetto, Rv. 255122; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv.254830; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242).3. Tanto premesso, la Corte di appello ha formulato un nuovo giudizio affrontandocompiutamente il profilo di criticità evidenziato nella pronuncia di annullamento con rinvio(vizio di motivazione in ordine alla prova del patto corruttivo) e ha colmato la lacunaargomentativa del precedente provvedimento dando conto di come la valutazione delleevidenze disponibili rivelassero l’effettiva conclusione di un accordo illecito tra Liborio Liparie Paolo Iannello che prevedeva, uale corrispettivo dell’inquinamento della gara appalto perla raccolta di rifiuti, l’assunzione alle dipendenze della propria azienda di familiari di Iannelloe la costituzione di un rapporto di consulenza con il figlio di quest’ultimo.

A tale conclusione è pervenuta all’esito della dettagliata ricostruzione delle fasi dellagara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti e della valutazione complessivadell’intero compendio probatorio (tra le quali le dichiarazioni del tecnico comunale GiovanniBaglio e le attività captative), escludendo - come richiesto di verificare dai giudici dilegittimità alla luce delle deduzioni difensive devolute in sede di appello - che leconversazioni intercettate nel loro intrinseco contenuto e nella loro progressiva sequenzae alle quali Liborio non aveva mai aderito; ha inoltre argomentato che la promessa,effettivamente intervenuta, non aveva avuto concreta esecuzione sol perché l’evolversi delleindagini (l’arresto del tecnico comunale Giovanni Baglio e le disposte perquisizioni) avevacautelativamente indotto Iannello a desistere dall’ottenere concretamente quanto a luipromesso da Lipari.La difesa ricorrente non si confronta con tale articolato apparato argomentativo, in lineacon la direttrice tracciata in sede di annullamento dai giudici di legittimità che hannodemandato alla Corte di appello il compito di verificare se ed in che termini vi era stataconclusione del patto corruttivo.Il ricorso, si limita, in primo luogo, a valutare isolatamente, estrapolandolo dalcomplessivo contesto fattuale, le dichiarazioni di Giovanni Baglio che certamente, di per sésole, appaiono di valore neutro ma alle quali la Corte di appello, alla stregua dellesuccessive risultanze captative, ha attribuito rilievo sottolineando come tale portato narrativo,pur non dimostrando il patto corruttivo, dava conto della creazione da parte di Lipari, supreciso suggerimento del figlio del corrotto, di una situazione fattuale (costituzione in ATI conla società Multiecoplast) che gli aveva consentito di partecipare alla gara di appalto per laquale non possedeva requisiti ed il cui inquinamento emergeva in chiaro dalla conversazioniintercettate.La difesa parimenti non si confronta affatto con il tenore dei numerosi dialoghi captati ela loro peculiare concatenazione, come riportati ed interpretati nella sentenza impugnata edassume che si tratterebbe di colloqui tra i componenti della famiglia Iannello intervenuti inambiente domestico, significativi di aspettative di assunzioni o consulenze mai promesse daLipari.Trattasi di rilievo che non solo è pedissequamente reiterativo dell’atto di appello mache, di fatto, finisce per proporre surrettiziamente un diverso apprezzamento ed una unalettura alternativa delle conversazioni telefoniche intercettate che i giudici di secondo gradohanno valutato nel loro reale contenuto, interpretandole in modo del tutto logico e coerenterispetto al tenore testuale, al contesto in cui esse si inseriscono e al restante corredocircostanziale.Va ricordato e ribadito che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione delgiudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggioadoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cui esso siacriptico o cifrato, di talchè con il ricorso per cassazione è possibile prospettare unainterpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice dimerito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto siastato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile(Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo, Sez.1, n. 22336 del 23/03/2021, La Torre, non mass.); va ulteriormente ricordato che ledichiarazioni, auto ed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo esseredall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. U, 22471/15 cit.; Sez. 5, n. 48286 del12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414).Ebbene, la sentenza impugnata analizza il tenore e la sequenza delle conversazioniintercettate (riportate, si badi, nel loro contenuto integrale) concatenandole logicamente traloro e contestualizzandole all’interno delle varie fasi di avvicendamento della procedura digara ad evidenza pubblica che vedeva la partecipazione anche della società Ecolgest s.r.l.riconducibile all’imputato Lipari.Delinea dapprima i colloqui registrati nel gennaio 2017 (uno dei quali aventeinterlocutore lo stesso Lipari), letti come significativi di una assai singolare strategiaelaborata congiuntamente dall’odierno ricorrente e da Paolo Ianello (all’epoca responsabileunico del procedimento relativo alla gara di appalto per la raccolta dei rifiuti) volta asovvertire gli esiti della graduatoria non favorevole a Lipari; pone quindi in rilievo lasuccessiva e peculiare conversazione nella quale Iannello candidamente riferiva chel’aggiudicazione dell’appalto a Lipari era esclusivamente frutto della sua opera ( “seprende… l’appalto è per me!”), per poi riportare una serie di conversazioni dalle qualiemergeva cristallina la promessa di utilità da parte di Lipari a Paolo Iannello, qualecontroprestazione per l’inquinamento a suo favore del normale corso della gara.Anche a volere prescindere dalla manifestata disponibilità concreta ed immediata diLipari alla assunzione del figlio del tecnico comunale Cataldo ricavabile dal colloquio intercettato il 26 febbraio 2017 che la difesa ricorrente indica come priva di rilevanza inragione della intervenuta assoluzione dello stesso Cataldo, la Corte di appello ponel’accento su plurime conversazioni successive attestanti, sul piano logico, il già perfezionatoaccordo intercorso tra l’odierno ricorrente e Lipari che aveva avuto ad oggetto non solo l’assunzione della nuora di quest’ultimo alle dipendenze della Ecolgest s.r.l.(che dovevaessere solo concordata tra i due nelle sue specifiche modalità operative, con contratto atempo indeterminato part time, prestazione nella forma dello smart working e retribuzionenetta di 1000,00 euro mensili e nella sua concreta attuazione temporale per evitare di finirenel mirino degli investigatori), ma anche la stipula di un contratto di consulenza in favore delfiglio Davide di costui, già definito nell’an e solo da determinare con riferimento alla suadurata e all’entità del compenso ( progr. 1186:

“ lui lo sapeva che Letizia doveva essere… ladoveva fare …. ora era pericoloso fare una cosa del genere….gli deve fare un contratto dicollaborazione per mio figlio.. gli devono dare 1000 euro al mese… netti … consulente… ”;progr. 1342: “ Davide… no… è sottinteso… è esplicito…”; progr.1361: “ quello di Letizia lo sa…. c’è l’accordo con mio figlio Davide…”; progr 6096: “ facciamo un rapporto di consulenzaquinquennale”).Alla luce di tale articolato apparato argomentativo, saldamente ancorato al compendioprobatorio, anche di natura captativa, può dunque conclusivamente affermarsi che la Cortedi appello, all’esito della nuova valutazione delle risultanze istruttorie nel loro complesso, hacorrettamente assolto all’onere motivazionale sul tema della prova del patto corruttivocolmando il vizio rilevato dai giudici di legittimità.4.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado digiudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA BORIO ANNA MARIA DE SANTIS