Sentenza — n. 13399/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RobertoPatscot, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore della parte civile ricorrente Avv. Massimo Gagliardo, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di Giuseppe Milotta Avv. Marco Sabatini, in sostituzionedell’Avv. Vincenzo Abate, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo, inriforma della sentenza del Tribunale di Trapani, assolveva l’imputato GiuseppeMilotta dal reato di truffa ascrittogli per insussistenza del fatto e per l’effettorevocava le statuizioni civili.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 192 cod. proc. pen, art. 652 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13399/2026 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), mentre Onofrio Mancuso si è costituito partecivile all’udienza del 7 ottobre 2022.3. Secondo il diritto vivente, qualora il giudice di appello riformi totalmentela decisione di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione dicolpevolezza dell’imputato, il giudice di secondo grado «ha l’obbligo didimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o incoerenza, nonessendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizioneassolutoria in quella di condanna» (Sez.
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ito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RobertoPatscot, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore della parte civile ricorrente Avv. Massimo Gagliardo, che haconcluso per l’accoglimento del ricorso;udito il difensore di Giuseppe Milotta Avv. Marco Sabatini, in sostituzionedell’Avv. Vincenzo Abate, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 20 giugno 2025 la Corte di appello di Palermo, inriforma della sentenza del Tribunale di Trapani, assolveva l’imputato GiuseppeMilotta dal reato di truffa ascrittogli per insussistenza del fatto e per l’effettorevocava le statuizioni civili.2.
Ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilitàcivile, la parte civile Onofrio Mancuso, a mezzo del proprio difensore di fiduciamunito di procura speciale, chiedendo l’annullamento della sentenza in ragione ditre distinti motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazioneagli artt. 192 cod. proc. pen. e 640 cod. pen.La Corte territoriale non ha valutato adeguatamente la prova decisivacostituita dal verbale di conciliazione del 14 aprile 2017, omologato dal notaio,con cui Giuseppe Milotta ha conseguito la titolarità del fondo per usucapione,dichiarando falsamente di averne maturato il possesso ininterrotto edultraventennale.Secondo la sentenza impugnata non vi sarebbe stata una condottafraudolenta di Milotta, il quale, partecipando al verbale di conciliazione con glialtri coeredi del fratello e ottenendo così la titolarità dell’intero fondo, nonavrebbe causato alcun danno a Onofrio Mancuso.In realtà quest’ultimo, in data 27 giugno 1996, aveva ottenuto ladisponibilità del fondo di Casale Bianco in virtù di un preliminare di vendita,dietro pagamento della somma di lire 285.000.000.Il contratto definitivo, pur avendo i fratelli Milotta assicurato il consenso allavendita e, falsamente, la libertà dell’immobile da vincoli pregiudizievoli, non fumai stipulato, poiché si diede atto che il fondo non poteva essere venduto, divisoo frazionato, a causa di un vincolo trentennale di indisponibilità, decorrente dalladata dell’acquisto dei fratelli Milotta, e di altri vincoli reali.La parte civile, poco prima che Milotta ottenesse fraudolentementel’accertamento della proprietà del terreno, aveva promosso l’azione per accertarel’acquisto del fondo per usucapione, ma il giudice civile aveva rigettato ladomanda, stante il mancato completamento del ventennio, interrotto dall’avvio,in data 18 giugno 2015, della stessa procedura di mediazione da parte diGiuseppe Milotta, ove questi falsamente dichiarava il possesso continuativo.Con l’atto di mediazione, dunque, si è realizzata la truffa (circostanza nonesclusa dalla decisione del giudice civile) e Milotta così conseguì un ingiustoprofitto, cagionando un danno economico a Mancuso, corrispondente alla sommaversata dallo stesso in forza del preliminare.Inoltre, a seguito di tutte le azioni fraudolente poste in essere da Milotta(iscrizioni giudiziali, pignoramenti ed altri vincoli reali che hanno impedito lastipula del definitivo e il riconoscimento della proprietà per usucapione), ilricorrente subisce tuttora un ingente danno economico, continuando a essere unmero detentore del terreno.2.2.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà internae la manifesta illogicità della motivazione: pur disponendo del medesimocompendio probatorio, la Corte di appello ha assolto l’imputato senza fornire unamotivazione rafforzata.2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione del diritto di difesadella parte civile, avendo la Corte di appello pronunciato sentenza assolutoriasenza considerare le argomentazioni della stessa parte, violando così il principiodel contraddittorio.2.4. Il ricorrente ha poi depositato memoria difensiva e memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore generale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato.2. Va premesso che, nel caso di specie, non è applicabile il disposto dell’art.573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre2022, n. 150 («Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, ilgiudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile,rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civilecompetente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nelprocesso penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile»).Le Sezioni Unite, infatti, hanno statuito che detta norma si applica alleimpugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei qualila costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre2022, data di entrata in vigore della disposizione (Sez.
U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036 – 01), mentre Onofrio Mancuso si è costituito partecivile all’udienza del 7 ottobre 2022.3. Secondo il diritto vivente, qualora il giudice di appello riformi totalmentela decisione di primo grado, sostituendo all’assoluzione l’affermazione dicolpevolezza dell’imputato, il giudice di secondo grado «ha l’obbligo didimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o incoerenza, nonessendo altrimenti razionalmente giustificato il rovesciamento della statuizioneassolutoria in quella di condanna» (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino,Rv. 231679 – 01), mentre, nel caso contrario di riforma in senso assolutoriodella sentenza di condanna di primo grado (come quello di cui si tratta), ilgiudice non è tenuto, come nel caso di sovvertimento di una sentenzaassolutoria, a strutturare la motivazione della propria decisione in manierarafforzata, ma deve comunque svolgere una critica argomentata che abbia unarigorosa forza persuasiva e fornisca una razionale giustificazione della difformeconclusione adottata, anche riassumendo, laddove necessario, la provadichiarativa decisiva (Sez.
U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv.272430 – 01; in senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 7815 del 08/01/2025,N., Rv. 287634 – 01).La sentenza impugnata non si è attenuta a detto principio: a fronte delleampie argomentazioni del Tribunale, la Corte d’appello ha assolto GiuseppeMilotta con ampia formula liberatoria (“il fatto non sussiste”) avente efficacia digiudicato (art. 652 cod. proc. pen.), ritenendo erroneamente insussistente unqualsiasi danno patrimoniale arrecato da Milotta alla parte civile.3.1. La Corte d’appello ha obliterato un dato fondamentale rimarcato nellaprima sentenza sulla base di ampia produzione documentale, costituito dal fattoche il fondo promesso in vendita a Mancuso con il preliminare del 27 giugno1996 era gravato di ipoteche, sequestri e pignoramenti, situazione taciuta daMilotta, che aveva garantito la piena libertà del fondo da vincoli pregiudizievoli.Questo solo fatto – come evidenziato dal Tribunale – precluse la stipulazionedel contratto definitivo, in vista del quale, in sede di stipula del preliminare, laparte civile aveva corrisposto il prezzo pattuito per la vendita (285 milioni dilire), con versamento immediato della somma di 140 milioni di lire (l’unicamenzionata nella sentenza impugnata), di ulteriori 45 milioni a mezzo di titoli dicredito con scadenza 28 febbraio 1997 e di 100 milioni di lire mediante accollodei debiti gravanti su Francesco Laudicina e discendenti dai precedentipreliminari di vendita del fondo.Giuseppe Milotta era proprietario originario del fondo e tutti i preliminarisuccessivi, compreso quello del 27 giugno 1996, erano stati subordinati al suoconsenso, ragion per cui il Tribunale ha affermato che Milotta ha conseguito uningiusto profitto, incassando denaro, direttamente o indirettamente, da Mancuso.La Corte d’appello non ha considerato che la somma di £ 285.000.000costituiva il prezzo della vendita e non già il corrispettivo per la sola presa dipossesso del fondo avvenuta dopo la stipula del preliminare.3.2.
La motivazione della sentenza impugnata è poi illogica anche nella partein cui afferma che il verbale di conciliazione del 14 aprile 2017 si limitò a“regolare vicende interne tra coeredi”, ignorando che la falsa dichiarazione diGiuseppe Milotta circa il possesso continuativo, pacifico e ininterrotto del fondoper venti anni consolidò la impossibilità per il promissario acquirente didiventarne proprietario.Grazie a quel verbale, omologato dal notaio, fu riconosciuto l’acquisto perusucapione del fondo da parte di Giuseppe Milotta.Il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di truffa, anche in questa secondafase, sulla base del principio secondo il quale, ai fini della configurabilità deldelitto di truffa, non è necessaria l'identità fra la persona indotta in errore e lapersona che ha subito il danno patrimoniale, purché, anche in assenza di contattidiretti fra il truffatore e il truffato, sussista un nesso di causalità tra l'induzione inerrore, il profitto ed il danno (Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv.288647 – 03;
Sez. 2, n. 45599 del 30/10/2024, Cucinotta, Rv. 287155 – 01;Sez. 2, n. 8653 del 23/11/2022, dep. 2023, Papais, Rv. 284438n – 01; Sez. 2, n.43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304 – 01; Sez. 2, n. 43143 del17/07/2013, Saracino, Rv. 257495 – 01).4. In questa sede, tuttavia, l’unico profilo di cui si tratta è quello dellaresponsabilità civile e ciò che rileva è l’indubbio pregiudizio patrimoniale cheOnofrio Mancuso ha patito in ragione delle condotte contestate a GiuseppeMilotta, secondo la precisa ricostruzione dei fatti da parte del primo Giudice,contrastata dalla Corte d’appello con argomentazioni generiche e smentite dacircostanze pacifiche.
Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, aisensi dell’art. 622 del codice di rito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cuirimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado dilegittimità.Così deciso il 05/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino