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Ordinanza — n. 13391/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as withdrawn due to lower court correcting material error and granting requested benefits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the Tribunal of Chieti corrected a material omission in its judgment by granting the requested benefits. The appellant had previously withdrawn the appeal after the lower court fixed the error regarding the conditional suspension of the penalty. Consequently, the withdrawal was deemed valid due to the loss of interest, which was not attributable to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 130 c.p.p.: When a judge omits to grant a requested benefit in a plea-bargain sentence due to a mere oversight, the error is material and can be corrected, rendering any subsequent appeal inadmissible if the appellant withdraws it due to the resulting loss of interest.

Parole chiave

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material error correction conditional suspension of penalty plea bargain agreement inadmissible appeal withdrawal of appeal loss of interest Italian criminal procedure diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per l’intervenuta rinuncia all’impugnazione avendo ilTribunale di Chieti con ordinanza in data 14/11/2025 provveduto a correggere l’erroremateriale per omissione contenuto nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (sul punto:Sez.
Art. 130 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile per l’intervenuta rinuncia all’impugnazione avendo ilTribunale di Chieti con ordinanza in data 14/11/2025 provveduto a correggere l’erroremateriale per omissione contenuto nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, Pompa
Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti
Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S.
Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, Dajani
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Testo completo

data 22/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;a seguito di trattazione con procedura de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. D’Amario Fabio impugna la sentenza del Tribunale di Chieti in data 22/10/2025pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con tre motivi, tra loro connessi, denuncia la mancata correlazione tra richiesta esentenza, l’omessa statuizione in ordine alla richiesta di concessione dei benefici dellasospensione condizionale della pena e della non menzione, oggetto di accordo tra le parti ela concedibilità della sospensione condizionale avuto riguardo allo stato di incensuratezzadell’imputato.2.

Il ricorso è inammissibile per l’intervenuta rinuncia all’impugnazione avendo ilTribunale di Chieti con ordinanza in data 14/11/2025 provveduto a correggere l’erroremateriale per omissione contenuto nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. (sul punto:Sez. 3, n. 3741 del 14/12/2020, dep. 2021, Pompa, Rv. 280872 – 01, secondo cui, in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivodella sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensionecondizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttaviadesumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configuraun'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio,può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.), ed ha concesso all’imputato ibenefici richiesti.3.

Da ciò la rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivanteda causa non imputabile al ricorrente, che non comporta la condanna al pagamento dellespese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende,in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione, non configuraun'ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 5,n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 – 01; Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026,Dajani, Rv. 289223 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI ANDREA PELLEGRINO