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Ordinanza — n. 13390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after 45-day limit expired despite procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on December 12, 2025, exceeding the statutory 45-day deadline. The appellant argued for a time extension due to the appellate court's handling of the case without his participation. The Court rejected this, ruling that the appellant could not claim 'judgment in absence' since no timely participation request was made under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.; Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.: An appellant cannot claim a time extension for filing a cassation appeal if they failed to request participation in the appellate hearing within the prescribed period.

Parole chiave

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cassation appeal tardiness time limit judgment in absence participation request istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen.
Art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
art. 648 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv.288449
(Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv.288449 – 01).3.
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Testo completo

ologna in data 16/09/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Lucia Aielli;a seguito di trattazione con procedura de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Variba Antonio impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna in data16/09/2025 con quale, all’esito di giudizio cartolare, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, dichiarata l’estinzione del reato di cui al capo b) (art. 55, comma 9, D.l.vo213/07), è stata rideterminata la pena con riferimento al delitto di cui al capo a) (art. 648 cod.pen.).Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo con un unicomotivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile per tardività.Si è in presenza di sentenza depositata nel termine di quaranta giorni (in scadenza il26/10/2025: termine, nella fattispecie, rispettato essendo stata la motivazione depositata incancelleria il 22/10/2025), in relazione al quale l’impugnazione andava proposta – ai sensidell’art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. – entro quarantacinque giorni da tale data(termine di proposizione in scadenza il 10/12/2025).Il ricorso, in realtà è stato presentato solo in data 12/12/2025 ed è dunque tradivo.Va solo aggiunto che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, in tema di impugnazioni, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato inassenza" nel caso in cui il giudizio di appello sia stato trattato - come nella fattispecie - conprocedimento camerale non partecipato e non risulti avanzata tempestiva istanza dipartecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., posto che, in tale eventualità, ilprocesso è celebrato senza la fissazione di un'udienza cui il predetto abbia diritto dipartecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso nonpotrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previstodall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso, Rv.288449 – 01).3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI ANDREA PELLEGRINO