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Ordinanza — n. 13389/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for lack of motivation regarding plea bargain acquittal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific reasoning concerning acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the lower court failed to verify the absence of statutory acquittal causes. The court ruled that such appeals are inadmissible when the judgment merely confirms the parties' agreement without violating specific statutory requirements for appealability.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; In appeals against plea bargain sentences, a lack of motivation regarding acquittal grounds is inadmissible if the judgment simply ratifies the parties' agreement without violating specific statutory appeal requirements.

Parole chiave

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plea bargain appeal lack of motivation acquittal grounds inadmissible appeal procedural defect motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Milano indata 11/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 444 cod. proc. pen
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Milano indata 11/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01
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Testo completo

ocedura de plano.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX impugna la sentenza del Tribunale di Milano indata 11/11/2025 pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.Con un unico motivo propone ricorso per cassazione per denunciare la mancanza dimotivazione in relazione alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129cod. proc. pen.2. Il ricorso è inammissibile alla luce dell’orientamento di legittimità che ha spiegatoche «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso lasentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per lamancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso chel'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limital'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamenteindicate» (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).A ciò si aggiunga che tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti erecepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la leggericonosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse indiscussione con il ricorso per cassazione, così che, a loro riguardo, l’obbligo di motivazionedeve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positivavalutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti.3.

Da qui l’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delleammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIA AIELLI ANDREA PELLEGRINOIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.