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Ordinanza — n. 13299/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows civil appeal against non-prosecution due to lack of special power of attorney for the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13299/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the civil party's appeal against a lower court's decision to dismiss criminal proceedings due to a missing special power of attorney. The defense argued that a lawyer's signature on the complaint sufficed, but the court ruled that the specific power of attorney remains mandatory regardless of whether the complaint is filed via paper or the telematic portal. Consequently, the appeal was deemed admissible, and the case was remitted to the civil section of the Court of Cassation for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 336, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022: A special power of attorney is strictly required for a lawyer to file a private prosecution complaint on behalf of the victim, irrespective of the telematic filing method.

Parole chiave

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special power of attorney private prosecution complaint telematic filing portal civil party appeal procedural admissibility lawyer representation non-prosecution dismissal scambio di atti giuridici per via elettronica

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della personaoffesa costituita parte civile, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensidell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 337 cod. proc. pen.
dispone che «La querela è proposta mediantedichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta lavolontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».L’art. 337 cod.
Art. 39, disp. att. Cod. proc. pen.
la querela presentata da un incaricatodeve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e,quindi, ai sensi dell'art. 39 disp.
Art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022
Art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
P.Q.MVisto l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione alla Sezione civiledella Corte di cassazione.
art. 611 cod. proc. pen
Emilio Nicola Ricci - di fiduciaavverso la sentenza in data 19/9/2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod.
artt. 337 cod. proc.pen
per inosservanza degli artt. 337 cod. proc.pen.
art. 336 cod. proc. pen
Prima di procedere oltre occorre brevemente ricordare l’assetto normativo inmateria.L’art. 336 cod. proc. pen.
art. 337 cod. proc. pen
dispone che «La querela è proposta mediantedichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta lavolontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».L’art. 337 cod. proc. pen.
art. 111-bis cod. proc. pen
39 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, stabilisceche «Fermo quanto previsto da speciali disposizioni l’autenticazione della sottoscrizione diL’art. 111-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 38431 del 25/05/2023, D., Rv. 285036
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Testo completo

dall’avv. Emanuele Mancuso - di fiducianel procedimento penale nei confronti di:Cessari Andrea, nato a Roma il giorno 25/3/1987rappresentato ed assistito dall’avv. Emilio Nicola Ricci - di fiduciaavverso la sentenza in data 19/9/2025 del Tribunale di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NicolaLettieri, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;letta la memoria datata 19/3/2026 del difensore della parte civile Manuele Martelli, avv.Emanuele Mancuso, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata;letta la memoria trasmessa in data 19/3/2026 dal difensore dell’imputato, avv.

AndreaCessari, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso presentato dallaparte civile.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 19 settembre 2025 il Tribunale di Roma dichiarava non doversiprocedere nei confronti di Andrea Cessari in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 56, 635 cod.pen. in quanto l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela.La decisione risulta essere stata assunta sulla base del rilievo che la querela era statapresentata da soggetto terzo (nella specie il difensore) rispetto alla persona offesa e nonmunito di procura speciale.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore della personaoffesa costituita parte civile, deducendo, con motivo unico, violazione di legge ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 337 cod. proc.pen. e 39, disp. att. Cod. proc. pen.Rileva la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nell’assumere ladecisione impugnata non avendo tenuto conto del fatto che la necessità della procuraspeciale, rilasciata al fine del deposito della querela, non sussiste laddove il difensore venganominato in calce alla stessa ed apponga la sua sottoscrizione per autentica.

3. La difesa della parte civile ricorrente con memoria datata 19 marzo 2026 harichiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale la querela dotata di sottoscrizioneautenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad opera di unsoggetto diverso dal proponente.4. La difesa dell’imputato con memoria trasmessa in data 19 marzo 2026 hacontrobattuto alle argomentazioni del ricorrente evidenziando che l’atto di querela è statotrasmesso dal difensore della persona offesa attraverso il portale del processo penaletelematico, situazione che presuppone il conferimento di un titolo rappresentativo specifico inquanto il d.m. 13 gennaio 2021 stabilisce che presso le Procure della Repubblica il depositodella querela e della relativa procura speciale avviene mediante il portale del processopenale telematico quando l’atto è depositato dal difensore.

Da ciò ne conseguirebbe che ildifensore privo di procura speciale non era legittimato a depositare le querela con talemodalità e che per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La questione posta all’attenzione di questa Corte è quella della validità di un attodi querela avente sottoscrizione del querelante autenticata dal difensore e depositata daquest’ultimo, in assenza di una procura speciale, sul portale telematico.2. Prima di procedere oltre occorre brevemente ricordare l’assetto normativo inmateria.L’art. 336 cod. proc. pen. dispone che «La querela è proposta mediantedichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta lavolontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato».L’art. 337 cod. proc. pen. (per la parte qui di interesse) dispone testualmente alcomma primo che «La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agenteconsolare all'estero.

Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da unincaricato o spedita per posta in piego raccomandato», per poi aggiungere al quarto commache «L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo dellapresentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli attiall'ufficio del pubblico ministero».L’art. 39 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, stabilisceche «Fermo quanto previsto da speciali disposizioni l’autenticazione della sottoscrizione diL’art. 111-bis cod. proc. pen. (sempre per la parte qui di interesse) disponetestualmente:

«1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado delprocedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente conmodalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente lasottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

2. Ildeposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione ericezione, nonché l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, ancheregolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documentiinformatici.».Al quadro normativo descritto si aggiunge la norma transitoria di cui all’art. 87,comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022 che recita: «Sino al quindicesimo giorno successivo allapubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previstodal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati,il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3,del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicatadall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 delcodice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedurapenale e della relativa procura speciale …».3.

Deve, a questo punto, essere ricordato che questa Corte di legittimità – comecorrettamente evidenziato dalla parte ricorrente e dallo stesso Procuratore generale nellasua requisitoria scritta – ha avuto modo di chiarire nel suo massimo consesso, ancorché inepoca anteriore alla normativa riguardante il deposito di atti con modalità telematiche ma pursempre nella vigenza degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., che «La querela sottoscritta confirma autenticata dal difensore non richiede ulteriori formalità per la presentazione ad operadi un soggetto diverso dal proponente, che può effettuarla anche se non sia munito diprocura speciale.

Ne consegue che, in tal caso, il conferimento al difensore dell'incarico dipresentare la querela non necessita di forma scritta» (Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013,Cavalli, Rv. 255583-01) e, ancora, in tempi più recenti che «È valida la querela sottoscrittadalla persona offesa e, in calce, dal difensore che la ha depositata in Procura, consideratoche in virtù dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen. la querela presentata da un incaricatodeve essere munita dell'autenticazione della sottoscrizione da soggetto a ciò legittimato e,quindi, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., anche dal difensore, nominatoformalmente ovvero tacitamente» (Nella specie la Corte ha affermato che la nomina tacita èdesumibile anche dalla presentazione dell'atto all'autorità competente ad opera del legale eche l'autentica del difensore, autorizzato dall'art. 39 predetto, può ritenersi assolta daldifensore mandatario e depositante, che abbia apposto la sua firma sull'atto di querela diseguito a quella del titolare del diritto) (Sez. 6, n. 13813 del 26/03/2015, P.G. in proc.

Recce,Rv. 262966-01).4. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che la citata norma transitoria di cui all’art.87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022, non può ritenersi derogatrice del disposto dell’art. 337cod. proc. pen. ciò in quanto una lettura logica e sistematica del descritto complessonormativo e giurisprudenziale per la presentazione della querela non può portare a ritenereche per la presentazione della querela mediante modalità telematiche che, come visto,danno certezza assoluta circa i tempi, i modi e l’identificazione di chi procede a dettapresentazione, sia richiesto un quid pluris rispetto a quello previsto per le modalità cartolari.Non avrebbe, infatti, senso alcuno prevedere che per la presentazione “cartacea”dell’atto di querela della persona offesa, con sottoscrizione autenticata da parte deldifensore, non occorre che sia conferita alcuna procura speciale per tale adempimento aldifensore stesso, mentre in caso di analogo adempimento, ma con modalità “telematiche”, lapresenza di detta procura speciale sia comunque richiesta.Da quanto evidenziato ne consegue che il richiamo alla “relativa procura speciale”contenuto nell’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022, non può che leggersi con riferimentoal sopra citato art. 336 cod. proc. pen. che prevede che la “dichiarazione” con la quale simanifesta la volontà che si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato può esserefatta o personalmente o a “mezzo di procuratore speciale”.Pertanto, la “procura speciale” richiamata dall’art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n.150/2022 non può che essere quella per la “dichiarazione” di volersi querelare qualora l’attonon sia sottoscritto direttamente dalla persona offesa e non certo quella finalizzata adelegare al difensore il materiale deposito dell’atto nel portale telematico di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen.Le modalità di presentazione e di conseguente utilizzazione della querela sonostate, pertanto, nel caso in esame, da ritenersi assolutamente corrette, il che rendeammissibile il ricorso presentato dalla parte civile Manuele Martelli.5.

Occorre a questo punto evidenziare che nel caso in esame la decisioneimpugnata riguarda solo gli interessi civili e che ci si trova in presenza di una costituzione diparte civile successiva al 30 dicembre 2022, con la conseguenza che - come statuito daSez. U, n. 38431 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01 - si rende applicabile il dispostodell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. che testualmente dispone: «Quando la sentenzaè impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, sel’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudiceo alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le proveacquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».Ne consegue che, in adempimento di quanto prescritto dalla disposizione da ultimorichiamata, deve essere disposto il rinvio per la prosecuzione del procedimento allacompetente Sezione civile della Corte di cassazione.6.

La Cancelleria provvederà alla trasmissione degli atti al Primo Presidente diquesta Corte per l’ulteriore seguito. P.Q.MVisto l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., rinvia per la prosecuzione alla Sezione civiledella Corte di cassazione. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti al PrimoPresidente.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA ALMA PIERO MESSINI D'AGOSTINI