Sentenza — n. 13296/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello di L’AquilaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Laura Condemi cheha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio l’impugnatasentenza, con contestuale trasmissione alla Corte d’appello di L’Aquila perchéprovveda in conformità con le disposizioni contenute nell’art. 554 quater cpp.1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza predibadittimentale do non luogo a procedere emessain data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Vasto nei confronti di VincenzoVentrella e Valentina Maccarone, appellata dal Procuratore della Repubblica,ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essiascritti (artt. 633 e 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.) e, per l’effetto,li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multaciascuno.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 554-quater cod. proc. pen, art. 54 cod. pen, art. 554-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 554 quater cpp.1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza predibadittimentale do non luogo a procedere emessain data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Vasto nei confronti di VincenzoVentrella e Valentina Maccarone, appellata dal Procuratore della Repubblica,ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essiascritti (artt. 633 e 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.) e, per l’effetto,li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multaciascuno.2.
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la sentenza del 24/10/2025 della Corte di appello di L’AquilaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria della Sostituta procuratrice generale Laura Condemi cheha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio l’impugnatasentenza, con contestuale trasmissione alla Corte d’appello di L’Aquila perchéprovveda in conformità con le disposizioni contenute nell’art. 554 quater cpp.1. Con sentenza del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di L’Aquila, inriforma della sentenza predibadittimentale do non luogo a procedere emessain data 6 settembre 2024 dal Tribunale di Vasto nei confronti di VincenzoVentrella e Valentina Maccarone, appellata dal Procuratore della Repubblica,ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati ad essiascritti (artt. 633 e 639-bis, 635, comma secondo, cod. pen.) e, per l’effetto,li ha condannati alla pena di mesi nove di reclusione ed euro ottanta di multaciascuno.2.
Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazioneentrambi gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto,con il quale eccepiscono la violazione dell’art. 554-quater cod. proc. pen. peravere la corte territoriale pronunciato sentenza di condanna esorbitando daipoteri decisori previsti in caso di appello del P.M. contro una sentenza di nonluogo a procedere, utilizzando il modulo camerale dell’appello come sostitutivodell’intero giudizio di primo grado, senza rimettere la causa al tribunalemonocratico in diversa composizione; in subordine, lamentano la violazionedell’art. 54 cod. pen. circa l’esclusione della causa di non punibilità, la omessarinnovazione probatoria, la mancanza di motivazione rafforzata a base dellapronuncia di condanna in riforma della sentenza di proscioglimento in primogrado.3.
Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente.A seguito dell’introduzione dell’udienza predibattimentale per i reati acitazione diretta, prevista dal d.lgs 150/22, il codice di rito è stato modificatonegli artt. 554-ter e 554-quater cod. proc. pen, che disciplinano,rispettivamente, i provvedimenti che il giudice può assumere all’esito di dettaudienza e i casi di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.Il comma 3 dell’art.554-quater cod. proc. pen., in particolare, prevedequali siano le opzioni decisorie percorribili dal giudice del gravame,disponendo, tra l’altro, che “in caso di appello del pubblico ministero, la corte,se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davantiad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronunciasentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato”.3.1.
Nel caso in esame, la Corte di appello, ritenendo di non poterconfermare la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, anzichéfissare una data per la celebrazione dell’udienza dibattimentale davanti adaltro giudice, ha riformato essa stessa la pronuncia emessa dal Tribunale diVasto a seguito dell’udienza ex art. 554-bis cod. proc. pen., condividendo leargomentazioni logico-giuridiche poste a base dell’impugnazione del pubblicoministero e dichiarando direttamente, all’esito del giudizio, la penaleresponsabilità degli imputati, con condanna alla pena ritenuta di giustizia.Ha in tal modo erroneamente applicato l’art. 554-quater cod. proc. pen.La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di L’Aquila perché provveda inconformità con le disposizioni contenute nella norma processuale diriferimento.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degliCosì deciso in Roma il 2 aprile 2026Il Presidente estensoreLuigi Agostinacchio