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Sentenza — n. 13294/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13294/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13294/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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8avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte di appello di NapoliEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso congiunto degli imputati.1. Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19 dicembre 2024, impugnata dagliimputati Agostino Salvati e Pasquale Palma, preso atto dell’accordo intervenutotra le parti, ha ridotto la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e ha dispostola confisca del motociclo SH 350 cc tg FH66080, in relazione al contestato reato dirapina aggravata in concorso.2.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, articolo 616 cod.proc. pen; Sentenza — n. 13294/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19 dicembre 2024, impugnata dagliimputati Agostino Salvati e Pasquale Palma, preso atto dell’accordo intervenutotra le parti, ha ridotto la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e ha dispostola confisca del motociclo SH 350 cc tg FH66080, in relazione al contestato reato dirapina aggravata in concorso.2.

Parole chiave

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art. 599-bis cod. proc. pen articolo 616 cod.proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19 dicembre 2024, impugnata dagliimputati Agostino Salvati e Pasquale Palma, preso atto dell’accordo intervenutotra le parti, ha ridotto la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
articolo 616 cod.proc. pen
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

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Testo completo

8avverso la sentenza del 21/11/2025 della Corte di appello di NapoliEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Raffaele Gargiulo cheha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso congiunto degli imputati.1. Con sentenza del 21 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in riformadella sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 19 dicembre 2024, impugnata dagliimputati Agostino Salvati e Pasquale Palma, preso atto dell’accordo intervenutotra le parti, ha ridotto la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e ha dispostola confisca del motociclo SH 350 cc tg FH66080, in relazione al contestato reato dirapina aggravata in concorso.2.

Propone ricorso per cassazione il comune difensore di fiducia degli imputaticon un unico atto, eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, conriferimento agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché l’erronea applicazione dell’art.240 cod. pen. e difetto di prova in ordine all’acquisto con il danaro illecitamentesottratto del motociclo oggetto di confisca.3. Il primo motivo, con il quale si censura il giudizio di equivalenza, anzichédi prevalenza, delle attenuanti generiche con le aggravanti e la recidiva contestataal Palma, è precluso dalla rinuncia al relativo motivo di appello, conseguente allarichiesta di concordato.A seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appelloex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è,infatti, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabilid'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla penain appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-biscod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma haeffetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio dilegittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, inquanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito delconcordato in questione sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenzarispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazionedella pena illegale (aspetti estranei al motivo di ricorso in esame; sul punto Sez.3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 01 e 02).4.

Il secondo motivo reitera questioni in fatto e in diritto adeguatamenteesaminate dalla corte di merito.È appena il caso di richiamare al riguardo la giurisprudenza di legittimità che,anche a Sezioni Unite, ha stabilito che il profitto, per rilevare ai fini della disciplinadella confisca, deve essere sempre accompagnato dal requisito della"pertinenzialità", inteso nel senso che deve derivare dal reato che lo presuppone,secondo il principio di "causalità" del reato rispetto al profitto (Sez. U, n. 31617del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, FisiaItalimpianti, Rv. 239924).

Inoltre, il collegamento reato-profitto deve esistereanche rispetto ai c.d. surrogati, cioè rispetto al bene acquisito attraversol'immediato impiego/trasformazione del profitto diretto del reato (Sez. U, n. 38691del 25/06/2009, Caruso; Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008,Miragliotta).4. La Corte di appello, in corretta applicazione di tali regole ermeneutiche,dopo aver enunciato una nozione di profitto che si estende anche al bene acquisitoespressamente le Sezioni unite Miragliotta, ha rimarcato che sussisteva la provadell’impiego del profitto nell’acquisto del motociclo Honda SH 350, dando atto delfatto che uno degli imputati aveva acquistato il bene, nell’immediatezza dellarapina, presso un rivenditore ed indicando gli ulteriori elementi probatori asostegno di tale assunto (il pagamento in contanti con mazzi da duemila eurociascuno, avvolti da fascette bianche utilizzate dall’ufficio postale).La censura tesa ad affermare nel caso in esame l’ipotesi di confisca perequivalente, negando che la misura si basi sulla nozione di profitto diretto,consiste, pertanto, in un tentativo di rilettura del compendio istruttorio, peraltrogenerico.5.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentoed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi Agostinacchio Sergio Beltrani