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Sentenza — n. 12912/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12912/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12912/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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le Bizzarro - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 30/12/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale datata 4/3/2026trasmessa del difensore del ricorrente, avv.

Regesto Legislator

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art. 8 d.lgs.n. 74/2000, art. 63 cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen, art. 335 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12912/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sopra indicata memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratoregenerale, la difesa del ricorrente ha sostanzialmente ribadito da un lato le argomentazionicontenute nel primo motivo di ricorso relative alla asserita inutilizzabilità erga alios delledichiarazioni rese in data 27 agosto 2025 dalla persona offesa Del Regno e, poi, quellecontenute nel secondo motivo di ricorso lamentando una non corretta lettura edinterpretazione degli eventi circa il fatto che il Bocciero avrebbe attuato una sorta di minacciaimplicita non essendo lo stesso neppure direttamente interessato nella vicenda.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Parole chiave

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frode nel pignoramento tentata estorsione carcerazione cautelativa divieto dell'arresto personale per debiti esecuzione per debiti coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 8 d.lgs.n. 74/2000
art. 63 cod. proc. pen
74/2000, motivo per il quale l’escussione dello stessoavrebbe dovuto essere interrotta ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen.
art. 210 cod. proc. pen
e ripresa con le garanziedi cui all’art. 210 cod.
art. 335 cod. proc. pen
art. 292 cod. proc. pen
art. 546 cod. proc. pen
e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod.
art. 273 cod.proc. pen
255460).Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen.
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Testo completo

le Bizzarro - di fiduciaavverso l’ordinanza in data 30/12/2025 del Tribunale di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale datata 4/3/2026trasmessa del difensore del ricorrente, avv.

Bizzarro.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Salerno ha confermato l’ordinanza in data 12 dicembre 2025 del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale della medesima città con la quale era stata applicata neiconfronti di Diego Bocciero la misura cautelare personale della custodia in carcere inrelazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata ex artt. 61 n. 2, 110, 629, comma2 in relazione all’art. 628, comma 3 n. 1, e 416-bis.1 cod. pen. commesso dall’ottobre 2024in poi (capo 5 della rubrica delle imputazioni).In sintesi, si contesta all’indagato, in concorso con Antonio Donniacuo, Domenico DeCesare, Massimo Evangelista, Rocco Ravallese e Luigi Pescatore, tutti consapevoli deiprestiti usurari erogati da Gaetano Schettini a Alessandro Pennetti e a Andrea De Regno,mediante minacce derivanti dalla loro fama criminale e della prospettata appartenenza, loroo di loro prossimi congiunti, a clan camorristici operanti nell’avellinese (e segnatamente alNuovo clan Partenio) di avere costretto il Pennetti ed il De Regno a pagare direttamente inloro favore (e non più a Giuseppe Vitaglione e a Francesco De Luca) il debito usurarioresiduo quantificato in euro 60.000,00 da corrispondere in rate mensili di euro 2.000,00ciascuna, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno delle persone offese.In particolare, al Bocciero si contesta di avere incontrato nel mese di ottobre 2024presso un bar il Del Regno (costretto a recarsi in loco dal De Cesare) il quale, presentatocome referente del locale sopra indicato sodalizio camorristico, imponeva al Del Regno dinon effettuare ulteriori pagamenti alle persone di Castellammare di Stabia (riferendosi inparticolare al Vitaglione ed al De Luca) in quanto, secondo la logica criminale, trattandosi dioperazione economica riguardante imprenditori operanti sul territorio irpino, l’operazioneusuraria ed i conseguenti vantaggi economici spettavano direttamente alla criminalitàorganizzata locale.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen.in relazione agli artt. 63, 64, 125 e 210 cod. proc. pen.Si duole la difesa del ricorrente del fatto che il Tribunale ha rigettato l’eccezionedifensiva secondo la quale le dichiarazioni rese in data 27 agosto 2025 dal Del Regno nonpotevano essere utilizzate contro soggetti terzi tra i quali il Bocciero in quanto lo stessoaveva reso dichiarazioni autoindizianti relative al reato di concorso in emissione di fatture peroperazioni inesistenti ex art. 8 d.lgs.n. 74/2000, motivo per il quale l’escussione dello stessoavrebbe dovuto essere interrotta ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. e ripresa con le garanziedi cui all’art. 210 cod. proc. pen.Evidenzia, al riguardo la difesa del ricorrente che il Del Regno ha affermato inplurime occasioni che dovendo dare 40.000,00 euro nell’immediatezza allo Schettini, al finedi giustificare tale erogazione economica, lo Schettini gli fece avere una fattura (all’evidenzafalsa) intestata ad una società a lui riconducibile il che – d’accordo anche il Pennetti - gliconsentì di effettuare il bonifico di detta somma dalla propria società a quella indicata dalloSchettini.Così facendo si è autoaccusato di avere commesso reati e, per l’effetto, la mancatainterruzione della sua audizione rende inutilizzabili le dichiarazioni rese nei confrontidell’odierno ricorrente.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 273 cod. proc. pen., 629 e 416-bis.1 cod.pen.Deduce la difesa del ricorrente che il Tribunale avrebbe travisato le emergenzeprocedimentali in relazione alla reale condotta posta in essere dal Bocciero il quale sisarebbe limitato a:- rimproverare al De Cesare di non avere fatto l’interesse degli avellinesi a favoredegli stabiesi;- invitare il De Regno a non pagare nessuno finché il De Cesare non avesse chiaritola questione con gli stabiesi circa i loro interessi.Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che non risulta un contatto tra gli altriindagati ed il Bocciero e che l’interessamento nella vicenda di quest’ultimo è stato moltodefilato e non risulta che abbia avuto seguito.

Inoltre, non è risultato che la richiesta abbiaavuto come oggetto gli interessi usurari che hanno avuto una vita e snodi differenti, ma solola restituzione del denaro oggetto del prestito.Quanto, poi, alla contestata circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.,non risulta che nel corso dell’incontro tra Bocciero ed il Del Regno siano state proferiteminacce, neppure implicite, essendo stata la persona offesa solo invitata ad attendere losviluppo degli eventi. Né la personalità “camorristica” del ricorrente può essere dedotta dauna condanna relativa a vicende che hanno avuto un termine nel 2019 e “trasferita” a fatti,come quelli in esame, che risalgono al 2024.In conclusione, rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata sarebbecaratterizzata da una motivazione assertiva, illogica ed apparente che ne imporrebbel’annullamento.2.3.

Con la sopra indicata memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratoregenerale, la difesa del ricorrente ha sostanzialmente ribadito da un lato le argomentazionicontenute nel primo motivo di ricorso relative alla asserita inutilizzabilità erga alios delledichiarazioni rese in data 27 agosto 2025 dalla persona offesa Del Regno e, poi, quellecontenute nel secondo motivo di ricorso lamentando una non corretta lettura edinterpretazione degli eventi circa il fatto che il Bocciero avrebbe attuato una sorta di minacciaimplicita non essendo lo stesso neppure direttamente interessato nella vicenda.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.2. Occorre, infatti, rilevare fin da subito che non ricorrevano nel caso di specie lecondizioni di cui all’art. 63 cod. proc. pen. per interrompere l’audizione delle persone offeseDel Regno e Pennetti e che, di conseguenza, non ricorrono le condizioni per dichiararel’inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse.Per dare risposta al primo motivo di ricorso occorre prendere le mosse dagli inizidella vicenda delittuosa così come ricostruiti nell’ordinanza applicativa della misura cautelaree poi largamente trasfusi nell’ordinanza qui impugnata laddove si è dato atto che:a) il Del Regno nel corso delle proprie audizioni ha riferito che nel febbraio 2024, ilsuo socio Alessandro Pennetti gli aveva confidato di avere contratto con Gaetano Schettiniun debito usurario dell'importo complessivo di circa 140.000 euro, somma comprensiva dicapitale e interessi usurari sul capitale pari a 100.000 euro, versatogli da Schettini in piùtranches;b) il Del Regno contattava lo Schettini al fine di trovare una soluzione relativa allaposizione debitoria, il quale gli riferiva di vantare nei confronti del Pennetti un credito pari adeuro 169.000, comprensivo di capitale ed interessi, da restituire entro la fine di un mesemediante una prima dazione di circa 40.000,00 euro ed una successiva pari a circa 25.000euro;c) il Del Regno, a fronte di una fattura fittizia emessa dallo Schettini attraverso unasocietà a lui riconducibile, si vedeva costretto a pagare, pur di salvare l'amico, la primatranche di euro 40.000 a mezzo bonifico dal conto corrente della Falcon Pelli S.r.l., senza,tuttavia, corrispondere l'ulteriore somma di 25.000 euro per sopraggiunti problemi economici;d) a garanzia del prestito erogato e degli accordi intercorsi, lo Schettini pretendeva,a giustificazione dell'emissione di successive fatture, la sottoscrizione di falsi preventivi che ilDel Regno, «sentendosi minacciato e per paura di ritorsioni», veniva indotto a firmare, nellaconsapevolezza della caratura criminale dello Schettini e dell’indole violenta di questi, tenutoconto anche che in precedenza, a seguito del ritardo maturato nei pagamenti, lo Schettiniaveva addirittura schiaffeggiato il Pennetti;e) anche in passaggi successivi del proprio racconto il Del Regno ha riferito diessersi sentito costretto ad incontrare Schettini presso la sua abitazione, in quanto era statominacciato che, qualora si fosse rifiutato, sarebbe stato prelevato con la forza;f) il Pennetti nel corso delle sue audizioni sostanzialmente confermava il raccontodel De Regno e ricordava a sua volta che per mascherare l'illecita natura del debito egarantirsi il pagamento, lo Schettini ricorreva all'artifizio di emettere fatture fittizie alla FalconPelli S.r.l. a nome di società a lui riconducibili e che, anche dopo avere raggiunto un'intesaper il rientro del debito, lo Schettini esercitava continue pressioni su di lui, sostenendo che isoldi dati in prestito appartenevano a soggetti "non buoni", chiara allusione a personaggilegati alla criminalità organizzata, i quali a loro volta avrebbero dovuto ritirare il denaroerogato;g) gli accordi inizialmente conclusi con lo Schettini relativi all’adempimento del debitousurario, tuttavia, saltavano dopo il primo mese, a causa dell'insistente pretesa delloSchettini di ottenere da Del Regno importi sempre più elevati, che si aggiravano sino a15.000/20.000 euro mensili, impegno economicamente non sostenibile dalle persone offeseh) entrambi i racconti delle persone offese hanno trovato anche conforto inconversazioni intercettate ed in messaggi riportati nell’ordinanza.Da questo punto il Pennetti si rivolgeva ad Antonio Donniacuo e scaturiva laseconda fase della vicenda nella quale entravano in gioco altri soggetti appartenenti allacriminalità organizzata e si apriva la controversia per determinare a quale clan dovesseessere pagato il debito usurario, vicenda nella quale si inserisce anche la posizionedell'odierno ricorrente.Occorre sul punto aggiungere che il Donniacuo si rendeva disponibile a risolvere lasituazione mediante l'intervento di soggetti legati ad ambienti criminali dell'area stabiese,definiti come appartenenti ad una famiglia di camorra, con i quali lo stesso Donniacuoorganizzava un incontro nel quale gli stabiesi (identificati in Giuseppe Vitaglione e FrancescoDe Luca) rassicuravano il Pennetti che avrebbero risolto la questione, ma sarebberosubentrati nel credito dello Schettini, cosi obbligando il debitore a pagare esclusivamente aloro il capitale residuo («non ti preoccupare, allo Schettini non devi dare più niente da oggi inpoi pagherai direttamente a noi ...»).La vicenda, nonostante l’inizio dei primi versamenti da parte delle persone offese algruppo degli stabiesi trovava successivi sviluppi in quanto la destinazione del debito usurarioveniva nuovamente messa in discussione a causa dell'intromissione di soggetti avellinesi,identificati come appartenenti alla locale consorteria camorristica (“Nuovo clan Partenio”), iquali pretendevano d'inserirsi nel credito vantato dallo Schettini, estromettendo gli stabiesi inragione della propria “competenza criminale” sul territorio in quanto le vittime eranoimprenditori operanti nell'area territoriale sottoposta al controllo del clan irpino.Sempre dalle dichiarazioni delle vittime e dalle attività di intercettazione emergevache, verso la fine del 2024 (tra ottobre e novembre), Del Regno veniva contattato daDomenico De Casare, il quale era stato attivato da un soggetto avellinese, affinché siincontrassero per chiarire la questione relativa al prestito usurario originariamente concessodallo Schettini.

L'appuntamento si teneva presso il bar "Vitanova Caffe" della frazioneCaliano di Montoro, alla presenza del De Cesare e tale "Diego", presentato al Del Regno inquell'occasione come un referente criminale della consorteria camorristica avellinese, poiriconosciuto in foto ed identificato nell’odierno ricorrente Diego Bocciero. Quest'ultimochiedeva delucidazioni sulle ragioni dell'intromissione di personaggi dell'area stabiesenell'operazione usuraia, rimproverando il De Cesare per non avere fatto gli interessi dellaconsorteria irpina durante l'incontro avvenuto a Castellammare di Stabia e, anzi, di averefavorito ed avallato gli illeciti interessi economici degli stabiesi.

Pertanto, il Bocciero intimavaal De Cesare di risolvere personalmente la questione con gli stabiesi («tu sei andatoall'incontro, ti sei seduto ad un tavolo in rappresentanza di Avellino, e pur facendo scenamuta hai acconsentito ad un accordo con soggetti stabiesi in danno ai nostri interessi. Primadi andare ci dovevi avvisare perché sarebbe stato diverso! Ora la devi sistemare da solo!»);contestualmente, il Bocciero intimava a Del Regno di non corrispondere altre somme agliStabiesi.Nell'ottobre 2024, Del Regno e Pennetti venivano convocati presso un bar di BellizziIrpino, dove Massimo Evangelista, riportandosi a quanto intimato da Bocciero, ribadiva che,da quel momento in poi, dovevano pagare il residuo debito usuraio soltanto al gruppoavellinese e, segnatamente, la somma di 60.000,00 euro, in rate mensili di euro 2.000,00ciascuna, pagamenti che venivano effettuati dal novembre 2024 ad agosto 2025.Si è ritenuto di dover riassumere i passaggi che precedono al fine di ben inquadrarela situazione di timore e di forte intimidazione nella quale si sono trovate ad operare lepersone offese anche in relazione alla scelta delle modalità, palesemente estorsive e di fattoloro imposte dallo Schettini nelle quali sono state determinati ad effettuare i pagamenti deldebito usurario/estorsivo de quo.Innanzitutto, non risulta che le due persone offese fossero al momento della loroaudizione sottoposte ad indagini per reati connessi o collegati a quello per il quale si procedein questa sede cautelare, né che nei confronti delle stesse sia stata successivamentedisposta l’iscrizione dei nominativi nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. per il(presunto) reato che la difesa del ricorrente ipotizza o per altri.E’ un dato di fatto, palesemente emergente dalla lettura dell’ordinanza impugnata,che la vicenda della fattura rilasciata dallo Schettini a Del Regno relativa ad operazioneoggettivamente inesistente al fine di consentire a quest’ultimo di dare una giustificazionecontabile per fare uscire il denaro oggetto dell’attività usuraria ed estorsiva dalle casse dellapropria azienda, non deve essere vista ex sé quanto piuttosto deve essere inquadrata nelcomplessivo contesto minaccioso nel quale si sono venute a trovare le persone offese.Ne consegue che proprio il regime di costrizione ed oppressione che hacaratterizzato l’agire delle persone offese porta ad escludere l’elemento soggettivo del reatodi cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 in quanto, allo stato, non è emerso in alcun modo chel’azione legata all’uso del predetto documento contabile, come quella della sottoscrizione difalsi preventivi, fosse finalizzata alla realizzazione di una frode fiscale ma si trattava solo diun escamotage finalizzato a rimborsare il prestito usurario con i relativi interessi.Corretto, rispondente al dettato normativo di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen.e perfettamente calzante al caso in esame è poi il richiamo fatto dallo stesso Tribunale delriesame al principio secondo il quale «Le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria dauna persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sonoutilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, posto che lagaranzia di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen.

è posta a tutela del solo dichiarante.(Fattispecie di dichiarazioni rese dalle parti offese del reato di usura che si autoaccusavanodi aver emesso fatture per operazioni inesistenti) (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021,Costantino, Rv. 281807-01).Nella decisione da ultimo menzionata, pienamente condivisa dall’odierno Collegio, siè chiarito che le dichiarazioni aventi contenuto anche autoindiziante rese innanzi alla poliziagiudiziaria da persona non sottoposta ad indagini - quando ancora non sussistano elementiper ritenere la medesima indagabile - non sono utilizzabili contro chi le ha rese, ma sonopienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di teste-parte offesa del reato inrelazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in reatoconnesso (Sez. 2, n. 23594 del 11/06/2020, Rv. 279804).

Detto principio risulta ancoraribadito da altra pronuncia secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria dauna persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sonoutilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione aiquali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2,n. 5823 del 26/11/2020, Santoro, Rv. 280640).Ne è possibile affermare la fondatezza del motivo di ricorso, nella parte in cuideduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese perché le stesse avrebberodovuto essere sentite sin dal primo successivo atto quali indagati del potenzialmenteconnesso reato fiscale, posto che l’odierno ricorrente non può eccepire la violazione di unagaranzia posta a tutela del solo dichiarante.3.

Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.Giova immediatamente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Supremahanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso daltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio dilegittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premessoche la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pureformali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata lalegittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata almodello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., congli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, nonfondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì diuna qualificata probabilità di colpevolezza) (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.215828).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne néla ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità dellefonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di unadiversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez.

F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698).Ciò doverosamente premesso, osserva, innanzitutto, il Collegio che la difesa delricorrente tenta inammissibilmente di limitare il quadro della posizione del Bocciero cercandodi ricondurla ad un sorta di “consigliere” di Del Regno e di far perdere di vista il ruolo dellostesso nella complessiva vicenda che ha finito di fatto per spostare i beneficiari di un’attivitàusuraria ed estorsiva in corso proprio a favore del gruppo malavitoso del quale il ricorrente siè sostanzialmente professato esponente.L’ordinanza impugnata è sul punto motivata in modo ampio e non manifestamenteillogico, né dal contenuto della stessa emergono travisamenti probatori tali di incideredirettamente sulla gravità indiziaria ben delineata dai Giudici della fase cautelare.Del resto, il Bocciero (ancor oggi latitante come emerge dall’ordinanza impugnata),contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non ha di certo rivestito nellavicenda un ruolo marginale e defilato, essendo per contro emerso che lo stesso ha intimatoalle persone offese, durante l’incontro mediato dal De Cesare di provvedere ai pagamenti infavore del gruppo avellinese, rivendicandone il predominio criminale sul territorio in cuiavveniva l'operazione illecita.Nessun dubbio, poi, anche con riguardo alla sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., anche in questo caso ampiamente motivata dalTribunale nel rispetto dei principi di diritto che regolano la materia, avendo i Giudicidell’incidente cautelare evidenziato lo stato di notevole soggezione nel quale versavano lepersone offese che rimarcavano nelle loro dichiarazioni come nel corso degli incontri con gliesponenti del sodalizio avellinese, il Bocciero e Massimo Evangelista rivendicavano il creditoaffermando il proprio controllo criminale del territorio in cui le vittime vivevano e lavoravano,con modalità tali da suscitare una condizione di intimidazione, peraltro chiaramenteespressa dal Pennetti durante un dialogo intercettato con Del Regno nel quale si mostravapienamente a conoscenza della pericolosità degli interlocutori.Del resto, Evangelista e Bocciero si erano presentati alle vittime come intranei algruppo camorrista cui era riconducibile la pretesa estorsiva.La minaccia in tale contesto non necessitava di essere esplicitata in quanto, comeevidenziato dal G.i.p. nel provvedimento cautelare richiamato dal Tribunale, le complessivemodalità esecutive della condotta, supportata sin dall'esordio, dal richiamo a logichespiccatamente criminali di controllo del territorio, realizzavano una chiara evocazione dellaforza di intimidazione dispiegata dal sodalizio criminale (diremmo meglio: dei sodalizicriminali) del quale gli autori delle intimidazioni erano intranei o contigui, ingenerando nellevittime la peculiare coazione psicologica correlata alla percezione dell'esistenza di un gruppoorganizzato operante secondo i canoni della criminalità mafiosa; carica evocativa ancor piùevidente anche tenuto conto delle continue intimidazioni subite dalle vittime nel momento incui interrompevano i pagamenti e dopo essere state convocate dalle forze dell’ordine e dalriferimenti al fatto che le somme oggetto dell’attività usuraria erano destinate non a singolima ai clan camorristici operanti sul territorio.Del resto è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che in tema diestorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggiointimidatorio "silente", in quanto privo di un'esplicita richiesta, nel caso in cui la consorteriaabbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, siapure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi (ex ceteris:Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01).4.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA ALMA ANNA MARIA DE SANTIS