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Sentenza — n. 12908/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12908/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12908/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreRAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in alternativa, la rimessionealle Sezioni Unite della questione relativa alla valutazione delle condizioni economichedell’imputata per accedere alle pene sostitutive.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente allapena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.2.

Regesto Legislator

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art. 707 cod.pen, art. 135 cod.pen; Sentenza — n. 12908/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente allapena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.2.

Parole chiave

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pena detentiva sostitutiva indennizzo per detenzione ingiustificata infrazione privilegiata favoreggiamento confisca del veicolo a motore pena accessoria

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod.pen
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente allapena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.2.
art. 135 cod.pen
Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha operato unerrato ragguaglio tra la pena detentiva di mesi sei di arresto e la pena pecuniaria, fissandol’entità di quest’ultima in euro 45.000 euro e, pertanto, mostrando di richiamarsi a quantoprevisto dall’art. 135 cod.pen.
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Testo completo

LLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreRAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in alternativa, la rimessionealle Sezioni Unite della questione relativa alla valutazione delle condizioni economichedell’imputata per accedere alle pene sostitutive.RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenzadel Tribunale di Roma, emessa il 6 febbraio 2025, che aveva condannato la ricorrente allapena di mesi sei di arresto in relazione al reato di cui all’art. 707 cod.pen.2.

Ricorre per cassazione Consuelo Iannotti, deducendo:1) vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non avendo la Cortetenuto conto che ella non era la sola utilizzatrice del veicolo all’interno del quale erano statiritrovati gli arnesi atti allo scasso.Inoltre, i precedenti penali della ricorrente non avevano mai contemplato l’uso di taliarnesi;2) vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena detentiva conquella pecuniaria, avendo la Corte escluso il beneficio basandosi esclusivamente sullacircostanza che la ricorrente era stata ammessa al gratuito patrocinio, senza tenere contoche la somma indicata come controvalore della sostituzione, pari a 45.000 euro, eraeccessiva ed avrebbe potuto essere rateizzata.Si dà atto che nell’interesse della ricorrente è stata depositata una memoria con laquale si è insistito nei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue.1.

Il primo motivo è inammissibile perché non consentito; con esso la ricorrente deduceargomenti di fatto che ineriscono al merito del giudizio e che non sono supportati daalcunché, avendo la Corte di appello precisato che l’imputata era l’unica utilizzatrice delmezzo all’interno del quale, in bella mostra, erano stati rinvenuti gli arnesi atti allo scasso(un martello ed un punteruolo).Tali arnesi non avevano alcuna attinenza con il mezzo e del possesso di essi laricorrente non aveva dato alcuna giustificazione, così essendosi integrata la condotta illecitacontestata.2.

Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha operato unerrato ragguaglio tra la pena detentiva di mesi sei di arresto e la pena pecuniaria, fissandol’entità di quest’ultima in euro 45.000 euro e, pertanto, mostrando di richiamarsi a quantoprevisto dall’art. 135 cod.pen. anziché alla previsione dell’art. 56-quater, legge 24 novembre1981, n. 689.Tale ultima norma si pone in rapporto di specialità rispetto a quella del codice penale,avuto riguardo alla clausola di riserva contenuta nell’art. 135 citato (“salvo quanto previstoda particolari disposizioni di legge”).L’erronea determinazione dell’entità della pena pecuniaria sostitutiva inficia ogni altravalutazione della Corte territoriale, al di là dei richiami alla assenza di capienza economicadell’imputata ricavata dalla sola circostanza che costei era stata ammessa al patrocinio aspese dello Stato (sul punto, Sez. 5, n. 19039 del 17/04/2025, Faye, Rv. 288012–01,secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non puòrespingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla basedelle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosi diinadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate daprescrizioni. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, peraltro, la nuova formulazionedell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotta dall'art. 71, comma 1,lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente di calibrare la misura della pena pecuniariaalla complessiva situazione economica dell'imputato).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria sostitutiva con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Così è deciso, 11/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE SGADARI ANNA MARIA DE SANTIS