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Sentenza — n. 12884/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls second-instance judgment for failure to observe 40-day appearance deadline under Art. 601 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12884/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's confirmation of the lower court's conviction against Amara Mohamed Amine. The appellant argued that the appeal hearing date violated the mandatory 40-day appearance period required by Article 601 of the Code of Criminal Procedure. The court found that the appeal was filed in March 2025, while the hearing occurred in June 2025, confirming the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 601, comma 3, c.p.p.; Art. 180, c.p.p.: The 40-day appearance deadline for appeals applies to cases filed after July 1, 2024; failure to observe this term constitutes a general nullity of intermediate regime that must be raised before the second-instance judgment is rendered.

Parole chiave

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appeal appearance deadline nullity of intermediate regime Art. 601 c.p.p. procedural nullity second instance annulment diritti della difesa diritti della vittima notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 601, comma 3, c.p.p.
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 601 cod.
Art. 178, lett. c), c.p.p.
pen., cheprevedeva che il termine per comparire non poteva essere inferiore a quarantagiorni.Assumeva che tale violazione aveva causato una nullità di ordine generale aisensi dell’art. 178, lett.
Art. 180, c.p.p.
pen., ciò che hadeterminato una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entroi termini previsti dall'art. 180 cod.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (v.Sez.
art. 601 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 601 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
pen., ciò che hadeterminato una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entroi termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli
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Testo completo

O di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza resa in data 3 giugno 2025 la Corte d’Appello di Milanoconfermava la sentenza emessa il 3 ottobre 2024 dal Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Pavia con la quale l’imputato Amara MohamedAmine era stato dichiarato colpevole dei reati di rapina pluriaggravata inconcorso, porto abusivo di strumenti atti a offendere e lesioni personaliaggravate e condannato alle pene di legge.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Amara, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. inrelazione al mancato rispetto del termine per comparire, con conseguentenullità della sentenza impugnata ex artt. 178, lett. c), 180 e 601 cod. proc. pen.Rassegnava che il decreto di citazione per il giudizio di appello era statonotificato in data 12 maggio 2025, rispetto all’udienza di gravame fissata per il3 giugno 2025, e dunque in violazione dell’art. 601 cod. proc. pen., cheprevedeva che il termine per comparire non poteva essere inferiore a quarantagiorni.Assumeva che tale violazione aveva causato una nullità di ordine generale aisensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assoluta e insanabile.4.

Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione allamancata declaratoria di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., assumendoche la Corte d’Appello aveva omesso ogni valutazione in relazione al rilievodifensivo concernente il mancato rispetto del termine a comparire, avendoaffermato che la notificazione del decreto di citazione a giudizio era stataeffettuata a mani dell’imputato in data 12 maggio 2025, senza considerare chetale notificazione non era stata effettuata nel rispetto del termine minimo percomparire, come detto pari a quaranta giorni.5.

In data 2 gennaio 2026 la difesa del ricorrente depositava conclusioniscritte insistendo nei motivi di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito il secondo.Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e inoltreespresso da questa Corte nella composizione più prestigiosa, quello secondo ilquale la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art.34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quarantagiorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti diimpugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024 (v.Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 01).Ciò premesso, la consultazione degli atti, ai quali la Corte ha accesso inragione della natura processuale della doglianza, consente di apprezzare chel’atto di appello è stato proposto in data 11 marzo 2025, così che nel caso dispecie deve farsi riferimento al termine a comparire di quaranta giorni.Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all’imputato,a mani proprie, in data 12 maggio 2025, in violazione del suddetto termine acomparire, considerato che l’udienza di gravame si è celebrata in data 3 giugno2025.Risulta dagli atti che in data 26 marzo 2025 il decreto di citazione per ilgiudizio di appello è stato notificato anche al difensore dell’imputato, Avv.dell’Amara.Risulta, pertanto, che nel caso di specie non è stato rispettato il termine acomparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., ciò che hadeterminato una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativaall'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entroi termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima delladeliberazione della sentenza di secondo grado(Sez.

U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 – 02).Nel caso di specie la nullità è stata eccepita dalla difesa dell’imputato con leconclusioni scritte depositate in data 16 maggio 2025, e dunquetempestivamente.2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullatasenza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Milano perl’ulteriore corso. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti allaCorte di Appello di Milano per l’ulteriore corso.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Luigi Agostinacchio