Sentenza — n. 12882/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA'ordinanza del 02/05/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2018 il Tribunale di Firenze,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l’ordinanzaemessa il 16 febbraio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Prato con la quale era stata rigettata la richiesta, avanzata nell’interesse diCassano Gianfranco e Lunardi Loris, di emissione di declaratoria di perdita diefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei loroconfronti, nonché quella subordinata di sostituzione della misura con quelladegli arresti domiciliari.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12882/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione, con distintichiedendone l’annullamento.3. Sia l’ordinanza impugnata che i due ricorsi per cassazione pervenivano aquesto ufficio con circa sette anni di ritardo, accompagnati dalla nota ditrasmissione della cancelleria del Tribunale di Firenze datata 27 ottobre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che le misure cautelarioggetto dell’ordinanza impugnata risultano cessate, considerato che conprovvedimenti resi in data 4 marzo 2019 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Prato ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure cautelariapplicate al Cassano e al Lunardi a far data dal 20 maggio 2020.2.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
'ordinanza del 02/05/2018 del TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto ProcuratoreGenerale GASPARE STURZO, che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2018 il Tribunale di Firenze,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l’ordinanzaemessa il 16 febbraio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Prato con la quale era stata rigettata la richiesta, avanzata nell’interesse diCassano Gianfranco e Lunardi Loris, di emissione di declaratoria di perdita diefficacia della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei loroconfronti, nonché quella subordinata di sostituzione della misura con quelladegli arresti domiciliari.2.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per Cassazione, con distintichiedendone l’annullamento.3. Sia l’ordinanza impugnata che i due ricorsi per cassazione pervenivano aquesto ufficio con circa sette anni di ritardo, accompagnati dalla nota ditrasmissione della cancelleria del Tribunale di Firenze datata 27 ottobre 2025.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che le misure cautelarioggetto dell’ordinanza impugnata risultano cessate, considerato che conprovvedimenti resi in data 4 marzo 2019 il Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Prato ha dichiarato la perdita di efficacia delle misure cautelariapplicate al Cassano e al Lunardi a far data dal 20 maggio 2020.2.
Alla stregua di tali rilievi entrambi i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibili per carenza di interesse.Poiché il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi per cassazione èsopraggiunto successivamente alla loro presentazione, alla dichiarazione diinammissibilità non consegue la condanna dei ricorrenti né alle spese delprocedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassadelle ammende, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite in diversepronunce (n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168 – 01; n. 7 del 25/06/1997,Chiappetta, Rv. 208166 – 01; n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168 –01; n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01).
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi.Così deciso il 14/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele Calvisi Luigi Agostinacchio